Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4427 del 20/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 20/02/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 20/02/2020), n.4427

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15853/2015 proposto da:

ITALIAN VENTO POWER CORPORATION s.r.l. (P.I.: (OMISSIS)), con sede

legale in Napoli, alla Via Generale Giordano Orsini n. 40, in

persona del legale rappresentante p.t. Avv. V.O., nella

sua qualità di Presidente (C.F.: (OMISSIS)), rappresentata e difesa

dall’Avv. Serpieri Maria (C.F.: (OMISSIS)) e dall’Avv. Berruti

Giuliano (C.F.: (OMISSIS)), in virtù di procura a margine del

ricorso, ed elettivamente domiciliata presso NCTM, Studio Legale

Associato, in Roma, alla Via Quattro Fontane n. 161;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore – rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato (C.F.: (OMISSIS)), presso i cui uffici in Roma, alla Via dei

Portoghesi n. 12, domicilia;

– resistente –

avverso la sentenza n. 9754/31/2014 emessa dalla CTR Campania in data

10/11/2014 e non notificata;

udita la relazione della causa svolta all’udienza camerale del

20/11/2019 dal Consigliere Dott. Penta Andrea.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La società Italian Vento Power Corporation s.r.l. proponeva appello avverso la sentenza n. 256/1/13 pronunciata in sede di rinvio dalla Commissione Tributaria Provinciale di Benevento in data 3.7.2013 a seguito di annullamento, con sentenza n. 106/31/11 emessa dalla CTR di Napoli, della precedente sentenza della CTP di Benevento n. 106/01/2009, con la quale era stato respinto l’originario ricorso proposto dalla detta società avverso 37 avvisi di accertamento relativi all’accatastamento di unità immobiliari site nel Comune di Montefalcone di Val Fortore notificati in data 12.02.2008, con i quali l’Ufficio Provinciale del Territorio di Benevento aveva proceduto, a seguito di omessa dichiarazione di costruzione, all’accatastamento di tutte le unità immobiliari costituenti il parco eolico sito nella predetta località, con liquidazione di tributi ed irrogazione di sanzioni.

Con l’atto di appello il contribuente lamentava: la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59 per illegittimità e omessa motivazione della sentenza pronunciata in sede di rinvio; la nullità della sentenza per omessa pronuncia sui motivi di gravame; l’inesistenza e/o nullità della notifica degli avvisi di accertamento in quanto spediti al destinatario mediante un unico plico raccomandato; l’omessa motivazione della sentenza; la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 per mancato assolvimento dell’obbligo di motivazione degli avvisi di accertamento; l’illegittimità degli avvisi di accertamento per contrasto rispetto alle disposizioni comunitarie; la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1142 del 1949 in quanto le turbine eoliche non rientravano, a suo dire, nel novero dei beni immobili o terreni e dunque non erano soggette ad obbligo di dichiarazione e, in ogni caso, non rientravano nella categoria D/1 (opifici industriali), come sostenuto dall’Ufficio, ma, al più, nella categoria E; la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1142 del 1949, artt. 10 e 28 da parte del giudice di prime cure per l’erroneità del criterio della redditività dell’impianto seguito dal predetto giudice per rigettare la richiesta di riduzione della rendita avanzata dalla contribuente con il ricorso; la infondatezza e incongruità dei valori rettificati a titolo di rendite catastali.

Si costituiva in giudizio l’Agenzia delle Entrate, ribadendo la correttezza formale e sostanziale del proprio operato e concludendo per il rigetto dell’appello.

Con sentenza del 10.11.2014 la CTR Campania rigettava l’appello sulla base, per quanto qui ancora rileva, delle seguenti considerazioni:

1) il giudice di rinvio, lungi dal limitarsi ad una semplice rinnovazione della prima sentenza, aveva correttamente provveduto a rivalutare il merito della causa, ottemperando in tal modo al proprio potere-dovere di riesame attraverso una motivazione del tutto autonoma e indipendente rispetto alla predetta sentenza n. 106/01/2009

2) quanto alla doglianza relativa al mancato assolvimento dell’obbligo di motivazione degli avvisi di accertamento, gli atti impugnati apparivano ampiamente e dettagliatamente motivati sia in fatto che in diritto, sia per quanto riguardava i presupposti normativi dell’accertamento che i criteri seguiti nella base di calcolo della rendita catastale e nella determinazione degli importi dovuti, in conformità alle disposizioni vigenti che regolavano le operazioni dell’estimo catastale in funzione del saggio di fruttuosità del 2% e del criterio di stima corrispondente ai costi di costruzione correttamente ridotti feritici l’epoca censuaria ‘88-89, determinati sulla base di una indagine di mercato compendiata nel verbale della G. di F. del 22.8.2006; peraltro, il provvedimento di attribuzione della rendita catastale operava un esplicito riferimento alle allegate relazioni di stima con le quali l’Ufficio aveva correttamente determinato i valori di mercato di ogni aerogeneratore utili per il calcolo di detta rendita;

3) quanto alle doglianze sollevate dall’appellante in ordine al merito della pretesa impositiva, andava condiviso l’insegnamento della Suprema Corte secondo cui “i parchi eolici, in quanto costituiscono centrali elettriche” rispetto alle quali il sistema normativo non offre indicazioni che ne giustifichino un trattamento differenziato, sono accatastabili nella categoria “D/1-Opificio” e le pale eoliche debbono essere computate ai fini della determinazione della rendita, come lo sono le turbine di una centrale idroelettrica, poichè anch’esse costituiscono una componente strutturale ed essenziale della centrale stessa, sicchè questa senza quelle non potrebbe più essere qualificata tale, restando diminuita nella sua funzione complessiva ed unitaria ed incompleta nella sua struttura”;

4) le centrali elettriche in oggetto erano senza contestazione accatastate in categoria D/1 e nessun convincente argomento era stato sviluppato nel ricorso perchè, con riferimento ad una centrale elettrica costituita da un parco eolico, dovesse essere adottata una diversa classificazione, in particolare per la collocazione nella categoria E/3;

5) quanto, infine, alla infondatezza e incongruità dei valori rettificati a titolo di rendite catastali applicati dall’Ufficio, gli stessi apparivano del tutto congrui, ragionevoli e in linea con le caratteristiche dell’impianto, atteso che l’individuazione del valore immobiliare era correttamente avvenuta attraverso la valutazione del costo di ricostruzione a nuovo, previa decurtazione di un coefficiente di riduzione e sulla base dell’andamento del mercato.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la Italian Vento Power Corporation s.r.l., sulla base di due motivi. L’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

In prossimità dell’udienza camerale, la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per non aver la CTR considerato che la sentenza di prime cure si era, in realtà, limitata a rinnovare la conclusione della precedente sentenza viziata (e poi cassata con rinvio della causa al giudice di prime cure) senza, tuttavia, aver riesaminato il merito della causa stessa.

1.1. Il motivo è inammissibile, atteso che la CTR non ha omesso di pronunciarsi sull’eccezione di nullità della sentenza di primo grado per essersi limitata, a dire della contribuente, a riprodurre nella sostanza la prima sentenza cassata, senza rivalutare il merito della causa, ma ha presso espressamente e specificamente in considerazione la doglianza, reputandola infondata (cfr. pag. 2 della sentenza qui impugnata).

Peraltro, la ricorrente omette, in violazione del principio di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4), di trascrivere con precisione i tre dei sei motivi di impugnativa sui quali la CTP, in sede di rinvio, avrebbe mancato di pronunciarsi, vieppiù se si considera che dalla motivazione della sentenza emessa dalla CTR si evince che la stessa ha preso posizione su almeno cinque di essi (nullità della sentenza per omessa motivazione; inesistenza e/o nullità della notifica dei 37 avvisi di accertamento; mancato assolvimento dell’obbligo di motivazione degli avvisi; computabilità delle pale eoliche ai fini della determinazione della rendita di un parco eolico; infondatezza e incongruità dei valori rettificati a titolo di rendite catastali).

In proposito, va evidenziato che a tal fine lo scarno stralcio riportato nella memoria illustrativa non è idoneo a superare il vaglio di inammissibilità, atteso che la memoria di cui all’art. 378 c.p.c. ha la sola funzione di illustrare i motivi del ricorso, e non è pertanto idonea a far venire meno una causa di inammissibilità dei motivi stessi, sostituendosi, quoad effectum, ad essi (Sez. 3, Sentenza n. 7260 del 07/04/2005).

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del R.D.L. n. 1142 del 1949, art. 28, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per non aver la CTR considerato che, nella determinazione della rendita catastale, non era stata riconosciuta la riduzione per obsolescenza tecnologica e funzionale.

2.1. Il motivo è inammissibile.

In primo luogo, la ricorrente, in violazione del principio di specificità, ha omesso di trascrivere, almeno nei suoi passaggi maggiormente significativi, gli avvisi di accertamento impugnati, onde porre questa Corte nelle condizioni di verificare se, nella determinazione della rendita catastale, l’Ufficio Provinciale del Territorio di Benevento abbia applicato correttamente il coefficiente di obsolescenza.

In secondo luogo, la contribuente, al fine di attestare la, a suo dire, erronea applicazione per l’abbattimento nella misura del 40% del costo di costruzione degli indici Istat, ha riprodotto un asserito stralcio della sentenza di secondo grado (pag. 21 del ricorso) che non è rinvenibile nella copia conforme della stessa. A ben vedere, la CTR si è limitata ad affermare (cfr. pag. 5 della sentenza) che “l’individuazione del valore immobiliare è correttamente avvenuta attraverso la valutazione del costo di ricostruzione a nuovo, previa decurtazione di un coefficiente di riduzione e sulla base dell’andamento del mercato”.

In definitiva, da nessun passaggio logico della motivazione si evince che la CTR abbia avallato l’applicazione di un criterio di determinazione del valore dell’impianto eolico comportante il ricorso agli indici Istat per l’abbattimento del 40% del costo di costruzione, anzichè per il riporto del valore all’epoca censuaria 1988-89. Pertanto, non può dirsi violato il principio, enunciato da questa Sezione, secondo cui, in tema di determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari destinate a centrali eoliche realizzate in epoca antecedente al 1 gennaio 2016, deve essere utilizzato il costo medio infracensuario, dovendo poi i costi di ricostruzione, come determinati, delle diverse strutture, impianti fissi e sistemazioni esterne, essere ricondotto all’epoca censuaria delle stime catastali (biennio 1988-89) mediante l’indice FOI pubblicato dall’ISTAT, attesa l’assenza di ulteriori indici dei prezzi specifici per tale tipologia di opere (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 888 del 16/01/2018).

2.2. Senza tralasciare che alla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 244, (secondo cui “Nelle more dell’attuazione delle disposizioni relative alla revisione della disciplina del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui alla L. 11 marzo 2014, n. 23, art. 2, ai sensi e per gli effetti della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 1, comma 2, il R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, art. 10, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni, si applica secondo le istruzioni di cui alla circolare dell’Agenzia del territorio n. 6/2012 del 30 novembre 2012, concernente la “Determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare: profili tecnico- estimativi”), in assenza di una inequivoca disposizione che le attribuisca portata meramente interpretativa, può riconoscersi non un’efficacia retroattiva (avuto riguardo ad accertamenti compiuti, come quello in esame – che risale al 2008 -, in epoca anteriore), ma, a tutto concedere, una valenza di mero parametro di riferimento. L’entrata in vigore del provvedimento (legge di stabilità per l’anno 2015) era, infatti, prevista con decorrenza dall’1/1/2015, ad eccezione della disposizione di cui al comma 16 che è entrato in vigore l’1/7/2015, delle disposizioni di cui ai commi 281, 282, 283, 396, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 487, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523 che sono entrate in vigore il 29/12/2014, del comma 503 che è entrato in vigore il 29/12/2014 e dei commi 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699 e 700 che sono entrati in vigore il 30/12/2014.

In quest’ottica, alla fattispecie in oggetto è applicabile il principio (Sez. 5, Sentenza n. 4028 del 14/03/2012; conf. Sez. 5, Sentenza n. 24815 del 21/11/2014) secondo cui i parchi eolici, in quanto costituiscono centrali elettriche, rispetto alle quali il sistema normativo non offre indicazioni che ne giustifichino un trattamento differenziato, sono accatastabili nella categoria “D/1-Opificio” e le pale eoliche debbono essere computate ai fini della determinazione della rendita, come lo sono le turbine di una centrale idroelettrica, poichè anch’esse costituiscono una componente strutturale ed essenziale della centrale stessa, sicchè questa senza quelle non potrebbe più essere qualificata tale, restando diminuita nella sua funzione complessiva ed unitaria ed incompleta nella sua struttura. E, avuto riguardo più specificamente alla questione sollevata, quello in base al quale, in tema di attribuzione della rendita catastale ad una centrale elettrica eolica (assegnata, nella specie, alla categoria D/1), il D.Lgs. 3 marzo 2001, n. 28, attuativo della Direttiva Comunitaria 2009/28/CE, pur delineando un quadro normativo di sostegno alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, non prevede regole specifiche per l’accatastamento degli impianti, nè esenzioni o riduzioni in materia di ICI, senza che l’assenza di una simile previsione possa ritenersi in contrasto con i principi comunitari, in quanto la determinazione della rendita catastale non costituisce un’imposta, nè un presupposto d’imposta (v. Sez. 6 – 5, Sentenza n. 3354 del 19/02/2015).

2.3. In ogni caso, il motivo sollecita, a ben vedere, un riesame nel merito della causa, non consentito nel presente grado di giudizio.

3. Pertanto, il ricorso non merita accoglimento. Nessuna pronuncia deve essere adottata sulle spese del presente grado di giudizio, atteso che l’Agenzia delle Entrate non ha svolto difese.

Ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), per il raddoppio del versamento del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Dichiara la parte ricorrente tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2020

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