Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4426 del 21/02/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 21/02/2017, (ud. 13/01/2017, dep.21/02/2017),  n. 4426

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12005-2016 proposto da:

G.A., C.F. (OMISSIS), G.M. C.F. GGNMRA55D63L049G,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA 3 (C/0 ST.

CFS LEGAL), per l’avvocato ANGELO MARTUCCI, rappresentati e difesi

dagli avvocati FRANCESCO CAROLI CASAVOLA, ANNA FRANCESCA CHIMIENTI;

– ricorrenti –

contro

ANGARANO ROSARIA IVONNE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 176/2016 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 23/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/01/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

udito l’Avvocato Martucci Angelo con delega depositata in udienza

dell’Avv. Francesco Caroli Casavola difensore dei ricorrenti che si

riporta agli atti depositati e deposita ricevuta spedizione memoria

per parte;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – A seguito della morte di P.G., venne ad instaurarsi una comunione ereditaria sul patrimonio della defunta tra le sue due figlie S.G., cui a loro volta succedettero i due figli G.A. e G.M., e S.C., cui succedette Angarano Rosaria Ivonne. Chiesto lo scioglimento giudiziale della comunione, le sentenze (non definitiva e definitiva) del Tribunale di Trani che lo disposero furono confermate dalla Corte di Appello di Lecce con sentenza del 13.5.2011.

2. – Tale pronuncia, su ricorso di G.A. e G.M., fu cassata con rinvio da questa Corte, con sentenza n. 23930 del 2012, limitatamente alla statuizione con la quale era stata disposta l’assegnazione delle quote ereditaria (di eguale valore) non mediante sorteggio, ma ad opera del giudice.

3. – Con sentenza n. 176 del 2016, la Corte di Appello di Lecce, pronunciando quale giudice di rinvio, escludendo la sussistenza di ragioni giustificative dell’assegnazione delle quote ope iudicis, ha disposto l’assegnazione delle stesse mediante sorteggio, delegando all’uopo un notaio.

4. – Per la cassazione di tale sentenza ricorrono G.A. e G.M. sulla base di quattro motivi.

Angarano Rosaria Ivonne, ritualmente intimata, non ha svolto attività difensiva.

E’ pervenuta tardivamente memoria ex art. 378 c.p.c. di parte ricorrente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Col primo motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza impugnata (ex art. 360 c.p.c., n. 4), per irregolare costituzione del collegio, derivante dal fatto che la motivazione della sentenza è stata redatta (come risulta dalla attestazione apposta in calce alla stessa) da un giudice ausiliario di Corte di Appello sotto la direzione del consigliere relatore.

La doglianza è inammissibile, perchè, pur deducendo una violazione di norma processuale, non indica la norma che sarebbe stata violata, non essendo peraltro la stessa desumibile dal contenuto del motivo.

In ogni caso la doglianza è manifestamente infondata.

Questa Corte, con riferimento al caso in cui la sentenza sia materialmente redatta dall’uditore giudiziario (ora magistrato in tirocinio) e sottoscritta dal relatore, ha già affermato il principio – applicabile al caso di specie – secondo cui, nel caso in cui risulti, in calce alla sentenza, che la stessa è stata redatta con la collaborazione di un uditore giudiziario, non può considerarsi la sentenza stessa affetta da nullità nè tanto meno da inesistenza, rilevabile anche d’ufficio in sede di impugnazione, in quanto con tale annotazione non si vuole intendere che il procedimento sia stato deciso dal magistrato senza funzioni, ma solo che, nell’espletamento del tirocinio, il magistrato senza funzioni abbia collaborato col giudice all’esame della controversia e alla stesura della minuta della motivazione, di cui il secondo, con la sottoscrizione, ha assunto la paternità (Sez. 3, n. 12214 del 2003; v. anche Sez. L, n. 2019 del 1995).

Nella specie, la sentenza di appello – come da attestazione apposta in calce alla stessa – è stata redatta da un giudice ausiliario di Corte di Appello “sotto la direzione del Cons. Dott. Pe.Ma.”, Consigliere relatore della causa e componente del Collegio che ha adottato la decisione.

Avendo il Consigliere relatore preso parte alla deliberazione della sentenza, avendo egli diretto la stesura della motivazione e avendola fatta propria con la sua sottoscrizione, rimane giuridicamente irrilevante – sul piano della validità della sentenza – la collaborazione prestata da altro magistrato.

2. – Col secondo motivo, si deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la Corte di Appello disposto l’assegnazione delle quote ereditarie mediante sorteggio, piuttosto che assegnare ad essi ricorrenti – senza sorteggio – la quota che ricomprende la metà indivisa dell’appartamento sito nella via (OMISSIS) (per la restante metà indivisa già di loro proprietà).

Anche questa censura è inammissibile.

Non sussiste la dedotta violazione di legge, in quanto la Corte territoriale ha disposto il sorteggio proprio in conformità a quanto previsto dall’art. 729 c.c.; nè parte ricorrente ha adempiuto l’onere, discendente dal disposto dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, di dedurre se e in quali termini la sentenza del giudice di rinvio si sia discostata dalla giurisprudenza di questa Corte.

Il motivo, in realtà, sottintende una censura di merito relativa alla valutazione delle circostanze dedotte dalla parte (con riferimento alla collazione effettuata dalla loro dante causa) per sollecitare una deroga al criterio legale. Tale censura è inammissibile in sede di legittimità.

Sul punto va ricordato che, in tema di scioglimento della comunione ereditaria, il criterio dell’estrazione a sorte previsto, nel caso di uguaglianza di quote, dall’art. 729 c.c. a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo, non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale, essendo pertanto derogabile in base a valutazioni prettamente discrezionali, che possono attenere non soltanto a ragioni oggettive, legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità se non sotto il profilo del difetto di motivazione (Cass., Sez. 2, n. 3461 del 12/02/2013; Sez. 2, Sentenza n. 8833 del 28/04/2005).

Come è insindacabile in sede di legittimità la decisione di derogare al criterio legale del sorteggio, parimenti è insindacabile in sede di legittimità – se non nei casi di assenza materiale della motivazione o di motivazione apparente o manifestamente illogica – la decisione del giudice di merito di respingere la richiesta di deroga avanzata dalla parte.

3. – Anche il terzo e il quarto motivo, relativi alle modalità di attuazione della collazione, sono inammissibili.

Essi, infatti, che puntano a rimettere in discussione la formazione delle quote ereditarie da attribuire, così come determinate dal giudice, sulle quali è disceso il giudicato, essendo stato pronunciato l’annullamento della sentenza di appello solo limitatamente alle modalità di assegnazione delle quote, e non relativamente alla loro composizione.

4. – Risultando tutti i motivi inammissibili, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla va disposto sulle spese, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

dichiara – inammissibile il ricorso; dà atto della debenza di ulteriore importo di contributo unificato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 13 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA