Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4423 del 18/02/2021

Cassazione civile sez. III, 18/02/2021, (ud. 09/09/2020, dep. 18/02/2021), n.4423

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36010-2018 proposto da:

G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUCCA 1, presso

lo studio dell’avvocato CATALDO SCARPELLO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrenti –

contro

G.E., elettivamente domiciliato in ROMA, CIRCOMVALLAZIONE

CLODIA N. 29, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FEDELI

BARBANTINI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrenti –

nonchè contro

GO.AL.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1306/2018 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 31/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/09/2020 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con atto di citazione del 12 dicembre 2002, G.A. evocava in giudizio, davanti al Tribunale di Genova, G.E. e Go.Al. per sentir dichiarare l’invalidità del testamento del 20 ottobre 1997 della comune madre, P.N. e, in subordine l’accertamento della lesione della propria quota di legittima, con conseguente reintegrazione della stessa. Si costituivano separatamente i convenuti: G.E. chiedeva il rigetto della domanda e, comunque, che fosse ordinato all’attrice e all’altro convenuto di conferire quanto già ricevuto per donazione dalla madre. Go.Al. chiedeva l’adozione dei provvedimenti nell’interesse della massa ereditaria. Con ordinanza del 7 febbraio 2005 il giudice designato autorizzava il sequestro giudiziario dei beni, mobili e immobili, provenendo alla nomina di un custode diverso dalle parti;

con sentenza parziale n. 34 del 2010 il Tribunale rigettava la domanda di accertamento della invalidità del testamento proposta da G.A.;

con sentenza definitiva del 23 marzo 2012 il Tribunale dichiarava la lesione di legittima di G.A.M., cui conseguiva la riduzione delle disposizioni testamentarie con la reintegrazione, da parte dei fratelli, dell’importo di Euro 55.796, nei confronti di G.E. e di Euro 56.446, nei confronti di Go.Al., rigettando le altre domande e liquidando le spese del custode nella misura già determinata, ponendole a carico delle parti nella percentuale del 50%. Tale sentenza passava in giudicato;

con ricorso ai sensi dell’art. 669 novies c.p.c. del 30 luglio 2013, G.E. deduceva che, a seguito del passaggio in giudicato della prima sentenza parziale, n. 34 del 2010, di rigetto della domanda di invalidità del testamento e alla luce della conseguente definitività della titolarità dei beni attribuiti ai singoli coeredi, il sequestro giudiziario doveva ritenersi inefficace ai sensi dell’art. 669 novies c.p.c., comma 3. Conseguentemente, ne chiedeva l’inefficacia, con ordine al custode di riconsegnare ai rispettivi proprietari i beni oggetto del sequestro e di rendere il conto finale della propria gestione, redigendo il conto del reciproco dare-avere tra i coeredi in considerazione delle entrate e uscite riferibili ai cespiti di rispettiva pertinenza e delle spese della custodia giudiziaria che, in virtù della sentenza del 2012, erano state poste nella misura del 25 % ciascuno a carico di E. e Go.Al. e del 50% a carico di G.A.. Si costituiva quest’ultima eccependo l’incompetenza funzionale e per materia del giudice adito riguardo alla domanda di rendimento del conto del custode e non si opponeva alla declaratoria d’inefficacia del sequestro. Si costituiva Go.Al. aderendo alle conclusioni di G.E.;

in corso di causa al custode veniva richiesto di predisporre un progetto di distribuzione che veniva discusso dalle parti. Con sentenza n. 18 5 gennaio 2014 il Tribunale di Genova, definitivamente pronunziando, dichiarava cessata l’efficacia del provvedimento di sequestro giudiziario; dava atto della restituzione agli eredi dei relativi immobili sulla base del testamento; assegnava il fondo spese giacente agli eredi in parti uguali; attribuiva ad G.E. la somma di Euro 18.781 costituente il residuo attivo della custodia giacente presso altro conto corrente; condannava Al. a corrispondere ad G.E., a titolo di rimborso spese, la somma di Euro 80.000 circa; condannava G.A.M. a corrispondere ad G.E., a titolo di rimborso spese, la somma di Euro 141.885. Compensava le spese di lite tra E. e Go.Al. e condannava G.A.M. al pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente G.E.;

avverso tale decisione proponeva appello G.A. per l’attribuzione in parti uguali tra i coeredi del saldo attivo (Euro 18.781). Si costituivano gli appellati chiedendo la conferma della decisione impugnata;

la Corte d’Appello di Genova, con sentenza del 31 luglio 2018, rigettava l’impugnazione condannando la appellante al pagamento delle spese di lite in favore dei germani Al. e G.E.;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione G.A. affidandosi a sette motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso G.E..

Diritto

CONSIDERATO

che:

preliminarmente rileva la Corte che il ricorso ai sensi dell’art. 669 novies era stato proposto ai sensi del comma 3 di quella disposizione e cioè per il caso di affermazione di inesistenza del diritto che costituiva il titolo per il sequestro, poichè il presupposto di quel ricorso è il passaggio in giudicato della prima sentenza del 2010, con la quale si rigettava e, quindi, si dichiarava inesistente il diritto fatto valere da G.A., che lamentava la nullità del testamento;

nelle ipotesi diverse da quelle disciplinate dall’art. 669 novies c.p.c., comma 3 il giudice adotta un provvedimento che ha la forma di ordinanza, se non vi è contrasto tra le parti, con cui dichiara inefficace il sequestro e adotta i provvedimenti per il rilascio oppure, per il caso di contrasto, assume la forma di sentenza. Non è previsto invece che si debba adottare una decisione con sentenza nel caso disciplinato dal comma 3, dove è previsto espressamente che il provvedimento deve essere un’ordinanza (peraltro, non ricorribile in cassazione, ma reclamabile ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c.: Cass. n. 41131997);

– orbene, il ricorso proposto ai sensi dell’art. 669 novies c.p.c. originariamente aveva ad oggetto domande compatibili con tale procedimento (declaratoria di inefficacia del sequestro giudiziario a seguito del passaggio in giudicato della prima sentenza parziale, n. 34 del 2010 di rigetto della domanda di nullità del testamento e la adozione dei provvedimenti relativi alla restituzione dei beni in favore degli eredi) ed altre che, invece, esulavano da quel procedimento (domanda di rendiconto rispetto all’attività del custode e regolamentazione dei costi relativi all’attività del custode giudiziario);

in corso di causa sono state, di fatto, trattate ulteriori questioni del tutto estranee al procedimento cautelare ex art. 669 novies c.p.c. (è stata richiesta la predisposizione di un progetto di distribuzione dei beni e delle spese) e la decisione è stata adottata con sentenza e non con ordinanza (reclamabile);

la questione, che pure era stata posta a fondamento del secondo motivo di appello, non è stata riproposta in sede di legittimità. Pertanto, questa Corte non può occuparsi della questione, nonostante la sequenza di progressive irritualità cui le parti hanno prestato acquiescenza;

fatta questa premessa, con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza, ai sensi art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 132 c.p.c., n. 4 per assenza di motivazione. La Corte territoriale avrebbe disatteso il primo motivo di appello con motivazione apparente. La questione riguardava la ripartizione delle somme esistenti sui due conti correnti che facevano capo al custode. In particolare, il conto n. (OMISSIS) sarebbe – secondo la ricorrente – preesistente alla gestione, in quanto intestato alla de cuius e non utilizzato dal custode e per il quale quest’ultimo aveva elaborato un progetto di divisione in tre parti uguali. Al contrario il Tribunale aveva assegnato l’intero importo a G.E.. La decisione è stata confermata dalla Corte d’Appello la quale, con motivazione apparente, avrebbe giustificato il diverso criterio rispetto a quello ipotizzato con l’ordinanza istruttoria sulla base di “risultanze degli accertamenti esperiti (relazione del custode)” non meglio precisate. Sotto altro profilo sarebbe insufficiente la precisazione secondo cui il conto in esame “era intestato alla custodia” e non alla de cuius e nello stesso modo sarebbe incomprensibile il riferimento alla relazione finale del consulente del custode che, invece, chiarirebbe che si trattava di somme precedenti all’attività di sequestro. Analogamente, sarebbe irrilevante la mancata contestazione da parte di G.A. del contenuto contabile della relazione del custode giudiziario. Nello stesso modo sarebbe errata l’affermazione della Corte territoriale secondo cui, su quel conto, sarebbero transitati gli utili dei beni che facevano capo soltanto a G.E., mentre copiosa documentazione escluderebbe tale circostanza;

il motivo è inammissibile per una pluralità di ragioni. In primo luogo perchè dedotto in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6 poichè la censura muove dall’omessa considerazione delle ragioni poste a sostegno del primo motivo di appello che non viene allegato, trascritto o localizzato all’interno del fascicolo di legittimità;

nello stesso modo si prospetta l’inesistenza di motivazione o la motivazione apparente ma, dall’esame del corposo motivo emerge che le censure si riferiscono alle diverse argomentazioni adottate dal giudice di appello, sostenendone l’insufficienza, la contraddittorietà e l’illogicità e quindi escludendo a monte il presupposto della assenza di motivazione che sola consente la censura di nullità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4;

in terzo luogo, il motivo si traduce in una contestazione del materiale probatorio facendo riferimento a documentazione, valutazioni contabili, scritti difensivi delle parti, censurando la non contestazione affermata in sentenza e richiedendo alla Corte di legittimità di rivalutare l’intero materiale probatorio attraverso un inammissibile rinvio alle valutazioni di esclusiva pertinenza del giudice di merito e prospettando una ricostruzione più appagante rispetto a quella fatta propria dalla Corte territoriale;

con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 2909 c.c., art. 324 c.p.c. e art. 12 disp. gen., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, con riferimento al quinto motivo di gravame riguardante la ripartizione delle spese del custode giudiziario. Il giudice della controversia relativa all’impugnazione del testamento aveva ripartito le spese della consulenza e del custode ponendole a carico delle parti nella misura del 50%, sebbene si trattasse di tre parti. Ma tale statuizione avrebbe dovuto vincolare il giudice del procedimento ex art. 669 novies c.p.c.; al contrario, quel giudice ha posto le spese, ammontanti a complessivi Euro 109.000 circa, nella misura del 50% a carico di G.A. e del 25% ciascuno, a carico di E. e Go.Al.. Il giudice di primo grado avrebbe interpretato la decisione n. 1065 del 2012, passata in giudicato, come riferita a una distribuzione nella misura del 50% all’attrice e per il 50% restante ai due convenuti. La Corte d’Appello sollecitata sul punto si sarebbe limitata a ribadire che si trattava di una ipotesi di sentenza passata in giudicato, come tale vincolante, ma reiterando il medesimo illogico errore del Tribunale;

con il terzo motivo si deduce la medesima nullità oggetto della precedente censura sotto il profilo della motivazione apparente, perplessa o comunque incomprensibile;

appare prioritario l’esame del terzo motivo, rispetto alle problematiche oggetto della seconda censura, in quanto è dedotta la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 per l’ipotesi di motivazione apparente. La censura è fondata. Sebbene la corte territoriale abbia correttamente argomentato, dando atto della esistenza di un giudicato esterno vincolante, la decisione difetta del tutto della spiegazione delle ragioni per le quali il giudice di appello ha valutato, nei termini censurati, quella statuizione definitiva. La Corte territoriale, infatti, ha preso atto che il giudice della controversia relativa all’impugnazione del testamento aveva ripartito le spese della consulenza e i costi del custode, ponendole “a carico delle parti nella misura del 50%” e ciò sebbene si trattasse di tre parti. Ha rilevato che il giudice del procedimento cautelare ha posto le spese, nella misura del 50% a carico di G.A., e del 25%, ciascuno, a carico di E. e Go.Al.. La corte d’appello, si è limitata a ribadire che si trattava di una ipotesi di sentenza passata in giudicato, in quanto tale vincolante, ma senza fornire alcuna motivazione. La decisione, pertanto, va annullata e il giudice del rinvio dovrà motivare sulle ragioni per le quali ha interpretato quelle giudicato nei termini indicati dal Tribunale ovvero al fine di prospettare una diversa interpretazione;

in considerazione dell’accoglimento del terzo motivo, le censure oggetto nella doglianza precedente, relativa alla medesima questione, sono assorbite;

con il quarto motivo si deduce la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 132 c.p.c. e art. 360 c.p.c., n. 4 riguardo all’addebito integrale all’odierna ricorrente dei costi relativi all’immobile di (OMISSIS) per l’importo di Euro 87.100 circa. Si trattava della gestione dell’immobile utilizzato per custodire numerosi mobili e quadri di proprietà anche degli altri eredi. Nonostante questa destinazione il Tribunale aveva posto a carico della G. quelle spese perchè si sarebbe trattato di una scelta precisa di G.A.M. “perchè non lo (l’immobile) si voleva locare”. Rispetto alle doglianze in appello la Corte territoriale avrebbe adottato una decisione del tutto sganciata dai motivi di impugnazione;

con il quinto motivo si lamenta la violazione degli artt. 676,521 e 560 c.p.c. riguardo ai costi relativi all’immobile oggetto del motivo precedente. Parte ricorrente evidenzia che sulla base delle norme citate la decisione attinente la gestione degli immobili ereditari da parte del custode giudiziario era rimessa al giudice istruttore e non alla volontà di G.A.;

i due motivi vanno trattati congiuntamente perchè hanno il medesimo oggetto. La questione centrale è trattata a pagina 27 del ricorso in sostanza la ricorrente rileva che vi era la necessità di custodire dei beni mobili di valore e che pacificamente questo immobile è stato destinato a tale funzione ed era gestito dal custode. Il Tribunale aveva posto a carico di G.A. le spese rilevando che era stata lei a destinare l’immobile a tale fine perchè non voleva che fosse locato. La appellante, in maniera molto generica, a pagina 27 riporta alcuni passaggi del motivo di appello, rilevando che la finalità dell’appellante non era quella di precostituirsi una indennità di occupazione da portare in compensazione, ma quella di dividere correttamente i costi della custodia;

il quarto motivo è inammissibile in quanto la sentenza impugnata ha espressamente affermato che motivi di cui al capo G dell’atto di appello erano “del tutto generici, non essendo neppure indicate le modifiche richieste al provvedimento impugnato”, in tal modo risalendoli generici. Conseguentemente, deve trovare applicazione il principio espresso a Sezioni unite da questa Corte con la decisione n. 3840 2007, per cui le ulteriori valutazioni di merito sono ultra pone rispetto alla censura ai sensi dell’art. 342 c.p.c. che costituiva il profilo che avrebbe dovuto essere impugnato (ma tale censura non compare tra i motivi di ricorso);

a prescindere da ciò, il motivo è inammissibile perchè dedotto in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6;

in conseguenza della inammissibilità del quarto motivo, le considerazioni oggetto della censura successiva (quinto motivo) risultano del tutto assertorie, non essendo possibile valutare in che modo, se e per quale ragione dovessero rilevare, nel giudizio di appello, a seguito di ciò che era stato devoluto a tale giudice attraverso quel mezzo di gravame;

con il sesto motivo si deduce la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 e art. 132 c.p.c., n. 4 per assenza di motivazione. In primo grado l’odierna ricorrente era stata condannata al pagamento delle spese sulla base del principio della soccombenza, mentre nei rapporti tra i fratelli, le spese erano state compensate, attesa la “non opposizione”. Al contrario, anche G.A. non si sarebbe opposta alla declaratoria di inefficacia del sequestro richiesta da G.E., ma la Corte d’Appello avrebbe sanzionato una condotta sostanzialmente ostruzionistica posta in essere dalla G.;

con il settimo motivo si lamenta la violazione delle giudicato ai sensi dell’art. 2909 c.c., art. 324 c.p.c. e art. 12 delle disp. gen.. La pronunzia sulle spese di primo grado sarebbe poco chiara tanto da legittimare una interpretazione riferita al prolungamento inutile del sequestro che il Tribunale e la Corte territoriale avrebbero, di fatto, imputato all’odierna ricorrente. Ma tale valutazione risulterebbe errata giacchè il sequestro era stato accordato sulla base della probabile esistenza del diritto in capo alla richiedente, quanto meno riguardo alla quota di riserva; circostanza effettivamente accertata con la sentenza definitiva del 2012;

i due motivi possono essere trattati congiuntamente perchè strettamente connessi avendo ad oggetto una sorta di interpretazione della pronunzia sulle spese adottata dal primo giudice e avallata dalla Corte d’Appello;

le censure oggetto del sesto motivo sono fondate. La decisione impugnata è del tutto carente di motivazione sul punto atteso che sembra addebitare alla parte ricorrente la circostanza di avere sottoposto le questioni relative al riparto delle somme presenti sui conti correnti, al fine di contrastare, sia la ritualità di tale procedimento, sia la distribuzione degli oneri in maniera apparentemente differente rispetto alla ripartizione sibillina, disposta nella misura del 50%, tra tre parti. Peraltro, la statuizione impugnata prescinde del tutto dalla verifica della circostanza se la “non opposizione” alla declaratoria di inefficacia del sequestro, riguardassero meno tutte le parti;

per quanto precede, le censure oggetto del settimo motivo sono assorbite;

ne consegue che il ricorso per cassazione deve essere accolto con riferimento al terzo e al sesto motivo, rispetto ai quali il giudice del rinvio provvederà ad argomentare sulle circostanze che sono state oggetto di censura in sede di appello. Il secondo ed il settimo motivo sono assorbiti, mentre gli altri motivi vanno rigettati.

PQM

La Corte accoglie il terzo e il sesto motivo; assorbiti il secondo ed il settimo; rigettati gli altri;

cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Genova, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza della Corte Suprema di Cassazione, il 9 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2021

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