Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4423 del 25/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4423 Anno 2014
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: ACIERNO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 27771-2012 proposto da:
TUFA EGLANTIN TFUGNT89D20Z1000, elettivamente
domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avv. VIALI VALENTINO, giusta procura
speciale in calce al ricorso;

– ricorrente contro
PREFETTURA UTG DI TERNI in persona del Prefetto protempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente avverso il provvedimento n. 390/2012 del GIUDICE DI PACE di
TERNI del 10.10.2012, depositato il 12/10/2012;

Data pubblicazione: 25/02/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO.

Ric. 2012 n. 27771 sez. M1 – ud. 14-01-2014
-2-

”Il cittadino straniero di nazionalità albanese ha proposto
opposizione avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi
confronti il giorno 8/9/2012 dal Prefetto della provincia di Terni.
Il decreto è seguito al diniego di rinnovo del permesso di soggiorno
emesso dal Questore sulla base della pericolosità sociale
sopravvenuta del Tufa Eglantin in quanto tratto in arresto perché
ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 73 quinto comma d.p.r.
n. 309 del 1990.
Il giudice di pace ha rigettato l’opposizione sulla base delle seguenti
argomentazioni :
la commissione di reati quali quello sopraindicato determina
l’automaticità del diniego di permesso di soggiorno e della
successiva espulsione;
è irrilevante che il diniego emesso il 29/3/2010 sia stato notificato
con ritardo al cittadino straniero che fino al 6/9/2012 si trovava in
stato di detenzione;
l’esclusione del rimpatrio volontario è statq, correttamente
giustificata sulla base del pericolo di fuga;
il provvedimento prefettizio era adeguatamente motivato,
contenendo l’enunciazione della violazione contestata, il riferimento
al precedente penale, il rischio di fuga nonché le indicazioni per
l’esercizio del diritto di difesa;
nessun nulla osta doveva essere richiesto all’autorità giudiziaria dal
momento che l’espulsione è conseguita all’espiazione della pena
detentiva;

Rilevato che è stata depositata la seguente relazione ai sensi degli
artt. 377, 380 bis cod. proc. in ordine al procedimento civile iscritto
al R.G. 27771 del 2012 :

l’accompagnamento coattivo alla frontiera è stato effettuato nel
rispetto delle condizioni di legge.

nel primo motivo viene censurata la violazione ed errata
applicazione della Direttiva 2008/115/CE per aver escluso l’opzione
del rimpatrio volontario per il ricorrente ed aver erroneamente
riconosciuto sussistente la pericolosità sociale ed il pericolo di fuga;
Il motivo è manifestamente infondato in quanto, come
recentemente affermato dalla giurisprudenza di questa sezione :
“Non può essere dichiarata l’illegittimità del provvedimento di
espulsione amministrativa nei confronti del, cittadino straniero
fondata su un pregresso rifiuto di stato di soggiorno, solo perché
esso non contenga un termine per la partenza volontaria, così come
previsto dalla direttiva 115/2008/CE, in quanto tale mancanza può
incidere sulla misura coercitiva adottata per eseguire l’espulsione,
ma non sulla validità del provvedimento espulsivo”. (Cass.15185
del 2012;10243 del 2012). La decisione relativa alla modalità di
attuazione della misura coercitiva dell’espulsione non attiene
all’esistenza e legittimità di quest’ultima misura amministrativa ma
alla sua esecuzione e, conseguentemente, non può essere
censurata in sede di opposizione all’espulsione. Peraltro, sia pure
non in modo perspicuo, la censura mira a contestare quello che
ritiene il presupposto di fatto dell’espulsione ovvero la pericolosità
sociale dello straniero. Al riguardo va osservato che il
provvedimento espulsivo è stato fondato sul diniego di rinnovo di
permesso soggiorno disposto dal Questore, sulla base della
riscontrata pericolosità sociale. Ne consegue che la ricorrenza di
tale requisita può essere messa in discussione esclusivamente
mediante ricorso al giudice amministrativo mentre davanti al
giudice ordinario il sindacato si limita all’esistenza od alla mancanza
o cessazione del titolo di soggiorno.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso il cittadino straniero e
controricorso l’autorità amministrativa. Il ricorso si fonda sui
seguenti motivi :

Anche il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto
secondo l’orientamento costante della giurisprudenza di legittimità il
predetto nulla osta non costituisce un requisito dell’espulsione ma,
a talune condizioni, può esserlo della misura attuativa :
“In tema di espulsione amministrativa dello straniero sottoposto a
procedimento penale o parte offesa nel medesimo, il rilascio del
nulla osta da parte dell’autorità giudiziaria, ai sensi dell’art. 13,
secondo comma, del d.lgs. n. 286 del 1998, nel testo modificato
dall’art. 12 della legge n. 189 del 2002, non opera come condizione
di legittimità dell’espulsione, ma incide sulla regolarità della sua
esecuzione nelle forme coattive di cui all’art. 13, quarto comma o
all’art. 14, comma 5-bis del d.lgs. n. 286 del 1998, con la
conseguenza che un’esecuzione coattiva disposta prima dello
spirare del termine per il rilascio del nulla osta o in presenza di un
diniego vizia l’accompagnamento coattivo alla frontiera o
l’intimazione di cui al citato art. 14, comma 5-bis, del T. U.
sull’immigrazione (Cass.2612 del 2010)

Peraltro ai sensi dell’art. 13 comma 3 bis d.lgs n. 286 del 1998 così
come modificato dalla I. n. 189 del 2002, il nulla osta deve essere
rilasciato al momento dell’arresto, così com’è avvenuto nella specie
e non rinnovato in sede di espiazione della pena anche nelle forme
alternative.
Nel terzo motivo di ricorso viene dedotto il difetto di motivazione in
ordine alla misura espulsiva in quanto fondato non sull’esame
concreto della pericolosità sociale del cittadino straniero ma su una
valutazione consistente esclusivamente nella commissione del reato
ovvero sulla base di un ragionamento fondato su mero
automatismo.

Nel secondo motivo di ricorso viene dedotta la mancanza di nulla
osta dell’autorità giudiziaria e la conseguente invalidità della misura
espulsiva, non essendo ritenuto idoneo il nulla osta rilasciato al
momento dell’arresto il quanto il ricorrente essendo stato
sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali doveva ritenersi
sotto la giurisdizione del Tribunale di Sorveglianza.

Il motivo è manifestamente infondato per le ragioni già esposte nel
primo motivo. Le censure relative alla sussistenza effettiva della
pericolosità sociale devono essere rivolte al giudice amministrativo
in sede di ricorso avverso il diniego di rinnovo di permesso di
soggiorno.

Il Collegio aderisce alla relazione osservando in ordine alla memoria
che nel provvedimento del giudice di pace risulta motivato per
relationem (al provvedimento espulsivo) anche il pericolo di fuga
sotteso al diniego della partenza volontaria e che al rigetto del
ricorso consegue l’applicazione del principio della soccombenza in
ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte,
rigetta il ricorso, Condanna la parte ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento in favore della parte contro ricorrente
liquidate in E 2000 per compensi; E 200 per esborsi, oltre accessori
di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 14 gennaio 2014
Il pres ente

In conclusione ove si condividano i predetti rilievi il ricorso deve
essere respinto”.

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