Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4423 del 21/02/2017


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Cassazione civile, sez. II, 21/02/2017,  n. 4423

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26064/2013 proposto da:

P.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE

BRUNO BUOZZI 77, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO TORNABUONI,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ACHILLE

MACRELLI;

– ricorrente –

contro

O.M., M.P., D.D.A.;

– intimati –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il

01/10/2013 relativo al R.g.n. 9933/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/01/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso

(Corte Costituzionale sent. n. 106/2016) e per la statuizione sul

contributo unificato.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – Nell’ambito della causa di separazione coniugale tra P.M. e D.D.A., il giudice istruttore del Tribunale di Bologna, con ordinanza notificata alle parti il 3.4.2013, liquidò le spettanze dovute ai consulenti tecnici – dott.ssa O.M. e geom. M.P. – nominati con l’incarico di accertare la situazione reddituale e patrimoniale del P..

2. – Avverso tale ordinanza P.M. propose opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in cancelleria in data 31.5.2013.

Il Tribunale di Bologna, con ordinanza n. 4282/2013, accogliendo l’eccezione preliminare sollevata da O.M. e M.P., dichiarò l’inammissibilità del ricorso proposto dal P., ritenendolo tardivo, essendo stato lo stesso depositato (in data 31.5.2013) oltre il termine di 30 giorni dall’avvenuta comunicazione, termine ricavabile dalla disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 150 del 2011, in tema di opposizione.

3. – Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione P.M. sulla base di un unico motivo.

Le altre parti, ritualmente intimate, non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Con l’unico motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) dell’art. 14 preleggi, e dell’art. 152 c.p.c.. Secondo il ricorrente, poichè il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 34, comma 17, ha sostituito l’originario testo del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, che prevedeva il termine di giorni venti per proporre opposizione avverso il decreto di pagamento delle spettanze all’ausiliario del giudice, introducendo un testo che non prevede alcun termine e alcun obbligo di comunicazione del decreto alle parti, dovrebbe ritenersi che l’impugnazione avverso il decreto di liquidazione delle spettanze all’ausiliario del giudice è ora proponibile sine die, rimanendo soggetta al solo termine ordinario di prescrizione. A dire del ricorrente, il giudice dell’opposizione avrebbe errato ad applicare in via analogica il termine per impugnare previsto dall’art. 702 quater c.p.c., relativamente al rito sommario, trattandosi di norma di natura eccezionale, dettata per altri fini e non estensibile analogicamente.

La doglianza non è fondata.

Va premesso che il testo originario del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, comma 1, stabiliva che, avverso il decreto di pagamento delle spettanze dovute agli ausiliari del magistrato, il beneficiario e le parti processuali (compreso il pubblico ministero) “possono proporre opposizione, entro venti giorni dall’avvenuta comunicazione, al presidente dell’ufficio giudiziario competente”.

Il testo di tale disposizione è stato sostituito dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 34, comma 17. Il nuovo testo del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, comma 1, stabilisce ora che “Avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell’ausiliario del magistrato (..) il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione. L’opposizione è disciplinata dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 15”.

Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 15, (intitolato “Dell’opposizione a decreto di pagamento di spese di giustizia”) stabilisce, a sua volta, che “Le controversie previste dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo”.

In forza di tale rinvio, deve ritenersi che la disciplina del termine per proporre opposizione avverso il decreto di liquidazione delle spettanze agli ausiliari del giudice va individuata in quella di cui all’art. 702 quater c.p.c., norma – dettata in tema di procedimento sommario di cognizione – che prevede che il provvedimento adottato in prima istanza dal giudice monocratico si consolida in giudicato se non è appellato “entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione”.

E’ infondata la tesi del ricorrente secondo cui tale norma e quella che vi fa rinvio sarebbero di natura eccezionale e non potrebbero essere applicate analogicamente.

Innanzitutto, va escluso che l’applicazione del termine per impugnare previsto dall’art. 702 quater c.p.c., sia di tipo analogico, trattandosi invece di termine da applicarsi in forza dell’esplicito rinvio che il vigente testo del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, fa al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15, disposizione – quest’ultima – che prevede espressamente che le controversie relative all’opposizione al decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliari del giudice siano regolate dalle disposizioni relative al rito sommario di cognizione. L’espresso rinvio alle disposizioni relative al rito sommario di cognizione esclude la configurabilità di alcun vuoto normativo e, di conseguenza, la necessità di far luogo ad applicazione analogica della legge. Nè, d’altra parte, può riconoscersi natura eccezionale alle ordinarie norme che disciplinano il rito sommario di cognizione.

Deve pertanto escludersi che – come assume il ricorrente – l’opposizione al decreto di pagamento D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, sia proponibile sine die e sia soggetta solo al termine ordinario di prescrizione.

Con la sentenza n. 106 del 2016, la Corte costituzionale – nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 34, comma 17, e art. 15, comma 2, impugnati, in riferimento all’art. 76 Cost. (in relazione alla L. n. 69 del 2009, art. 54, commi 1 e 4), artt. 3 e 24 Cost., e art. 111Cost., comma 7, nella parte in cui tale normativa, sostituendo il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, comma 1, ha soppresso il termine ivi previsto di venti giorni dall’avvenuta comunicazione per la proposizione dell’opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia – ha affermato che va escluso, in via interpretativa, che l’opposizione avverso il decreto di liquidazione delle spettanze all’ausiliario del giudice sia ora proponibile sine die e soggetta solo al termine ordinario di prescrizione, dovendosi al contrario ritenere che l’opposizione in esame è stata attratta nel modello del rito sommario di cognizione e che, pertanto, il termine per la correlativa proposizione non è più quello speciale, di venti giorni, previsto nel testo originario del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, bensì quello di trenta giorni stabilito ora in via generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell’ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario.

In definitiva, in forza del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15, comma 1, che dispone che le opposizioni ai decreti in tema di spese di giustizia sono regolate dal rito sommario, deve ritenersi che il decreto di liquidazione delle spettanze all’ausiliario è equiparato all’ordinanza del giudice monocratico ed è suscettibile di opposizione nel termine di trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione ai sensi dell’art. 702 quater c.p.c..

Ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, va pertanto enunciato il seguente principio di diritto:

“In tema di spese di giustizia, a seguito della sostituzione dell’originario testo del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, col nuovo testo introdotto dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 34, comma 17, l’opposizione avverso il provvedimento di liquidazione delle spettanze agli ausiliari del giudice va proposta entro il termine per impugnare previsto dall’art. 702 quater c.p.c., per il procedimento sommario di cognizione, le cui disposizioni regolano il giudizio di opposizione; conseguentemente, il termine per proporre opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, è pari a giorni trenta e decorre dalla comunicazione o notificazione del decreto di pagamento”.

Nel caso di specie, il decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliari del giudice è stato notificato all’attuale ricorrente il 3.4.2013 ed egli ha proposto opposizione con atto deposito presso la cancelleria del Tribunale di Bologna in data 31.5.2013. L’opposizione è stata, perciò, proposta oltre il termine di trenta giorni prescritto dalla legge; ed esattamente il Tribunale di Bologna l’ha dichiarata inammissibile.

2. – Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Non avendo gli intimati svolto attività difensiva, nulla va statuito sulle spese.

3. – Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 12 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2017

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