Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4426 del 11/02/2022

Cassazione civile sez. III, 11/02/2022, (ud. 10/11/2021, dep. 11/02/2022), n.4426

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17682/2019 proposto da:

A.C. SOLUZIONI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore

F.A., elettivamente domiciliata in Roma Via Giovanni

Bettolo 9 presso lo studio dell’avvocato MAURO BOTTONI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ALLIANZ SPA, S.E.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 22691/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 26/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/11/2021 da Dott. SCRIMA ANTONIETTA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

A.C. Soluzioni S.r.l. propose appello avverso la sentenza n. 160/15, depositata in data 13 marzo 2015, emessa dal Giudice di pace di Roma, sezione distaccata di Ostia, con cui quel Giudice aveva rigettato la domanda proposta dalla predetta società – quale cessionaria del credito di Euro 480,00, vantato da S.E. nei confronti dei coobbligati al risarcimento dei danni patiti in conseguenza di un sinistro stradale avvenuto in (OMISSIS) -, domanda proposta nei confronti di Allianz S.p.a., tenuta ex art. 149 C.d.a. a liquidare il risarcimento dei danni al S., per ottenere, ai sensi dell’art. 1260 c.c., la somma oggetto di cessione nonché il risarcimento dei danni conseguenti all’inadempimento, e, in caso di rigetto di tale domanda, nei confronti di S., per la condanna di quest’ultimo, in quanto vincolato a garantire la cessione pro solvendo e contrattualmente tenuto al risarcimento del danno conseguente all’inadempimento;

si costituì Allianz S.p.a., eccependo l’inammissibilità e l’improponibilità dell’appello, del quale chiese, comunque, il rigetto;

si costituì anche S.E., spiegando, a sua volta, appello incidentale nei confronti della società appellata;

il Tribunale di Roma, con sentenza n. 22691/2018, ritenendo fondata l’eccezione, sollevata da Allianz S.p.a., di inammissibilità dell’appello, perché proposto oltre il termine di sei mesi di cui all’art. 327 c.p.c., e che l’inammissibilità dell’appello principale comportasse la “caducazione” anche dell’appello incidentale, dichiarò inammissibili l’appello principale e quello incidentale e condannò A.C. Soluzioni S.r.l. ed S.E., in solido tra loro, a rimborsare ad Allianz S.p.a. le spese del secondo grado del giudizio di merito;

avverso la sentenza del Tribunale di Roma A.C. Soluzioni S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un solo motivo;

non hanno svolto attività difensiva in questa sede Allianz S.p.a. ed S.E..

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo la ricorrente denunzia “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 327 c.p.c. e della L. n. 742 del 1969, art. 1 come modificato dal D.L. n. 132 del 2015, art. 16, comma 1 (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4)”;

il motivo è fondato;

ed invero il Tribunale, come correttamente evidenziato dalla ricorrente, ha erroneamente computato il periodo feriale, pari all’intero mese di agosto, considerando gg. 30 e non 31, così individuando l’ultimo giorno utile per proporre l’impugnazione nel 13 ottobre 2015 e non nel 14 ottobre 2015;

secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, per i termini mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall’impugnazione a norma dell’art. 155 c.p.c., comma 2, e art. 2963 c.c., comma 4, opera il sistema della computazione civile, non ex numero bensì ex nominatione dierum, nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall’effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale (Cass., 31/08/2015, n. 17313; Cass., 30/05/2018, n. 13546); analogamente è costante l’indirizzo nomofilattico secondo cui il periodo di sospensione va computato ex numeratione dierum ai sensi del combinato disposto dell’art. 155 c.p.c., comma 1, e della L. n. 742 del 1969, art. 1, comma 1, proprio per la differente dicitura di quest’ultima norma (immutata, sul punto, dopo la novella del 2014) (Cass., 24/03/1998, n. 3112; Cass., 7/07/2000, n. 9068, Cass., 4/10/2013, n. 22699; Cass., ord., 15/07/2020, n. 15029; Cass., ord., 1/02/2021, n. 2186);

ne consegue che, essendo stata la sentenza di primo grado pubblicata il 13 marzo 2015, i sei mesi di cui all’art. 327 c.p.c., tenuto conto della sospensione feriale, pari a gg. 31 da calcolarsi come sopra precisato, venivano a scadere mercoledì 14 ottobre 2015 (13 settembre 2015 cui vanno aggiunti gg. 31 di sospensione feriale);

pertanto, essendo stato l’atto di appello “spedito per la notifica” in data 14 ottobre 2015 (v. pure sentenza impugnata p. 3), ultimo giorno utile, lo stesso è tempestivo;

alla luce di quanto sopra evidenziato, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2022

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