Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4422 del 24/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 24/02/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 24/02/2010), n.4422

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.M., elettivamente domiciliata in Roma, via Libero

Leonardi 34, presso l’avv. Aliffi Silvio, rappresentata e difesa

dall’avv. Librizzi Giovanni, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro

tempore, e Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro

tempore;

– intimati –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Sicilia (Palermo – Sez. staccata di Siracusa), Sez. 7, n. 162/7/05

del 7 luglio 2005, depositata il 22 settembre 2005, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

21 gennaio 2010 dal Relatore Cons. Dott. BOTTA Raffaele;

Lette le conclusioni scritte del P.G., che ha chiesto l’accoglimento

del ricorso per manifesta fondatezza.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letto il ricorso concernente una controversia relativa all’impugnazione da parte del contribuente di una cartella esattoriale emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis per ruolo (IRPEF 1993) reso esecutivo nell’anno 2000, contestata per tardivita’ della notifica, eseguita il 30 aprile 2001, oltre il termine di decadenza previsto dallo stesso D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e comunque anche oltre quello stabilito dall’art. 43 del medesimo decreto, ricorso accolto in primo grado, ma rigettato in appello;

Preso atto che l’amministrazione non si e’ costituita;

Visto che il ricorso e’ fondato su tre motivi con i quali si denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 448 del 1998, art. 9, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, del D.P.R. n. 603 del 1973, artt. 17 e 43 e vizio di motivazione, in ordine alla affermata sufficienza dell’iscrizione a ruolo nei termini di legge e alla mancata decisione sul merito della controversia costituito dalla contestata percezione da parte della contribuente dei redditi attribuitile; Ritenuto che i primi due motivi del ricorso principale siano manifestamente fondati sulla base del principio affermato da questa Corte secondo cui: “In tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis la legittimita’ della pretesa erariale e’ subordinata, alla luce dell’in-tervento legislativo realizzato con il D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1, commi 5 bis e 5 ter, convertito nella L. 31 luglio 2005, n. 156, alla notificazione della cartella di pagamento al contribuente entro un termine di decadenza, dovendo l’ordinamento garantire l’interesse del medesimo contribuente alla conoscenza, in termini certi, della pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni.

Siffatta regola e applicabile anche per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della detta Legge di Conversione n. 156 del 2005 che concernano le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001 (D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 36, comma 2, lett. b), salvo che si tratti di dichiarazioni per la cui liquidazione i ruoli siano stati formati e resi esecutivi entro il 30 settembre 1999. In questo caso occorre distinguere:

a) le ipotesi di “rettifica cartolare” (o formale), per le quali la cartella di pagamento deve essere notificata al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 1 nel testo vigente ratione temporis);

b) le ipotesi di “controllo formale” (o, piu’ rettamente, cartolare), per le quali, a pena di decadenza, deve provvedersi sia all’iscrizione a ruolo entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (secondo il combinato disposto del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 17, comma 1 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 1 entrambi nel testo vigente ratione temporis), sia alla notifica della cartella di pagamento al contribuente entro il giorno cinque del mese successivo a quello nel quale il ruolo sia stato consegnato al concessionario a norma del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 24 (anche in questo caso, nel testo vigente ratione temporis). La prova del rispetto dei predetti termini, in caso di contestazione, deve essere data dall’ente impositore” (Cass. n. 16826 del 2006). Nel caso di specie, trattandosi di ruolo reso esecutivo in data successiva al 30 settembre 1999, deve applicarsi lo jus novum, con la conseguente nullita’ della cartella perche’ notificata (il 30 aprile 2001) oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo all’anno di presentazione della dichiarazione (1994): e la notifica e’ avvenuta anche oltre il termine prorogato dalla L. n. 448 del 1998, art. 9 (V. Cass. nn. 7343 del 2008; 10987 del 2009);

Ritenuto che pertanto il ricorso che debbano essere accolti il primo e secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, e la sentenza impugna debba essere cassata in relazione ai motivi accolti, e che, ricorrendone le condizioni, la causa puo’ essere decisa nel merito con l’accoglimento del ricorso originario della contribuente;

Ritenuto che la formazione del principio di diritto enunciato in epoca successiva alla proposizione del ricorso giustifichi la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il primo e secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario della contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2010

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