Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4424 del 24/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 24/02/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 24/02/2010), n.4424

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.P., elettivamente domiciliato in Roma, via Giuseppe

Ferrari 2, presso l’avv. Stefanori Angelo, che lo rappresenta e

difende, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende per

legge;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto

(Venezia), Sez. 7, n. 69/7/05 del 9 maggio 2005, depositata il 3

ottobre 2005, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

21 gennaio 2010 dal Relatore Cons. Dott. BOTTA Raffaele;

Lette le conclusioni scritte del P.G., che ha chiesto l’accoglimento

del ricorso incidentale per manifesta fondatezza, assorbito il

ricorso principale.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Disposta preliminarmente la riunione del ricorso principale e del ricorso incidentale ai sensi dell’art. 335 c.p.c.;

Letto il ricorso principale, concernente una controversia relativa alla istanza di rimborso del contribuente per l’errata determinazione dell’imposta dovuta su immobili vincolati secondo il valore locativo e non secondo la regola di cui alla L. n. 413 del 1991, art. 11, comma 2;

Letto il controricorso e il ricorso incidentale;

Letto il controricorso al ricorso incidentale;

Visto che il ricorso principale e’ fondato su due motivi con i quali si denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 in ordine alla affermata decadenza dal rimborso per alcune annualita’, nonche’ violazione e falsa applicazione della L. n. 413 del 1991, art. 11, comma 2 in ordine alla applicabilita’ della predetta regola relativamente alle annualita’ il cui rimborso non sarebbe escluso per l’intervenuta decadenza;

Visto che il ricorso incidentale e’ fondato su un motivo con il quale si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, artt. 7 e 9 affermando la ostativita’ al rimborso del richiesto “condono tombale”;

Rilevato che il ricorso incidentale, nonostante sia definito condizionato, concerne una questione che ha valore assorbente, essendo decisiva per l’esito della controversia e che, pertanto, il relativo motivo debba essere esaminato per primo;

Ritenuto che il motivo del ricorso incidentale sia manifestamente fondato sulla base del principio affermato da questa Corte secondo cui: “in tema di condono fiscale e con riferimento alla definizione automatica prevista dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9 la presentazione della relativa istanza preclude al contribuente ogni possibilita’ di rimborso per le annualita’ d’imposta definite in via agevolata, ivi compreso il rimborso di imposte asseritamente inapplicabili per assenza del relativo presupposto: il condono, infatti, in quanto volto a definire “transattivamente” la controversia in ordine all’esistenza di tale presupposto, pone il contribuente di fronte ad una libera scelta tra trattamenti distinti e che non si intersecano tra loro, ovverosia coltivare la controversia nei modi ordinari, conseguendo se del caso il rimborso delle somme indebitamente pagate, oppure corrispondere quanto dovuto per la definizione agevolata, ma senza possibilita’ di riflessi o interferenze con quanto eventualmente gia’ corrisposto in via ordinaria” (Cass. nn. 3686 e 25239 del 2007; S.U. n. 14828 del 2008);

Ritenuto, pertanto, che debba essere accolto il ricorso incidentale, con assorbimento del ricorso principale, e che la sentenza impugnata debba essere cassata senza rinvio, in quanto il processo non poteva proseguire essendo venuta meno, in ragione del condono, la materia del contendere;

Ritenuto che la formazione del principio enunciato in epoca successiva alla proposizione del ricorso giustifichi la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso incidentale, assorbito il ricorso principale, e cassa senza rinvio la sentenza impugnata.

Compensa le spese dell’intero giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2010

 

 

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