Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4425 del 25/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4425 Anno 2014
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: RAGONESI VITTORIO

Data pubblicazione: 25/02/2014

ORDINANZA
sul ricorso 12322-2012 proposto da:
UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK SPA
02659940239, Società appartentente al Gruppo Bancario Unicredit,
incorporante per fusione l’ASPRA FINANCE SPA, Società
appartentente al Gruppo Bancario Unicredit, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
CRISTOFORO COLOMBO 177, presso lo studio dell’avvocato
RANCHINO MICHELE, che la rappresenta e difende giusta procura
in calce al ricorso;
– ricorrente contro

FALLIMENTO FONDERIE SPA IN LIQUIDAZIONE;
– intimato –

Li

avverso la sentenza n. 3481/2011 della CORTE D’APPELLO di
ROMA del 7/06/2011, depositata il 05/09/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.

2012 n. 12322 sez. M1 – ud. 14-01-2014
-2-

La Corte rilevato che sul ricorso n. 12322/12 proposto da
Unicredit Credit Management Bank spa nei confronti del

sensi dell’art 380 bis cpc, la relazione che segue.

‘Il relatore Cons. Ragonesi , letti gli atti depositati:
RILEVATO
che Unicredit Credit Management Bank e spa ha proposto
ricorso per cassazione sulla base di un

motivo avverso la

sentenza depositata il 5.9.11con cui La Corte d’appello di Roma
ha rigettato l’appello contro la sentenza n. 2976/07 del tribunale
di Roma che aveva rigettato l’opposizione allo stato passivo del
fallimento della Fonderia spa proposto dalla odierna ricorrente
ritenendo che la documentazione prodotta non fosse idonea a
dimostrare il credito derivante da scoperto di conto corrente;
che la curatela fallimentare non ha resistito con controricorso.
Osserva

fallimento Fonderia spa il consigliere relatore ha depositato, ai

Con l’unico motivo di ricorso la banca ricorrente contesta la
sentenza impugnata laddove questa ha ritenuto che gli estratti
conto analitici prodotti in giudizio non erano idonei a provare il

contestazione.
Il motivo è inammissibile sotto diversi profili.
In primo luogo,A seguito della riforma ad opera del d.lgs. n. 40 del
2006, la nuova previsione dell’art. 366, comma primo, n. 6, cod.
proc. civ., oltre a richiedere la “specifica” indicazione degli atti e
documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia speccato
in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso,
risulti prodotto. Tale puntuale indicazione, quando riguardi un
documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia
stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell’art. 369,
secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., anche che esso sia prodotto in
sede di legittimità, con la conseguenza che, in caso di omissione di
tale adempimento, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
(Cass 20535/09; Cass sez un 7161/10)

credito e deducono i inoltre i che gli stessi non erano stati oggetto di

Nel caso di specie, le censure della ricorrente si fondano sui
contratti di conto corrente e estratti conto di cui la ricorrente non
dice dove i detti documenti siano rinvenibili tra gli atti della fase

In secondo luogo, la Corte d’appello ha motivato in ordine alla
inidoneità probatoria della documentazione prodotta per la prima
volta in sede di impugnazione per sopperire alle carenze della
precedente documentazione già rilevata dal giudice di prima cure
rilevando che : “tali nuovi documenti: provengono e sono stati
formati esclusivamente dalla stessa parte che intende servirsene in
giudizio, sono privi di qualsivoglia sottoscrizione e meno che mai
recano la sottoscrizione di quei dirigenti dell’ Istituto di credito
alle cui formali attestazioni di veridicità e di corrispondenza degli
estratti conto al contenuto dei documenti contabili della Banca la
legge attribuisce una qualche valenza probatoria”.
Tale motivazione non risulta espressamente censurata dalla banca
ricorrente che si limita a sostenere la valenza probatoria degli
estratto conto analitici senza contestare le affermazioni della
Corte d’appello.
(

di merito.

Quanto alla omessa contestazione della documentazione da parte
del fallimento, il motivo appare nuovo non avendo la ricorrente
dedotto ove lo stesso era stato dedotto in sede di appello.

essendo

stata la documentazione esaminata dalla sentenza

prodotta in appello ed essendo rimasto il fallimento contumace in
tale fase di giudizio , secondo la consolidata giurisprudenza di
questa Corte non è possibile dedurre dalla contumacia alcuna
mancata contestazione alle tesi ed alla documentazione prodotte
dall’avversa parte.
Ove si condividano i testè formulati rilievi, il ricorso può essere
trattato in camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui all’art
375 cpc.
PQM
Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in
Camera di Consiglio
Roma 7.9.13
Il Cons.relatore

Comunque la doglianza sarebbe manifestamente infondata poiché,

Vista la memoria della ricorrente ;
Considerato che non emergono elementi che possano portare a diverse
conclusioni det quelle rassegnate nella relazione di cui sopra e che

condanna della ricorrente alle spese processuali non avendo il fallimento
svolto attività difensiva.
PQM

Dichiara inammissibile il ricorso
Roma

14,1.14
Il Pr

pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile senza pronuncia di

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