Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4425 del 24/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 24/02/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 24/02/2010), n.4425

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.R., elettivamente domiciliato in Roma, via Reggio

Calabria 6, presso l’avv. Bultrini Nicola, rappresentato e difeso

dall’avv. prof. Polito Enrico, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro

tempore, e Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e

difende per legge;

– intimati costituiti –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania (Napoli), Sez. 51, n. 175/51/05 dell’8 luglio 2005,

depositata il 7 ottobre 2005, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

21 gennaio 2010 dal Relatore Cons. Dott. BOTTA Raffaele;

Lette le conclusioni scritte del P.G., che ha chiesto il rigetto del

ricorso per manifesta infondatezza.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letto il ricorso concernente una controversia relativa alla impugnazione da parte del contribuente del silenzio rifiuto opposto dall’amministrazione finanziaria alla richiesta di rimborso della ritenuta effettuata – a suo dire illegittimamente – sulla somma corrispostale in conseguenza del riparto del liquidato Fondo di previdenza per il personale ISVEIMER ai sensi del D.L. n. 497 del 1996, art. 4 convertito, con modificazioni, con L. n. 588 del 1996:

ricorso rigettato in primo e in secondo grado;

Preso atto che l’amministrazione non ha notificato controricorso ma ha depositato un atto di costituzione al fine di partecipare all’udienza di discussione;

Visto che il ricorso e’ fondato su due motivi con i quali si denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 1, lett. a), art. 17, comma 2, art. 6, comma 2, in ordine alla affermata soggezione a tassazione della indennita’ riscossa, nonche’, in subordine, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1985, art. 42, comma 4 come integrato dalla L. n. 482 del 1985, art. 4 e interpretato dal D.L. n. 669 del 1996, art. 1, comma 5 in ordine ad una pretesa tassazione agevolata della medesima indennita’;

Ritenuto che le censure sono manifestamente infondate sulla base del principio espresso da questa Corte secondo cui: “In tema di IRPEF, le quote del Fondo di previdenza aziendale dell’Isveimer corrisposte agli iscritti, ai sensi del D.L. 24 settembre 1996, n. 497, art. 4 convertito in L. 19 novembre 1996, n. 588, a seguito della messa in liquidazione del predetto ente, non sono assimilabili a prestazioni corrisposte in dipendenza di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, e non sono quindi qualificabili, neppure in via analogica, come redditi di capitale; esse non hanno nemmeno natura risarcitoria, non essendo volte a compensare gli aventi diritto del sacrificio loro imposto o della perdita del trattamento integrativo (il cui ristoro, peraltro, sarebbe risultato comunque assoggettabile a tassazione, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 6, comma 2), ma ad estinguere immediatamente i loro crediti a costi ridotti;

esse, in quanto destinate, secondo le intenzioni, ad essere corrisposte dopo la cessazione del rapporto di lavoro, trovano in quest’ultimo la loro fonte giustificatrice, ed essendo volte a compensare la perdita di redditi futuri hanno natura di retribuzione differita e funzione previdenziale, tale da giustificare l’applicazione in via analogica del regime fiscale previsto dal D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 16, 18 e 48 per il trattamento di fine rapporto e le altre indennita’ ad esso equiparabili” (Cass. n. 8200 del 2007);

Ritenuto che, pertanto, il ricorso debba essere rigettato e che non debba provvedersi sulle spese stante il mancato esercizio di alcuna utile attivita’ difensiva da parte dell’amministrazione intimata.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2010

 

 

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