Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4426 del 23/02/2011

Cassazione civile sez. VI, 23/02/2011, (ud. 14/01/2011, dep. 23/02/2011), n.4426

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Giudice di Pace

di Ginosa, con ordinanza n. R.G. 388/08 del 30.4.2010, depositata il

4/6/10, nel procedimento pendente tra:

P.D.G. (OMISSIS);

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS) – sezione di polizia stradale di

Matera;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE BUCCIANTE;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO

VELARDI che nulla osserva.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, è del seguente tenore:

“Con sentenza del 14 maggio 2008 il Giudice di pace di Matera ha dichiarato la propria incompetenza per territorio a provvedere sull’opposizione proposta da Donato Giuseppe Ballotta avverso il verbale in data 8 aprile 2006, con cui la Sezione della Polizia stradale di Matera gli aveva contestato la violazione degli artt. 126 bis e 180 C.d.S., per non aver fornito le informazioni richiestegli circa il conducente di un veicolo di sua proprietà, che il 26 agosto 2005 aveva superato il limite di velocità stabilito nel luogo dell’accertamento. La decisione si basa sul rilievo che l’infrazione è stata commessa nel territorio di (OMISSIS) ((OMISSIS) residenza del trasgressore)”.

Il Giudice di pace di Ginosa, davanti al quale la causa era stata riassunta, con ordinanza del 4 giugno 2010 ha chiesto di ufficio a questa Corte il regolamento della competenza, ritenendo che l’infrazione si consuma nel luogo in cui avrebbe dovuto pervenire la comunicazione che è stata omessa, cioè a dire nel luogo in cui ha sede l’organo di polizia procedente.

Le parti non hanno svolto attività difensive in questa sede.

La tesi sostenuta dal Giudice di pace di Ginosa appare manifestamente fondata, stante la sua conformità alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. 9 agosto 2007 n. 17580).

Si ritiene pertanto che il regolamento possa senz’altro essere deciso con la dichiarazione della competenza del Giudice di pace di Matera”;

– le parti non si sono avvalse delle facoltà di cui all’art. 380 bis c.p.c., comma 2; il Pubblico Ministero, comparso in camera di consiglio, nulla ha osservato;

– il collegio concorda con le argomentazioni svolte nella relazione e le fa proprie;

– in accoglimento dell’istanza, deve pertanto essere dichiarata la competenza del Giudice di pace di Matera, davanti al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine di legge;

– non vi è da provvedere sulle spese di questo giudizio, nel quale le parti non hanno svolto attività difensive.

P.Q.M.

in accoglimento dell’istanza, dichiara la competenza del Giudice di pace di Matera, davanti al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine di legge.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2011

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