Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4422 del 23/02/2011

Cassazione civile sez. VI, 23/02/2011, (ud. 14/01/2011, dep. 23/02/2011), n.4422

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 6402/2010 proposto da:

Q.R., B.P., B.L. tutti in

proprio e anche in qualità di eredi accettanti con beneficio di

inventario l’eredità di B.A., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 45, presso lo studio dell’avvocato MATTEO

LUIGI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CIROCCO

LILIANA, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

M.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CUNFIDA 20, presso lo studio dell’avvocato BATTAGLIA

MONICA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIZZO

PIETRO, giusta mandato ad litem in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1174/2009 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del

21.7.09, depositata il 06/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE BUCCIANTE;

udito per la controricorrente l’Avvocato Monica Battaglia che si

riporta agli scritti;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO

VELARDI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

– la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, è del seguente tenore:

“Con sentenza del 1 febbraio 2005 il Tribunale di Bologna revocò il decreto ingiuntivo emesso nei confronti di B.L., B.P. e Q.R., avente per oggetto il pagamento del compenso reclamato dall’avvocato M.S. per attività professionali, consistite nello svolgimento di pratiche relative alla successione mortis causa di Bo.Lu.; condannò inoltre la professionista al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata tempestiva presentazione della dichiarazione di successione.

Impugnata da una parte e dall’altra, la decisione è stata riformata dalla Corte d’appello di Bologna, che con sentenza del 6 ottobre 2009 ha confermato il provvedimento monitorio e respinto la domanda di risarcimento proposta dagli opponenti.

Q.R., B.P. e B.L. hanno chiesto la cassazione di tale sentenza, per tre motivi. M. S. si è costituita con controricorso.

La resistente ha contestato l’ammissibilità del ricorso, osservando che non contiene la formulazione di quesiti di diritto nè la menzione delle norme in ipotesi non correttamente applicate dal giudice a quo.

L’eccezione non appare accoglibile, sotto entrambi i profili in cui è articolata, in quanto: il primo dei requisiti suddetti non è richiesto per le sentenze pubblicate, come nella specie, dopo il 4 luglio 2009, data di entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, il cui art. 41 ha abrogato l’art. 366 bis c.p.c.; le disposizioni di cui viene prospettata la violazione sono puntualmente indicate nell’intestazione e nel contesto dei motivi di impugnazione con i quali tale vizio, insieme con carenze di motivazione, è denunciato dai ricorrenti.

Con i primi due di tali motivi Q.R., B.P. e B.L. lamentano che la Corte d’appello ha erroneamente disconosciuto la sussistenza della responsabilità professionale dell’avvocato M.S., che a loro dire è resa palese da questa circostanza: “seppure all’epoca dell’incarico mancasse buona parte della documentazione, e in prossimità della scadenza dei 6 mesi per la presentazione della denuncia di successione, omise di far presentare agli eredi, entro detto termine, una dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario che, ai sensi dell’art. 31 lett. d) Dlg. 31.10.1990 n. 346 ante novella, avrebbe procrastinato il termine finale per la presentazione della denuncia di successione di altri 6 mesi, decorrenti dalla scadenza del termine per la presentazione del beneficio di inventario”.

La censura risulta manifestamente infondata, dovendosi escludere, come in sostanza ha osservato il giudice di secondo grado, che tra i doveri di un professionista sia compreso quello di “aggirare” le prescrizioni di legge, deviandole dallo scopo loro proprio (che per l’accettazione di eredità con beneficio di inventario non è eludere il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione di successione, bensì mantenere distinti i patrimoni del de cuius e dell’erede, per evitare la responsabilità ultra vires).

La rilevata infondatezza dei primi due motivi di ricorso rende superfluo l’esame del terzo, che attiene a un’ulteriore ratio decidendi posta a base della sentenza impugnata: la validità della clausola con cui l’avvocato M.S. era stata esonerata “da qualunque responsabilità per eventuali ritardi, proprio perchè i termini di legge per la registrazione sono prossimi alla scadenza”.

Appare quindi possibile definire il giudizio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5, seconda ipotesi.

– i ricorrenti hanno depositato una memoria; sono comparsi in camera di consiglio il difensore della resistente e il pubblico ministero;

– il collegio concorda con le argomentazioni svolte nella relazione e le fa proprie, rilevando che non sono efficacemente contrastate dalle obiezioni formulate nella memoria depositata: non è in discussione la liceità, sulla quale i ricorrenti insistono, dell’accettazione di eredità con beneficio di inventario, ma la sua utilizzazione per uno scopo (la dilazione del termine per la presentazione della dichiarazione di successione ai fini fiscali) che è diverso da quello suo proprio (il mantenimento della distinzione tra i patrimoni del defunto e dell’erede), sicchè il suo conseguimento non può considerarsi compreso tra i compiti del professionista incaricato della presentazione della dichiarazione suddetta;

– il principio da enunciare è dunque: “Non è fonte di responsabilità professionale, per il legale che sia stato incaricato della presentazione di una dichiarazione di successione in prossimità della scadenza del relativo termine e in mancanza della documentazione necessaria per il tempestivo adempimento della prestazione, omettere di consigliare il cliente di accettare l’eredità con beneficio di inventario, in modo da farlo beneficiare della proroga prevista per tale ipotesi dalla legge, trattandosi di una deviazione dell’atto dal suo scopo precipuo”;

– il ricorso deve essere pertanto rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti in solido – stante il comune loro interesse nella causa – a rimborsare alla resistente le spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in 200,00 Euro, oltre a 3.000,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge.

PQM

Rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti in solido a rimborsare;

alla resistente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 200,00 Euro, oltre a 3.000,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2011

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