Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4425 del 23/02/2018

Cassazione civile, sez. VI, 23/02/2018, (ud. 15/12/2017, dep.23/02/2018),  n. 4425

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso, proposto in data 7 luglio 2016, innanzi al Giudice di Pace di Sinopoli, il signor N.G.C., ha proposto opposizione avverso il verbale di contestazione n. (OMISSIS), con il quale, in data 16/06/20161 i Carabinieri della Stagione di San Procopio gli avevano contestato, in qualità di proprietario del veicolo e di genitore esercente la potestà sul figlio minore N.S., la violazione dell’art. 116, commi 15 e 17 (guida senza patente) del D.Lgs. n. 285 del 1992, perchè “faceva si che (il minore) circolasse alla guida del predetto veicolo senza essere munito della patente di guida prescritta perchè mai conseguita (…)”. In conseguenza della contestata violazione veniva comminata la sanzione al pagamento della somma di Euro 5.000,00 (cinquemila/00).

Nel giudizio si è costituitòUfficio Territoriale del Governo – U.T. G./Prefettura di Reggio Calabria, chiedendo l’accertamento “del rispetto dei termini per proporre ricorso e, ove intempestivo, chiedeva dichiararsi la sua inammissibilità,’ eccepiva l’incompetenza per territorio del giudice adito.

Il Giudice di Pace di Sinopoli, con sentenza n 163/16, dichiarava l’incompetenza per materia del Giudice di Pace in favore del Tribunale territorialmente competente. Secondo il GdP, “(….) senza entrare nel merito della controversia, è necessario fare riferimento al verbale di contravvenzione, attraverso il quale veniva contestata al sig. N.G.C., n.q. di genitore esercente la potestà sul figlio minore, N.S., l’infrazione di cui all’art. 116 C.d.S. commi 15 e 17, poichè quest’ultimo circolava alla guida di veicolo senza essere munito di patente di guida prescritta perchè mai conseguita. Orbene, il suddetto articolo prevede al comma 15 che: “Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 5.000 a Euro 30.000; Per le violazioni di cui al presente comma è competente il Tribunale in composizione monocratica”; pertanto, il s.p.v. scaturito dall’accertamento da parte dei Carabinieri di San Procopio rientra nella competenza del Tribunale e non dell’adito giudice di pace”.

In data 18.4.2013, l’opponente ha depositato presso il Tribunale di Palmi ricorso in riassunzione, formulando istanza di sospensione.

Il Tribunale di Palmi con ordinanza del 22 maggio 2017, ritenendo che competenza per la fattispecie in esame, in ragione del D.L. n. 150 del 2011, art. 7, comma 2, spetti al GdP, ha chiesto d’ufficio regolamento di competenza, ai sensi dell’art. 45 c.p.c..

Il Pubblico Ministero ha redatto requisitoria scritta, datata 26 ottobre 20171 con cui ha chiesto che venisse dichiarata la competenza del Tribunale di Palmi. Secondo il PM, “(…) trova applicazione nella fattispecie il criterio composito previsto dal D.Lgs. n. 151 del 2011, art. 6, sulla semplificazione dei riti, affiancandosi a quello della materia, in via ulteriore, il criterio del valore, che fa attribuire la controversia ai tribunale allorquando sia prevista una sanzione superiore nel massimo a 15.000 Euro, (cfr. Cass. 3156/17, in motivazione, punto 6). Come posto in evidenza, infatti, dal giudice di pace, l’infrazione in contestazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 5.000 a 30.000 (…)”.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso va accolto

Va qui osservato che a seguito della riforma legislativa, le nuove disposizioni del D.Lgs. n. 150 del 2011, artt. 6 e 7, costituiscono l’unico riferimento per la individuazione del riparto di competenze tra il Giudice di Pace ed il Tribunale Ordinario, atteso che le norme che ad esse rinviano (L. n. 689 del 1981, art. 22 ed D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 205, da un lato; D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 205, dall’altro) si limitano a prevedere soltanto che le opposizioni si propongono dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria”, dovendo distinguersi al riguardo tra giudizio di opposizione all’ordinanza-ingiunzione” emessa ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 18, ed ai sensi dell’art. 204 C.d.S., regolato dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6 e giudizio concernente il ricorso proposto ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 204 bis – in via alternativa al ricorso al Prefetto – avverso il verbale di accertamento di violazione del Codice della strada consegnato o notificato al trasgressore, regolato dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7.

Ora, secondo la disciplina attualmente vigente ed applicabile ratione temporis alla controversia oggetto di regolamento di competenza va affermato che: quanto alle “opposizioni alla ordinanza ingiunzione” emesse dal Prefetto ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 204, in materia di violazioni del Codice della Strada, il criterio di riparto della competenza è fondato sul valore della lite per cui sarebbero attribuite al Tribunale le cause di opposizione ad “ordinanza-ingiunzione” in cui è stata applicata una norma sanzionatoria che preveda una sanzione edittale nel massimo di importo superiore ad Euro 15.493,00, ovvero, le cause in cui la norma sanzionatoria applicata non preveda un massimo edittale, ma sia stata irrogata in concreto una sanzione pecuniaria superiore all’importo indicato, mentre avuto riguardo alle “opposizioni a verbale di accertamento di violazioni del Codice della Strada” di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 204 bis e D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7,esse rimangono attribuite alla competenza esclusiva per materia – senza alcun limite di valore nè di natura accessoria della sanzione – del Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione (D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, comma 2), (cfr. Cass. 3156/17 e 21914/12).

1.2. Sicchè applicando la normativa qui appena richiamata, posto che l’opposizione oggetto del presente giudizio è stata rivolta al verbale dia accertamento di violazione del codice della strada, competente per materia a conoscere la vicenda giudiziale è il Giudice di Pace del luogo ove è stata commessa l’inflazione accertata.

In definitiva, va dichiarata la competenza del Giudice di Pace di Sinopoli assegnando termine di legge per la riassunzione. Non sussistono i presupposti per la liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

La Corte dichiara la competenza del Giudice di Pace di Sinopoli e assegna il termine di legge per la riassunzione.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA