Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4423 del 24/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 24/02/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 24/02/2010), n.4423

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro

tempore, e Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e

difende per legge;

– ricorrenti –

contro

O.L.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Sicilia (Palermo – Sez. staccata di Messina), Sez. 2, n. 152/2/05 del

9 novembre 2005, depositata il 28 novembre 2005, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

21 gennaio 2010 dal Relatore Cons. Dott. BOTTA Raffaele;

Lette le conclusioni scritte del P.G., che ha chiesto il rigetto del

ricorso per manifesta infondatezza.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letto il ricorso concernente una controversia relativa all’impugnazione da parte del contribuente di una cartella esattoriale emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis per ruolo (IRPEF 1991) reso esecutivo nel dicembre 1997, contestata per tardivita’ della notifica, eseguita il 9 febbraio 1998, oltre il termine di decadenza previsto dallo stesso D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, e comunque anche oltre quello stabilito dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 del medesimo decreto, ricorso accolto in primo e in secondo grado;

Preso atto che il contribuente non si e’ costituito;

Rilevata preliminarmente l’inammissibilita’ del ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze: nel caso di specie al giudizio di appello ha partecipato l’Ufficio periferico di Messina dell’Agenzia delle Entrate (successore a titolo particolare del Ministero) e il contraddittorio e’ stato accettato dal contribuente senza sollevare alcuna eccezione sulla mancata partecipazione del dante causa, che cosi’ risulta, come costantemente ha rilevato la giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, v. Cass. n. 3557/2005), estromesso implicitamente dal giudizio, con la conseguenza che la legittimazione a proporre il controricorso (cosi’ come il ricorso per Cassazione) spettava alla sola Agenzia;

Visto che il ricorso e’ fondato su quattro motivi con i quali si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10 e 112 c.p.c. (primo e secondo motivo) in ordine al mancato rilievo del difetto di legittimazione passiva dell’Ufficio, spettando tale legittimazione al concessionario, nonche’ violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 4, e art. 53, comma 2, in ordine alla negata legittimita’ della notifica dell’appello tramite messo speciale, e, infine, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36 bis e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17 in ordine alla affermata decadenza del potere impositivo per tardiva notifica della cartella;

Ritenuto che il primo motivo ed il secondo motivo del ricorso siano manifestamente infondati sulla base del principio espresso da questa Corte secondo cui: “In materia di impugnazione della cartella esattoriale, la tardivita’ della notificazione della cartella non costituisce vizio proprio di questa, tale da legittimare in via esclusiva il concessionario a contraddire nel relativo giudizio. La legittimazione passiva spetta pertanto all’ente titolare del credito tributario e non gia’ al concessionario, al quale, se e’ fatto destinatario dell’impugnazione, incombe l’onere di chiamare in giudizio l’ente predetto, se non vuole rispondere all’esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio, in quanto non e’ configurabile nella specie un litisconsorzio necessario” (Cass. n. 22939 del 2007);

Ritenuto che il quarto motivo del ricorso sia manifestamente infondato sulla base del principio affermato da questa Corte secondo cui: “In tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis la legittimita’ della pretesa erariale e’ subordinata, alla luce dell’intervento legislativo realizzato con del D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1, commi 5 bis e 5 ter, convertito nella L. 31 luglio 2005, n. 156, alla notificazione della cartella di pagamento al contribuente entro un termine di decadenza, dovendo l’ordinamento garantire l’interesse del medesimo contribuente alla conoscenza, in termini certi, della pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni. Siffatta regola e’ applicabile anche per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della detta Legge di Conversione n. 156 del 2005 che concernano le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001 (D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 art. 36, comma 2, lett. b), salvo che si tratti di dichiarazioni per la cui liquidazione i ruoli siano stati formati e resi esecutivi entro il 30 settembre 1999. In questo caso occorre distinguere:

a) le ipotesi di “rettifica cartolare” (o formale), per le quali la cartella di pagamento deve essere notificata al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, comma 1 nel testo vigente ratione temporis);

b) le ipotesi di “controllo formale” (o, piu’ rettamente, cartolare), per le quali, a pena di decadenza, deve provvedersi sia all’iscrizione a ruolo entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (secondo il combinato disposto del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 17, comma 2 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 1 entrambi nel testo vigente ratione temporis), sia alla notifica della cartella di pagamento al contribuente entro il giorno cinque del mese successivo a quello nel quale il ruolo sia stato consegnato al concessionario a norma del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 24 (anche in questo caso, nel testo vigente ratione temporis). La prova del rispetto dei predetti termini, in caso di contestazione, deve essere data dall’ente impositore” (Cass. n. 16826 del 2006);

Ritenuto che il terzo motivo di ricorso resti assorbito, in quanto la ritenuta illegittimita’ della notifica dell’appello tramite messo speciale non costituisce la reale (e comunque decisiva) ratio decidendi della sentenza impugnata;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere rigettato; Ritenuto che non debba provvedersi sulle spese stante la mancata costituzione della parte intimata.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2010

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