Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4426 del 07/03/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 4426 Anno 2016
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

SENTENZA

sul ricorso 21982-2010 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio
dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la rappresenta e
difende giusta delega in atti;
– ricorrente –

2015

contro

4663

CARNEVALI

STEFANO

C.F.

CRNSFN71H16D612F,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 195,
presso lo studio dell’avvocato SERGIO VACIRCA, che lo

Data pubblicazione: 07/03/2016

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUDIO
LALLI, giusta delega in atti;

controricorrente

avverso la sentenza n. 1123/2009 della CORTE
D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 18/09/2009 r.g.n.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 02/12/2015 dal Consigliere Dott. LUCIA
ESPOSITO;
udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega verbale
Avvocato PESSI ROBERTO;
udito l’Avvocato VACIRCA SERGIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO, che ha concluso,
per l’accoglimento dei primi due motivi del ricorso.

744/2008;

” RG 21982/10

Svolgimento del processo

1.Con sentenza depositata il 5/10/2009, la Corte d’appello di Firenze ha confermato la
decisione del giudice di primo grado che aveva dichiarato la nullità del termine apposto al
contratto di lavoro intercorso tra Poste italiane s.p.a. e Carnevali Stefano dal 15/7/2002 al
30/9/2002 “per esigenze tecniche organizzative e produttive anche di carattere straordinario
conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale
riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche ovvero

conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie prodotti o servizi, nonché
all’attuazione delle previsioni di cui agli accordi del 17, 18 e 23 ottobre 2001 e 17 aprile 2002
congiuntamente alla necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per
ferie contrattualmente dovute a tutto il personale nel periodo estivo”.

2.

La Corte fondava la decisione sul rilievo che l’ampia varietà delle ragioni poste a

giustificazione del termine nascondeva, in realtà, la mancanza di motivazione.

3. Per la cassazione della sentenza Poste italiane s.p.a. ha proposto ricorso, affidato a nove
motivi. Resiste Carnevali con controricorso, illustrato mediante memorie.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1 c. 1 e 2
D.Igs. 368/01. Osserva che, a seguito dell’introduzione della richiamata disciplina, il venir
meno delle fattispecie legittimanti impone che il concetto di specificità sia collegato a situazioni
aziendali non più standardizzate ma obiettive, con riferimento alle realtà in cui il contratto
viene calato. Ne consegue che il concetto di specificità risente di una nuova elasticità, da
valutare secondo criteri di ragionevolezza e congruità. Rileva, inoltre, che gli accordi sulla
mobilità, menzionati nella causale della clausola appositiva del termine, non hanno fatto che
giustificare le enunciate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.

2.11 motivo merita accoglimento. Riguardo alla questione relativa alla specificità delle ragioni
indicate dal datore di lavoro a sostegno della temporaneità del rapporto, negata dalla Corte di
merito, osserva il Collegio, in conformità ai principi affermati da questa Corte di legittimità, che
“l’indicazione di due o più ragioni legittimanti l’apposizione di un termine ad un unico contratto
di lavoro non è in sé causa di illegittimità del termine per contraddittorietà o incertezza della
causa giustificatrice dello stesso, restando tuttavia impregiudicata la valutazione di merito
dell’effettività e coerenza delle ragioni indicate” (v. Cass. 17-6-2008 n. 16396), poiché anche
nel nuovo regime ex D.Lgs. n. 368 del 2001 la legittimità della apposizione del termine al
contratto di lavoro richiede l’esistenza di una condizione legittimante, “ma se nel caso concreto

1

(J–

” RG 21982/10

concorrono due ragioni legittimanti è ben possibile che le parti, nel rispetto del criterio di
specificità, le indichino entrambe ove non sussista incompatibilità o intrinseca
– contraddittorietà, ne’ ridondando ciò di per sè solo, salvo un diverso accertamento in concreto,
in incertezza della causa giustificatrice dell’apposizione del termine”. Va rilevato, inoltre, in
conformità a Cass. 1-2-2010 n. 2279, che “in tema di apposizione del termine al contratto di
lavoro, il legislatore, richiedendo l’indicazione da parte del datore di lavoro delle “specificate
ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”, ha inteso stabilire, in

onere di specificazione delle ragioni oggettive del termine finale, vale a dire di indicazione
sufficientemente dettagliata della causale nelle sue componenti identificative essenziali, sia
quanto al contenuto, che con riguardo alla sua portata spazio-temporale e più in generale
circostanziale, perseguendo in tal modo la finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità di
tali ragioni, nonché l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto; tale specificazione
può risultare anche indirettamente nel contratto di lavoro e da esso “per relationem” ad altri
testi scritti accessibili alle parti” (come accordi collettivi richiamati nello stesso contratto
individuale). In particolare, poi, come è stato precisato da Cass. 27-4-2010 n. 10033,
l’apposizione di un termine al contratto di lavoro, consentita dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1
“a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono
risultare specificate, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto, impone al datore di lavoro
l’onere di indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la trasparenza e la
veridicità di tali ragioni, nonché l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto, le
circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle
esigenze del datore di lavoro, nell’ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione
a tempo determinato, sì da rendere evidente la specifica connessione fra la durata solo
temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia
chiamata a realizzare e la utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell’ambito della
specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa. Spetta al giudice di merito
accertare, con valutazione che, se correttamente motivata ed esente da vizi giuridici, resta
esente dal sindacato di legittimità, la sussistenza di tali presupposti, valutando ogni elemento,
ritualmente acquisito al processo, idoneo a dar riscontro alle ragioni specificatamente indicate
con atto scritto ai fini dell’assunzione a termine, ivi compresi gli accordi collettivi intervenuti fra
le parti sociali e richiamati nel contratto costitutivo del rapporto”. Con riguardo a questi ultimi
questa Corte ha altresì chiarito che, “seppure nel nuovo quadro normativo … non spetti più un
autonomo potere di qualificazione delle esigenze aziendali idonee a consentire l’assunzione a
termine, tuttavia, la mediazione collettiva ed i relativi esiti concertativi restano pur sempre un
elemento rilevante di rappresentazione delle esigenze aziendali in termini compatibili con la
tutela degli interessi dei dipendenti, con la conseguenza che gli stessi debbono essere
.

attentamente valutati dal giudice ai fini della configurabilità nel caso concreto dei requisiti della

2

consonanza con la direttiva 1999/70/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia (….), un

RG 21982/10

fattispecie legale” (in tal senso, da ultimo, Cass. Sez. L, Sentenza n. 2680 del 11/02/2015 (Rv.
634282).

3.0rbene, non è stata effettuata dalla Corte di merito una attenta valutazione nei termini
indicati, anche con riferimento ai contratti collettivi richiamati, e tanto basta per accogliere il
motivo, così restando assorbiti gli altri (attinenti alla violazione e falsa applicazione degli artt.
11 e 15 delle preleggi e dell’art. 136 cost.; alla violazione ed erronea applicazione dell’art. 10
del D.Igs 368/2001, con riferimento al rispetto dei limiti delle assunzioni a termine; alla
violazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 421 e 437 c.p.c. nonché omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio; violazione e falsa
applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione alla valutazione dei documenti allegati;
vizio di omessa e insufficiente motivazione in ordine alla concorrenza di due ragioni legittimanti
l’apposizione del termine; omessa insufficiente e contraddittoria motivazione e violazione degli
artt. 12 disp. legge in generale e art. 1419 c.c., art. 1 D. Igs. 368/2001 e art. 115 c.p.c., in
ragione della prospettata interpretazione analogica degli artt. 4 e 5 del citato d.lgs. al caso di
nullità del termine per violazione dell’art. 1 c. 2 del medesimo decreto; violazione o falsa
applicazione di norme di diritto, omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine
alle richieste economiche, non supportate da idonei elementi probatori).

4.La sentenza, pertanto, va cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa
composizione, che si atterrà ai principi enunciato ed esaminerà i motivi rimasti assorbiti,
provvedendo anche in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri motivi. Cassa la sentenza
impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di
Firenze, in diversa composizione.
Così deciso in Roma il 2/12/2015
Il Consigliere relatore

Il Presidente

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA