Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4423 del 23/02/2011
Cassazione civile sez. VI, 23/02/2011, (ud. 14/01/2011, dep. 23/02/2011), n.4423
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –
Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 8125/2010 proposto da:
V.S.G. (OMISSIS), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA C. A. RACCHIA N 2, presso lo studio
dell’avvocato DEL RE MICHELE C, rappresentato e difeso dall’avvocato
CARUSO Calogero, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
RAFFAELLI COSTRUZIONI NAUTICHE SpA IN LIQUIDAZIONE (OMISSIS), in
persona dei liquidatori giudiziali, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA ALESSANDRIA 119, presso lo studio dell’avvocato CICCHIELLO
Franco, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale a
margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso il provvedimento n. 1045/09 NC del TRIBUNALE di PESARO,
depositato il 15/01/2010;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
14/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE BUCCIANTE;
udito l’Avvocato Cicchiello Franco, difensore della controricorrente
che si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI che nulla
osserva.
La Corte:
Fatto
FATTO E DIRITTO
ritenuto che la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, è del seguente tenore:
“Con decreto del 5 novembre 2009 il Giudice delegato alla procedura di concordato preventivo, pendente davanti al Tribunale di Pesaro nei confronti della s.p.a. Raffaeli Costruzioni Nautiche, ha determinato il compenso dovuto a V.S.G. – il quale aveva svolto l’incarico di stimare imbarcazioni, attrezzature e merci appartenenti alla suddetta società nella misura di 70.307,83 Euro, corrispondente al minimo di tariffa.
Impugnato da V.S.G., il provvedimento è stato confermato dal Presidente del Tribunale, che con ordinanza del 5 gennaio 2010 ha rigettato l’opposizione, ritenendo che l’opera prestata non fosse di particolare pregio, come aveva sostenuto l’interessato.
QuesT’ultimo ha proposto ricorso per cassazione, in base a un motivo.
La s.p.a. Raffaeli Costruzioni Nautiche si è costituita con controricorso.
Con il motivo addotto a sostegno del ricorso V.S.G. lamenta che il giudice a quo ha erroneamente e ingiustificatamente disconosciuto la difficoltà, la completezza e il pregio della prestazione fornita.
La censura non appare accoglibile.
Si verte in tema di accertamenti di fatto e apprezzamenti di merito, insindacabili in questa sede se non sotto il profilo dell’omissione, insufficienza o contraddittorietà della motivazione. Da questi vizi l’ordinanza impugnata risulta immune, poichè il Presidente del Tribunale ha dato adeguatamente conto, in maniera esauriente e logicamente coerente, delle ragioni della decisione, spiegando che le stime effettuate , a parte la loro ripetitività, apparivano carenti a causa sia del mancato raffronto delle imbarcazioni con beni analoghi, sìa dell’omessa specificazione di dati essenziali, sia dell’assenza di messa in acqua dei natanti o comunque di prova dei motori. I contrari assunti di V.S.G. non possono costituire idoneo motivo di una pronuncia di cassazione, stanti i limiti propri del giudizio di legittimità, che sarebbero superati se questa Corte sì ingerisse nelle valutazioni prettamente di merito che il ricorrente pretende di demandarle.
Si ritiene quindi possibile definire il giudizio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5, seconda ipotesi”;
– il ricorrente non si è avvalso delle facoltà di cui all’art. 380 bis c.p.c., comma 2; il difensore della resistente e il pubblico ministero sono comparsi in Camera di consiglio;
– il collegio concorda con le argomentazioni svolte nella relazione e le fa proprie, rilevando che sono coerenti con i principi enunciati da questa Corte nell’analoga materia della liquidazione dei compensi spettanti agli esercenti la professione forense (v., tra le altre, Cass. 18 aprile 2005 n. 8084);
– il ricorso deve essere pertanto rigettato, con conseguente condanna del ricorrente a rimborsare alla resistente le spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in 200,00 Euro, oltre a 3.000,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge.
P.Q.M.
rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla resistente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 200,00 Euro, oltre a 3.000,00 Euro per onorari.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2011