Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4426 del 23/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4426 Anno 2018
Presidente: D’ASCOLA PASQUALE
Relatore: SCALISI ANTONINO

ORDINANZA
sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 19435/2017 RG.,
sollevato dal Tribunale di Torino con ordinanza del 24/07/2017 nel
procedimento venente tra VESAN ROMANO, da una parte, e
REGIONE AUTONOMA N’ALLE D’AOSTA, dall’altra, ed iscritto al
n. 3962/2017 di quell’Ufficio:
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 15/12/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO
SCALISI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale ,ALBERTO CELESTE, che, visto l’art.
380 ter c.p.c., chiede che la Corte di Cassazione, in camera dei
consiglio, ritenga fondata l’istanza di regolamento di competenza
d’ufficio, e dichiari competente il “Fribunale di Aosta, con le
conseguenze di legge.

Data pubblicazione: 23/02/2018

RG. 19435 del 2017 Versan Romano – – Presidente Regione Autonoma
Valle D’Aosta

Fatti di causa
Con ricorso ex art. 203 C.d.S., VESAN Romano ha adito il
Prefetto di Aosta avverso il verbale n.10018 di accertamento
della violazione dell’art. 86, comma 2, del D.Lgs. n. 285/92

accertamento della violazione dell’art. 78, commi 3 e 4, del
D.Lgs. n. 285/92 elevato in data 11 novembre 2614, il verbale di
sequestro amministrativo ed affidamento in custodia del veicolo
tipo autovettura modello Citroen targato EH3683W, adottato in
data 11 novembre 2014 ed il verbale di ispezione del veicolo ex
art. 192 comma 3 C.d.S. emesso in data 12 novembre 2014.
Detti provvedimenti erano stati adottati dagli agenti della “Police
de la Piaine”, corpo associato di polizia locale di Aosta,
Charvensod, Gressan e Sarre. In data 2 dicembre 2014 è stata
notificata al signor Vesan Romano ordinanza prefettizia prot. n.
13398/1/SP prat. n.387/2014/SP, adottata in data 26 novembre
2014, con cui è stata ordinata la sospensione della patente n.
U1F8730063 categoria BE intestata a Vesan Romano.
Con ricorso del 6 dicembre 2014 il signor Vesan Romano ha
convenuto avanti al Giudice di Pace di Aosta il Prefetto,
proponendo opposizione avverso l’ordinanza prot. n. 13398/1/SP
prat. n. 387/2014/SP. In data 25 marzo 2015 è stata notificata
al Vesan ordinanza prefettizia prot. n.3449/1/SQ prat. n.
89/2014/SQ, adottata in data 24 marzo 2015, con cui stato

elevato in datall novembre 2014, il verbale n. 10019 di

RG. 19435 del 2017 Versan Romano – – Presidente Regione Autonoma
Valle D’Aosta

rigettato il ricorso presentato in data 26 novembre 2014, è stato
ordinato al signor Vesan Romano di pagare la somma di C
3.522,00 ed è stata disposta la confisca del veicolo Citroen C5
targato EH368SW.

Giudice di Pace di Aosta il Prefetto, proponendo opposizione
avverso l’ordinanza prot. n. 13398/1/SP prat. n. 387/2014/SP.
Disposta la riunione dei due ricorsi, il GdP con sentenza n.
382/15 ha respinto il ricorso, confermando entrambe le
ordinanze e determinando l’importo delle sanzioni in C 3.522,00,
oltre C 6,60 di spese e ha compensato le spese di lite.
Avverso questa sentenza proponeva appello Versan Romano,
davanti al Tribunale di Valle D’Aosta, il quale, con sentenza del
2016 visto l’art. 38 cod. proc. civ. dichiarava l’incompetenza del
Tribunale di Aosta in favore del Tribunale di Torino,
compensando le spese processuali.
Il Tribunale di Torino davanti al quale è stata riassunto il giudizio
con ordinanza del 24 luglio 2017 ‘ ha chiesto di ufficio ex art. 45
cod. proc. civ. il regolamento in ordine alla competenza a
decidere la causa di cui si dice.
il Pubblico Ministero ha redatto requisitoria scritta, datata 10
ottobre 2017 con cui ha chiesto che venisse dichiarata la
competenza del Tribunale di Aosta. Secondo il PM, ai fini della
competenza territoriale relativa ai procedimenti di appello,
2

Con ricorso del 16 aprile 2015 il Vesan ha convenuto avanti al

RG. 19435 del 2017 Versan Romano – – Presidente Regione Autonoma
Valle D’Aosta

avverso le sentenze emesse dal Giudice di Pace in materia di
opposizione a sanzioni amministrative, non si applica la regola
del foro erariale stabilita dall’art. 7 del RD n.

1611 del 1933,

relative alle controversie in cui sia parte un’Amministrazione

Ragioni della decisione
1.= Il ricorso va accolto.
Come già è stato affermato le Sezioni Unite di questa Corte )
(sent. n. 23285 del 2010) ícd fini della competenza territoriale
relativa ai procedimenti d’appello avverso le sentenze emesse
dal giudice di pace in materia di opposizione a sanzioni
amministrative, non si applica la regola del “foro erariale”
stabilita nell’art. 7 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 relativa alle
jJ

controversie in cui sia parte un’Amministrazione dello Stato.
In particolare, si è detto che l’esenzione dal “foro erariale”, per le
cause in materia di sanzioni amministrative, ab origine derivava
non dall’essere stabilita la competenza per materia del pretore,
ma quella per territorio del giudice del luogo in cui e stata
commessa la violazione, per un’esigenza di “prossimità” rimasta
attuale anche dopo la soppressione delle preture: questa Corte
ha ritenuto che l’esenzione suddetta non è venuta meno, per il
campo delle sanzioni amministrative. L’affermazione si riferisce
espressamente soltanto al primo grado, ma può senz’altro essere
estesa anche all’appello. I due commi dell’art. 7 del testo unico
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dello Stato..

RG. 19435 del 2017 Versan Romano – – Presidente Regione Autonoma
Valle D’Aosta

sono infatti strettamente collegati, poiché il secondo fa
riferimento esclusivamente ai giudizi suddetti, menzionati
nell’altro, nel cui ambito non sono comprese le cause di
opposizione in materia di sanzioni amministrative, che sono,

risultano, pertanto, inapplicabili le due disposizioni suddette, che
a tale regola apportano una deroga e che ne ripristinano
l’operatività, rispettivamente, per il primo e il secondo grado di
giudizio.
Esclusa, dunque la regola del foro erariale per incompatibilità con
il principio ccdd. di prossimità nella materia di cui si dice
riaffermato dalle disposizioni di cui all’art. 6 e 7 comnna 2 del
Dlgs 150 del 2011, il giudice di appello va individuato, ai sensi
dell’art. 341 cod. proc. civ. nel Tribunale nella cui circoscrizione
ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza i tenuto conto
della natura di rito generale ordinario della disciplina dell’appello
di cui agli artt. 339 e ss. cod. proc. civ.
Ciò posto / nel caso in esame il Giudice di appello avverso la
sentenza del giudice di pace di Aosta è il Tribunale di Aosta.
PQM
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Aosta e assegna
il termine di legge per la riassunzione.

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comunque, esenti dalla regola del “foro erariale”. Ad esse

RG. 19435 del 2017 Versan Romano – – Presidente Regione Autonoma
Valle D’Aosta

Così deciso nella Camera di Consiglio della sottosezione Seconda
della Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione il 15

dicembre 2017

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