Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4426 del 25/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4426 Anno 2014
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: ACIERNO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 21159-2012 proposto da:
LA BANCA DI CREDITO COOPERATIVA DELLA VALLE DEL
TRIGNO SOC COOP. ARL 04738660693,in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
PAOLO MERCURI 8, presso lo studio dell’avvocato GEMELLI
PAOLO MARIA, rappresentata e difesa dall’avvocato DI TIZIO
GIUSEPPE giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente contro
LIECO DI FDAV COVONE SNC, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
FRANCESCO DENZA 27, presso lo studio dell’avvocato
BIAGIANTI UGO, rappresentata e difesa dall’avvocato RETICO
VINCENZO giusta procura a margine del controricorso;

Data pubblicazione: 25/02/2014

- controricorrente avverso la sentenza n. 554/2011 della CORTE D’APPELLO di
L’AQUILA dell’8/03/2011, depositata 11 20/06/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO.

Ric. 2012 n. 21159 sez. M1 – ud. 14-01-2014
-2-

Rilevato che è stata depositata la seguente relazione ax art.
380 bis cod. proc. civ. in ordine al procedimento civile
iscritto al R.G. 21159 del 2012;
“Con la sentenza impugnata, la Corte d’Appello di L’Aquila,

decreto proposta dalla s.n.c. Lieco nei confronti
dell’istituto bancario che aveva ottenuto un provvedimento
monitorio per aver pagato indebitamente un assegno al
prenditore risultato privo di provvista e protestato,
affermava:
– il pagamento di un assegno bancario da parte della banca
trattaria, sull’erroneo presupposto dell’esistenza di
sufficiente provvista non può considerarsi indebito e non è
quindi suscettibile di ripetizione perché la banca solvente
che riveste la qualità di delegato al pagamento del
correntista traente, non può opporre al prenditore, rimasto
estraneo alla convenzione di assegno ed al rapporto di
provvista, il proprio errore, ostandovi la disposizione di
cui all’art. 1271, secondo comma cod. civ., la quale non
consente al delegato di opporre al delegatario le eccezioni
che potevano essere opposte al delegante.

il

principio,

conforme

agli

orientamenti

della

giurisprudenza di legittimità è pienamente applicabile al
caso di specie nel quale la banca ingiungente (trattaria) ha

in riforma della sentenza di primo grado sull’opposizione a

veste di delegata al pagamento, per conto della traentedelegante soc. Bontà Verde in virtù della convenzione di
assegno bancario su conto corrente (rapporto di provvista)
intrattenuto con la cliente, nei confronti del prenditore-

pagamento alla creditrice s.n.c. Lieco pur in mancanza di
fondi, non possono essere opposte dalla banca trattaria alla
prenditrice le eccezioni che si sarebbero potuto opporre alla
delegante. L’art. 1271 cod. civ. prevede infatti che per
poter opporre tali eccezioni è necessaria una pattuizione
espressa, salva la nullità del rapporto tra delegante e
delegatario, non sussistente nel caso di specie.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione
l’istituto bancario. Ha resistito con controricorso la
società Lieco.
– nel primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione e
falsa applicazione dell’art. 1271 cod. civ. per non avere la
Corte d’Appello considerato che il pagamento effettuato dalla
banca non era stato frutto dell’erroneo presupposto
dell’esistenza di una sufficiente provvista ma di un disguido
nella trasmissione del protesto, effettuato in ritardo,
rispetto al termine stabilito dalla convenzione ABI 229 del
14/4/93. Ha esposto la ricorrente che l’assegno, regolarmente
protestato il 12/7/96 dalla Banca di Credito Cooperativo,

delegatario. Ne consegue che, essendo stato effettuato il

veniva restituito alla banca del Fucino in data 25/7/96 con
richiesta di riaddebito sul conto della Lieco. La Banca del
Fucino comunicava però, in data 6/8/96 che l’assegno era
stato restituito oltre il termine del 18/7/96 previsto dalla

addebitato alla banca trattaria non potendosi autorizzare
l’operazione di ripetizione di indebito. Pertanto veniva
osservato dalla parte ricorrente che non era stato effettuato
alcun pagamento per errore ma un accredito automatico dovuto
ad un disguido comunicativo dell’avvenuto protesto. In
conclusione si era trattato esclusivamente di una
“presunzione” di pagamento derivante da una convenzione
interbancaria quale conseguenza della tardiva comunicazione
del protesto. La fattispecie risultava del tutto diversa da
quelle che avevano generato gli orientamenti della
giurisprudenza di legittimità in ordine all’art. 1271 cod.
civ. Il pagamento non era stato dettato dall’errore
sull’esistenza della provvista ma dalla circostanza della
tardiva comunicazione del protesto. Secondo la convenzione ed
il modello di lettera diffuso dall’Abi il 29/9/93 la banca
che aveva negoziato l’assegno nell’interesse e su istanza
della banca trattaria chiedeva al correntista
l’autorizzazione allo storno della somma indebitamente
accreditata, con l’avvertimento della facoltà della banca
trattaria di agire per l’indebito. Nella specie la Banca del

Convenzione ABI e che conseguentemente esso doveva essere

Fucino aveva richiesto al cliente Lieco l’autorizzazione allo
storno ma la cliente aveva negato l’autorizzazione
determinando il pagamento dell’indebito.
Nel secondo motivo è stata dedotta la nullità della sentenza

riferimento al parametro di cui all’art. 360 n. 4 cod. proc.
civ. per non essere stata esaminata dalla Corte d’Appello la
domanda formulata ex art. 2041 cod. civ. Ha precisato al
riguardo la parte ricorrente che, all’esito della
proposizione dell’appello da parte della Lieco, nella
comparsa di costituzione e risposta, l’appellata ricorrente
aveva espressamente riproposto la domanda subordinata di
arricchimento senza causa, non esaminata in primo grado in
virtù dell’accoglimento della domanda principale d’indebito.
Ne conseguiva l’evidente error in procedendo da cui è
risultata affetta la sentenza impugnata.
Il primo motivo è manifestamente infondato. Questa Corte con
la pronuncia n. 535 del 2000, seguita dalla conforme n. 4371
del 2003 ha affermato che:

“Il pagamento di un assegno

bancario da parte della banca trattarla sull’erroneo
presupposto dell’esistenza di sufficiente provvista non può
considerarsi indebito e non è, quindi, suscettibile di
ripetizione, perché la banca solvente, che riveste la qualità
di delegato al pagamento del correntista – traente, non può

impugnata per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. con

opporre al prenditore, rimasto estraneo alla convenzione di
assegno ed al rapporto di provvista da questo generato, 11
proprio errore , ostandovi la disposizione dell’art. 1271
comma secondo cod.c1v., che non consente al delegato di

delegante.”
Secondo la parte ricorrente, nella specie non poterebbe
trovare applicazione il principio esposto nella massima
sopracitata dal momento che il pagamento non è avvenuto a
causa dell’erroneo presupposto dell’esistenza di sufficiente
provvista. Deve invece osservarsi che il rapporto sotteso al
presente giudizio ha caratteristiche del tutto analoghe a
quello posto a base degli orientamenti espressi, salva la
differenza che tuttavia rafforza l’efficacia del principio,
della tipologia del prenditore dell’assegno, consistente nei
precedenti citati, in una banca.
La

banca

ricorrente

è

incontestabilmente

trattaria

dell’assegno. Il traente è suo cliente. Il prenditore è il
creditore del traente. Ne consegue che ai sensi dell’art.
1271 secondo coma, cod. civ., il delegato al pagamento (la
banca trattaria) non può opporre al delegatario-prenditore
dell’assegno (al quale non è legata da alcun vincolo
negoziale, né tanto meno dalla convenzione di assegno) alcuna
eccezione che avrebbe potuto opporre al delegante (banca

opporre al delegatario le eccezioni che potrebbe opporre al

traente). Nella specie traente e trattaria fanno parte di una
rete convenzionale interbancaria che ha anche la finalità di
proteggere gli istituti bancari tenuti al pagamento di
assegni bancari emessi da propri correntisti dal rischio di

inefficaci. Tale sistema prevede un regime di comunicazione
delle “anomalie” della circolazione dei titoli predetti,
regolato da norme ABI, e sottoposto a precisi vincoli
temporali imposti dalle citate disposizioni convenzionali
interbancarie al fine di contemperare l’esigenza della
tempestiva negoziazione con quella della limitazione del
rischio dell’insolvenza. Il prenditore/delegatario
dell’assegno è del tutto estraneo a tali regole, essendo
vincolato esclusivamente dal regime giuridico generale
(previsto dal codice civile con l’integrazione della legge
sull’assegno) che disciplina la circolazione e l’incasso del
titolo, oltre che dal rapporto causale con il proprio
debitore, nella specie ininfluente ma non dalla rete
normativa (protezionistica) interbancaria. La tardiva
informazione sul protesto del titolo (nella specie per
mancanza di fondi) coincide, pertanto con l’erronea
convinzione dell’esistenza della provvista perché si fonda su
un difetto dell’organizzazione e della circolazione delle
informazioni interbancarie, ovvero sul regime degli obblighi
e delle responsabilità intercorrenti tra delegante e delegato

versamenti non dovuti perché fondati su titoli inidonei od

che

della

convenzione

interbancaria

sono

esclusivi

componenti, con totale estraneità del delegatario prenditore.
La richiesta di pagamento da parte del prenditore è,
pertanto, del tutto legittima alla luce delle norme che

fondata su un titolo di pagamento valido ed efficace. Del
pari legittimo è, tuttavia, il rifiuto della banca di pagare
nel caso sia informata del protesto o della mancanza di
provvista, essendo il diritto del predetto creditore al
pagamento, condizionato dal preventivo positivo del sistema
di compensazione interbancario. Per questa ragione,
l’esclusione dell’indebito oggettivo, fondata
sull’inopponibilità al delegatario delle eccezioni relative
al rapporto delegante delegato, risulta ancora più
significativa nei precedenti di legittimità in quanto
applicata nonostante il prenditore dell’assegno fosse una
banca ovvero un soggetto non estraneo al circuito delle
convenzioni interbancarie. Se ne deve desumere la piena
applicabilità ad una fattispecie in cui il prenditore ne sia
invece del tutto estraneo.
Il secondo motivo è, invece, manifestamente fondato. La Corte
d’Appello ha del tutto omesso l’esame della domanda
subordinata. Da tale omissione non può desumersi un’implicita
censura d’inammissibilità. Tanto meno può trovare
applicazione il principio invocato dal contro ricorrente

regolano la circolazione e l’incasso dell’assegno essendo

stabilito nella pronuncia delle S.U. 26128 del 2010 che,
oltre a riguardare una fattispecie del tutto diversa, ovvero
la correlazione tra domanda di adempimento ed arricchimento
senza causa, presuppone comunque un vaglio, quanto meno sotto

tutto mancante.
In conclusione ove si condividano i predetti rilievi, il
primo motivo di ricorso deve essere rigettato ed il secondo
accolto, con cassazione e rinvio della causa al giudice di
merito.”
Ritenuto che il Collegio aderisce senza rilievi alla
relazione, e che, pertanto, rinvia alla Corte d’Appello di
L’Aquila in diversa composizione, anche per le spese del
presente procedimento;
P.Q.M.
La Corte,
accoglie secondo motivo di ricorso. Rigetta il primo e rinvia
alla Corte d’Appello di L’Aquila in diversa composizione,
anche per le spese del presente procedimento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 gennaio
2014.

il profilo dell’ammissibilità della domanda, nella specie del

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