Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4423 del 23/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4423 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: MANNA FELICE

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9125-2017 R.G. proposto da:
AZIENDA REGIONALE EMERGENZA SANITARIA ARES 118
P.I.08173691000, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI CECI
n.21, presso lo studio dell’avvocato PAOLO BORIONI, che la
rappresenta e difende;
– ricorrente contro
AUTOFFICINA PONTINA S.R.L.;
– intimata per regolamento di competenza avverso il provvedimento del
TRIBUNALE di ROMA, depositata il 15/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 16/11/2017 dal Consigliere Dott. FELICE
MANNA;

Data pubblicazione: 23/02/2018

lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, in persona
del Sostituto Procuratore Generale CARMELO SGROI che ha
chiesto che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, in
accoglimento del ricorso per regolamento di competenza,
annulli l’ordinanza indicata in premessa e rimetta le parti
dinanzi al Tribunale di Roma per la prosecuzione del giudizio.

L’Azienda regionale emergenza sanitaria – ARES 118 (ente
dipendente dalla Regione Lazio) conveniva in giudizio
l’Autofficina pontina s.r.l. affinché fosse accertata l’inefficacia
d’una transazione intercorsa con quest’ultima al di fuori delle
procedure di evidenza pubblica. Nell’esporre i fatti, riguardanti
la fornitura di beni e servizi per la riparazione dei mezzi di
soccorso, narrava di una modalità d’illegittima gestione del
denaro pubblico, attuata attraverso il ricorso sistematizzato
alla ricognizione di debito verso varie imprese, tra cui la
società convenuta.
Ravvisando in ciò un gravissimo quadro d’illegalità diffusa, il
Tribunale riteneva di non potersi pronunciare sulle transazioni
dedotte,

«costituendo le stesse non autonome vicende

contrattuali ma frazioni di una più complessa condotta,
potenzialmente gravemente rilevante sotto il profilo penale»,
di modo che «soltanto all’esito dei necessari accertamenti da
svolgersi nella competente sede penale la specifica vicenda
dedotta in giudizio» avrebbe potuto «essere compiutamente
valutata sotto il profilo civilistico».

Pertanto, sospendeva il

giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c. e trasmetteva gli atti del
procedimento al Pubblico Ministero presso i Tribunali di Roma
e Velletri.
2. – Contro l’ordinanza di sospensione la ARES propone
istanza ex art. 42 c.p.c.
L’Autofficina pontina s.r.l. è rimasta intimata.
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IN FATTO E IN DIRITTO

Il Procuratore generale ha presentato le proprie conclusioni
scritte, chiedendo l’accoglimento del ricorso.
3. – Il quale è manifestamente fondato.
In disparte che il rapporto tra processo civile e processo
penale si configura, di regola, in termini di pressoché completa
autonomia e separazione, sicché il giudice civile accerta

cognizione, senza sospendere il giudizio in attesa della
definizione del processo penale (fra le tante, v. Cass. n.
4758/15); tutto ciò a parte, va rilevato che la giurisprudenza
di questa Corte è del tutto costante nell’affermare che la
sospensione necessaria del processo civile per pregiudizialità
penale, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., nell’ipotesi in cui alla
commissione del reato oggetto dell’imputazione penale una
norma di diritto sostanziale ricolleghi un effetto sul diritto
oggetto del giudizio civile, è subordinata alla condizione della
contemporanea pendenza dei due processi, civile e penale, e,
quindi, dell’avvenuto esercizio dell’azione penale da parte del
P.M. nei modi previsti dall’art. 405 c.p.p., mediante la
formulazione dell’imputazione o la richiesta di rinvio a giudizio,
sicché tale sospensione non può essere disposta sul
presupposto della mera presentazione di una denuncia e della
conseguente apertura di indagini preliminari (Cass. nn.
313/15, 10974/12, 6149/05 e 6776/01).
Logico corollario è che il nesso di pregiudizialità, nel
presupporre la coeva pendenza dell’un processo e dell’altro,
implica non la mera eventualità ma il già avvenuto esercizio
del potere d’azione, che compete alle parti (private o pubbliche
che siano), mai al giudice, cui incombe solo l’obbligo di
denuncia. Assolto il quale, nulla ancora è lecito supporre
sull’an e sul quo_modo dell’azione penale da parte del P.M.,
nessuna incidenza avendo le eventuali indagini che nelle more
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autonomamente i fatti e la responsabilità con pienezza di

dovessero essere avviate e che, in quanto tali, danno vita al
procedimento e non al processo penale.
Per tale triplice ordine di ra g ioni la disposta sospensione è
illegittima, per cui l’ordinanza impugnata deve essere cassata,
rimettendo le parti innanzi al Tribunale di Roma.
4. – Spese al definitivo di merito.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e
rimette le parti innanzi al Tribunale di Roma, davanti al quale
la causa dovrà essere riassunta nel termine di legge. Spese al
definitivo di merito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta
sezione civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il
16.11.2017.

P. Q. M.

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