Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4424 del 23/02/2011

Cassazione civile sez. VI, 23/02/2011, (ud. 14/01/2011, dep. 23/02/2011), n.4424

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 8480/2010 proposto da:

S.G. (OMISSIS), S.R.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 88, presso lo

studio dell’avvocato CURTI Mara, che li rappresenta e difende

unitamente agli avvocati ANDRICH ANDREA, MOLIN GIOVANNI giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

FINEDP SAS DI FORNASIER BRUNA E C, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEL VIMINALE 43, presso lo studio dell’avvocato LORENZONI Fabio, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ORESTE BENZI giusta

mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 281/2010 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA del

21/07/09, depositata il 09/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE BUCCIANTE;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO

VELARDI che nulla osserva.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che – la relazione redatta ai sensi dell’art. 383 bis c.p.c., comma 1, è del seguente tenore:

“Con sentenza dell’8 settembre 2003 il Tribunale di Treviso respinse la domanda la domanda proposta dalla s.a.s. FINEDP, diretta a ottenere che alcuni suoi immobili, in applicazione dell’art. 2932 c.c., fossero trasferiti in proprietà a S.G. e S.R.; in accoglimento della riconvenzionale, dichiarò che la cessione era già avvenuta in forza del contratto concluso l’11 aprile 1989, da qualificare come definitivo anzichè preliminare; condannò l’attrice a rimborsare ai convenuti le spese di giudizio.

Impugnata dalla s.a.s. FINEDP esclusivamente con riguardo a tale ultimo capo, la decisione è stata riformata sul punto dalla Corte d’appello di Venezia, che con sentenza dell’8 febbraio 2010 ha compensato tra le parti le spese del giudizio di primo grado e ha provveduto analogamente per quelle del secondo.

S.G. e S.R. hanno proposto ricorso per cassazione. La s.a.s. FINEDP si è costituita con controricorso.

Si ritiene possibile che il giudizio venga definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5, seconda ipotesi, per le seguenti ragioni:

– nella motivazione della sentenza impugnata sono stati esplicitamente indicati, come prescriveva l’art. 92 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, i giusti motivi che hanno indotto la Corte d’appello a compensare tra le parti le spese del giudizio di primo grado: la presenza nel contratto in questione di ambiguità tali che la tesi, rimasta poi soccombente, del contratto preliminare con effetti puramente obbligatori, era sostenibile con buoni argomenti, poichè il tenore di alcune clausole deponeva in tal senso, sicchè la questione si profilava oggettivamente assai controversa e dall’esito altamente incerto. Si verte dunque in tema di accertamenti di fatto e valutazioni di merito, insindacabili in questa sede perchè adeguatamente motivate, in maniera esauriente e logicamente coerente, alle quali i ricorrenti oppongono proprie diverse valutazioni, che non possono costituire idonea ragione di cassazione della sentenza impugnata, stanti i limiti propri del giudizio di legittimità;

– il giudice di secondo grado non è incorso in violazione del giudicato, avendo mantenuto ferma la decisione adottata nel merito dal Tribunale, salvo riformare il capo relativo alle spese di giudizio, che era stato oggetto del gravame”;

– le parti hanno presentato memorie; il Pubblico Ministero, comparso in camera di consiglio, nulla ha osservato;

– il collegio concorda con le argomentazioni svolte nella relazione e le fa proprie, rilevando che non sono efficacemente contrastate dalle obiezioni formulate nella loro memoria dai ricorrenti, i quali insistono nella pretesa di demandare a questa Corte un sindacato che non le è consentito, stante l’avvenuta indicazione, da parte del giudice a quo, di giusti motivi di compensazione delle spese di giudizio, che risultano non erronei o illogici, nè denotano confusione con il diverso istituto della responsabilità processuale aggravata di cui all’art. 96 c.p.c. ;

– il ricorso deve essere pertanto rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti – in solido, stante il comune loro interesse nella causa – a rimborsare alla resistente le spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in 200,00 Euro, oltre a 1.500,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti in solido a rimborsare alla resistente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 200,00 Euro, oltre a 1.500,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2011

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