Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4424 del 21/02/2017


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Cassazione civile, sez. II, 21/02/2017, (ud. 12/01/2017, dep.21/02/2017),  n. 4424

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. ORILIIO Lorenzo – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16215-2014 proposto da:

VILCOR MULTIMEDIA S.r.l., c.f. (OMISSIS), in persona

dell’Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo

studio dell’avvocato RICCARDO BOLOGNESI, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

L.G., (OMISSIS) e LO.GE. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE 10,

presso lo studio dell’avvocato LUCIO GHIA, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIOVANNI PUOTI e GIUSEPPE LOMONACO;

– ricorrenti successivi –

e contro

G.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DARDANELLI 23, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO RICCIUTO, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente successivo –

contro

YOUTUBE LLC, (numero di registrazione (OMISSIS)) con sede in

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, GOOGLE

Inc. (numero di registrazione (OMISSIS)) con sede in (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, GOOGLE UK Ltd.

(numero di registrazione (OMISSIS), p.iva (OMISSIS)) con sede legale

in (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliate in ROMA, VIA FLAMINIA 133, presso lo

studio dell’avvocato FULVIO VINCENZO MELLUCCI (Studio Legale Bird

& Bird), che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato

LUIGI MANSANI;

– controricorrenti al ricorso principale ed ai ricorsi successivi –

e contro

RETI TELEVISIVE ITALIANE S.p.a., in persona del legale rappresentante

pro tempore, N.G., PE.GI.,

D.F.M., S.A.;

– intimati –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 12/04/2014

Rep.n. 7740/14, procedimento R.G.n. 6016/13;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/01/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

udito l’Avvocato RICCARDO BOLOGNESI, difensore della ricorrente, che

ha depositato due avvisi di ricevimento ed ha chiesto l’accoglimento

delle difese in atti;

udito l’Avvocato RICCARDO BOLOGNESI, difensore della ricorrente, che

ha chiesto l’accoglimento del le difese in atti;

udito l’Avvocato GIUSEPPE LOMONACO, difensore dei Sig.ri L. e

Lo., che ha chiesto l’accoglimento del le difese in atti;

udito l’Avvocato VINCENZO RICCIUTO, difensore del Sig. G., che

si è riportato alle difese depositate;

uditi l’Avvocati FULVIO VINCENZO MELLUCCI e GIOVANNI GALIMBERTI,

quest’ultimo con delega orale dell’avvocato LUIGI MANSANI difensori

dei controricorrenti, che si sono riportati alle difese depositate;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per il rigetto dei ricorsi e

per la condanna alle spese e la statuizione sul contributo

unificato.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – Il Tribunale di Roma ha accolto l’opposizione proposta dalle società Yuotube e Google, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 avverso il decreto di liquidazione dei compensi dovuti al C.T.U. e agli ausiliari del giudice nominati nell’ambito della causa civile promossa dalla società R.T.I. s.p.a. nei confronti delle opponenti. Il Tribunale, nell’accogliere l’opposizione – per quanto in questa sede ancora rileva – ha rideterminato, diminuendoli, i compensi liquidati al C.T.U. ing. G.M., al collegio di C.T.U. nominato (composto dal prof. L.G., dall’ing. G.M. e dal dott. Lo.Ge.) e alla società Vilcor Multimedia s.r.l., società quest’ultima incaricata di prestare ausilio al C.T.U. nell’esecuzione del suo mandato, che prevedeva – tra l’altro – di individuare i files audiovisivi presenti sui server delle società Yuotube e Google relativi a programmi (tra i quali il “(OMISSIS)”) dei quali la R.T.I. s.p.a. aveva la titolarità dei diritti.

2. – Avverso l’ordinanza del Tribunale che ha deciso sull’opposizione hanno proposto separati ricorsi per cassazione: la società Vilcor Multimedia s.r.l. sulla base di tre motivi; G.M. sulla base di sei motivi; L.G. e Lo.Ge. sulla base di cinque motivi.

Resistono con controricorso le società Yuotube LLC, Google Inc. e Google UK Ltd.

Le altre parti, ritualmente intimate, non hanno svolto attività difensiva.

I ricorrenti Vilcor Multimedia s.r.l. e L.- Lo., nonchè le società resistenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Come detto, il ricorso proposto dalla Vilcor s.r.l. si articola in tre motivi.

1.1. – Col primo motivo, si deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360 c.p.c., n. 3), per avere il giudice dell’opposizione liquidato il compenso spettante alla Vilcor s.r.l. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 56, comma 3 (qualificando il compenso come spesa relativa ad ausiliario del C.T.U.) e non invece ai sensi dell’art. 56, comma 2 stesso D.P.R. (quale spesa sostenuta dal C.T.U. per esperire il mandato), applicando così i compensi previsti dalla tabella allegata al detto decreto, anzichè liquidando la spesa secondo le regole del libero mercato e il preventivo predisposto dalla Vilcor.

La censura non è fondata.

Va premesso che il C.T.U. ing. G. è stato incaricato di accertare se sui siti delle società Yuotube e Google fossero presenti i files audiovisivi relativi al programma “(OMISSIS)” e ad altri programmi di cui la società R.T.I. aveva la titolarità, quali modalità tecniche di erogazione dei servizi e quale modello di business fossero adottati e quale fosse il meccanismo di collegamento dei servizi con gli annunci pubblicitari.

Per compiere tale attività il C.T.U. ha chiesto l’ausilio della società Vilcor Multimedia s.p.a., ausilio espressamente autorizzato dal giudice procedente.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’è ragione di discostarsi, in tema di liquidazione dei compensi e delle spese ai consulenti tecnici d’ufficio, il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 49 e 56 che ha abrogato la L. 8 luglio 1980, n. 319, art. 7 hanno mantenuto la distinzione tra “le spese sostenute dal consulente tecnico per l’adempimento dell’incarico”, il cui rimborso è subordinato alla loro documentazione e necessità, ed è rimesso, quanto alla determinazione, al libero mercato, e “le spese per le attività strumentali svolte dai prestatori d’opera di cui il consulente sia stato autorizzato ad avvalersi”, in ordine alle quali trovano applicazione le medesime tabelle con cui deve essere determinata la misura degli onorari dei consulenti tecnici, anche in virtù della natura di munus publicum che caratterizza l’incarico assegnato al consulente, del quale l’ausiliario non può ignorare l’esistenza e che, inevitabilmente, si riflette anche sul rapporto tra l’ausiliario e il consulente (Sez. 2, n. 15535 del 11/06/2008).

Nel caso di specie, l’attività espletata dalla Vilcor non può essere qualificata come spesa sostenuta dal C.T.U. per l’espletamento dell’incarico, ma costituisce spesa per le attività strumentali svolte dai prestatori d’opera di cui il consulente era stato autorizzato ad avvalersi: ciò in quanto trattasi di attività direttamente svolta dalla Vilcor, sia pure sotto la vigilanza e responsabilità del C.T.U., avente ad oggetto un’attività di non mera materiale esecuzione, ma volta ad arricchire il sapere del giudice mediante accertamenti, acquisizione di dati, valutazioni, attività di indagine e di analisi dell’impianto informatico delle società convenute (cfr. p. 3 dell’ordinanza impugnata).

Il carattere non meramente esecutivo dell’attività svolta dalla Vilcor esclude che essa possa essere considerata spesa liquidabile secondo fattura, trattandosi invece di prestazione professionale – che ha natura di munus pubblico, in quanto dipendente da incarico del giudice (ciò che rende inconducente la pretesa della ricorrente di qualificare l’attività svolta in senso privatistico, inquadrandola nel contratto di appalto) – per la quale le spettanze vanno liquidate, per espresso disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 56, comma 3 ai sensi dell’art. 50 stesso decreto.

Non sussiste, pertanto, la dedotta violazione di legge.

1.2. – Col secondo motivo, si deduce poi la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360 c.p.c., n. 3), per avere il Tribunale omesso di moltiplicare per undici il compenso liquidato, avendo la Vilcor impiegato undici operatori nello svolgimento delle operazioni peritali.

Anche questo motivo non può trovare accoglimento.

Innanzitutto, la censura risulta inammissibile nella misura in cui sottintende un accertamento in fatto, circa il numero di dipendenti impiegati per lo svolgimento delle operazioni peritali; numero che non risulta essere stato in alcun modo oggetto di accertamento.

In ogni caso, poi, la doglianza è infondata, essendo stato l’incarico conferito alla società nel suo complesso, e non ai suoi dipendenti.

1.3. – Col terzo motivo, si deduce infine la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360 c.p.c., n. 3), per avere il Tribunale omesso di fare applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 53 a tenore del quale,quando l’incarico è collegiale, il compenso liquidato per il singolo deve essere aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio.

Anche questa doglianza è infondata. Il giudice, infatti, non ha conferito alcun incarico collegiale, ma si è limitato ad autorizzare il C.T.U. ad avvalersi dell’ausilio di un unico soggetto, la Vilcor Multimedia s.r.l.

2. – Il ricorso proposto da G.M. si articola in sei motivi.

2.1. – Col primo motivo, si deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (ex art. 360 c.p.c., n. 5), per avere il Tribunale omesso di considerare le plurime valutazioni compiute dal C.T.U. nel rispondere ai quesiti, inquadrabili nella tariffa di cui al D.M. 30 maggio 2002, art. 3.

Il motivo non è fondato.

Il Tribunale ha motivatamente escluso l’applicabilità dell’invocato D.M. 30 maggio 2002, art. 3 spiegando che non è stata compiuta un’attività valutativa del tipo di quella prevista in tale norma.

Non vi è stato, pertanto, il denunciato omesso esame del fatto; v’è stata, invece, una valutazione del giudice di merito relativa alla natura delle attività svolte dal C.T.U. Tale valutazione (relativa anche l’applicazione in via analogica del D.M. 30 maggio 2002, art. 11), essendo attinente ad una questione di fatto ed essendo motivata in modo esente da vizi logici e giuridici, rimane insindacabile in sede di legittimità (cfr. Cass., Sez. 2, n. 17685 del 2010; Sez. 2, n. 7687 del 1999).

2.2. – Vanno esaminati insieme il secondo e il terzo motivo di ricorso stante la loro stretta connessione e afferendo entrambi all’incarico conferito al G. quale componente del collegio peritale (unitamente a L.G. e a Lo.Ge.).

Col secondo motivo, si deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360 c.p.c., n. 3), per avere il Tribunale, pur riconoscendo che il collegio peritale aveva svolto indagini di tipo diverso da liquidarsi ciascuna ai sensi del D.M. 30 maggio 2002, artt. 2, 3 e 4 calcolato l’ammontare del compenso – prima del suo raddoppio ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 52 – in Euro 79.799,04 (ivi compreso l’aumento del 40% per ciascuno degli altri due componenti il Collegio).

Col terzo motivo, si deduce poi la contraddittorietà e l’apparenza della motivazione della sentenza impugnata (ex art. 360 c.p.c., n. 3), per avere il Tribunale omesso del tutto di spiegare i criteri di calcolo dell’importo liquidato.

Entrambi i motivi sono fondati.

Secondo il Tribunale di Roma (p. 5-6 dell’ordinanza impugnata), “l’accertamento demandato al Collegio peritale (…) ha comportato specifiche indagini in tema sia di bilanci sia di consulenza amministrativa, contabile e fiscale e sia di valutazione di avviamento e di diritti a titolo di risarcimento di danni, essendosi i consulenti trovati di fronte a pluralità di situazioni molto diverse tra loro (…); di conseguenza la liquidazione del compenso va effettuata ai sensi del D.M. 30 maggio 2002, artt. 2, 3 e 4 essendo possibile – data l’analogia delle situazioni – l’inquadrabilità delle quattro distinte attività peritali svolte nelle predette voci”. Ciò posto il Tribunale ha ritenuto che, “in considerazione del valore complessivo della controversia come sopra individuato ed in ragione della complessità, difficoltà e pregio della prestazione fornita, l’onorario spettante al Collegio peritale va rideterminato secondo gli importi massimi previsti dal D.M. 30 maggio 2002, artt. 2, 3 e 4 e quindi liquidato in Euro 79.799,04, ivi compreso l’aumento del 40% per ciascuno degli altri due componenti del collegio D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 53”. L’onorario così determinato è stato poi raddoppiato dal Tribunale, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 52 per l’eccezionale complessità delle prestazioni.

Com’è evidente, dalla scarna motivazione adottata dal Tribunale è impossibile ricostruire il percorso logico che ha condotto il giudice a determinare in Euro 79.799,04 l’importo delle spettanze dovute; a maggior ragione se si considera che, sulla base delle premesse poste dallo stesso giudice, gli onorari dovuti dovevano calcolarsi, a seconda della diversa natura delle prestazioni, sulla base dei diversi criteri indicati nel D.M. 30 maggio 2002, artt. 2, 3 e 4 per essere poi sommati tra di loro.

In tale situazione, si è dinanzi ad una motivazione meramente apparente del calcolo delle spettanze, che comporta la cassazione dell’ordinanza sul punto, con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione.

2.3. – Il quarto, il quinto e il sesto motivo di ricorso (sempre relativi ai criteri di calcolo dei compensi dovuti al collegio peritale) rimangono assorbiti.

3. – Il ricorso proposto da L.G. e Lo.Ge. si articola in cinque motivi.

I primi due motivi, esattamente corrispondenti al secondo e al terzo motivo del ricorso del G., vanno accolti per le medesime ragioni esposte a par. 2.2.

Il terzo, il quarto e il quinto motivo, corrispondenti invece al quarto, al quinto e al sesto del ricorso G., rimangono assorbiti.

4. – In definitiva, va rigettato il ricorso proposto dalla società Vilcor Multimedia s.r.l., con conseguente condanna della medesima al pagamento, in favore delle società resistenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

Vanno accolti il secondo e il terzo motivo del ricorso proposto da G.M.; va rigettato il primo motivo e vanno dichiarati assorbiti gli altri. Vanno poi accolti il primo e il secondo motivo del ricorso proposto da L.G. e Lo.Ge. e vanno dichiarati assorbiti gli altri.

L’ordinanza impugnata va cassata in relazione alle censure accolte, con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione.

Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità sopportate dalle parti interessate al giudizio di rinvio.

5. – Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte della ricorrente Vilcor Multimedia s.r.l., a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

rigetta il ricorso proposto da Vilcor Multimedia s.r.l.; accoglie il secondo e il terzo motivo del ricorso proposto da G.M., rigetta il primo e dichiara assorbiti gli altri; accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso proposto da L.G. e Lo.Ge. e dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Roma in diversa composizione; condanna la Vilcor Multimedia s.r.l. al pagamento, in favore delle società resistenti, delle spese relative al presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.200,00 (settemiladuecento) (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente Vilcor Multimedia s.r.l., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 12 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2017

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