Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4422 del 21/02/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 4422 Anno 2013
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: CORRENTI VINCENZO

SENTENZA
sul ricorso 30909-2006 proposto da:
BROGNO GIUSEPPE C.F.BRGGPP57R02E773U E GRANATA
DONATELLA – CONIUGI, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA PAOLO EMILIO 57, presso lo studio
dell’avvocato BILOTTA ROBERTO, rappresentati e
difesi dall’avvocato LEPERA CARMELO;
– ricorrenti –

2012

contro

2558

NAPOLI

MARIA

FRANCESCA

C.F.NPLMFR29B53H456N,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA BARBERINI
52, avvocato VETERE PAOLA C/0 ST. G.B. BISOGNI,

Data pubblicazione: 21/02/2013

rappresentata e difesa dall’avvocato VETERE UGO
ITALO;
– controricorrente –

avverso la sentenza n.

885/2005 della CORTE

D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 18/11/2005;

udienza

del

11/12/2012

dal

Consigliere

Dott.

VINCENZO CORRENTI;
udito l’Avvocato Sebastiano Briganti con delega
depositata in udienza dell’Avv. Lepera Carmelo
difensore dei ricorrenti che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per
l’accoglimento deel solo primo motivo del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso dell’1.10.1992 Napoli Francesca Maria proponeva azione di reintegra e
manutenzione nel possesso contro Brogno Giuseppe e Granata Donatella i quali
eccepivano l’inammissibilità dell’azione e la sua infondatezza.
Dopo varie vicende, il procuratore dell’attrice dichiarava essere cessata la materia

Stato , che aveva sospeso l’esecutività della concessione.
All’udienza del 17.6.1998 si formalizzava la rinuncia agli atti di cui controparte
prendeva atto, chiedendo un rinvio ed all’udienza del 14.10.1998 i convenuti
personalmente accettavano la rinunzia con richiesta di liquidazione spese.
All’udienza del 26.6.2000, avanti al GOA, si registrava la contestazione della
ricorrente di aver fatto rinunzia perché rassicurata dal proprio difensore sulla
compensazione delle spese, tranne quelle di ctu.
Il Goa, per effetto della rinunzia accettata, dichiarava l’estinzione del processo e
liquidava le spese a carico della Napoli , in euro 13.208,35 con distrazione a favore
dell’avv. Le Pera dei compensi.
Proponeva appello la Napoli, si costituivano gli originari convenuti e l’avv. Le Pera
e la Corte di appello di Catanzaro, con sentenza 885/05, dichiarava inammissibile la
costituzione dell’avv. Le Pera in proprio ed in accoglimento dell’appello ed in
parziale riforma, liquidava le spese di primo grado in euro 8.636, 33 e condannava
Brogno e Granato a quelle di appello, osservando, per quanto ancora interessa, che
con la prima censura era stata denunciata la violazione del principio della libera
concorrenza laddove la normativa impone minimi e massimi tariffari e gli artt. 5 e
85 del trattato non ostavano all’adozione di uno Stato membro di una misura
legislativa o regolamentare che approvi una tariffa sulla base di un progetto
dell’ordine professionale.

del contendere per la sospensione di lavori a seguito di ordinanza del Consiglio di

La soppressione della figura del procuratore legale prevedeva un unico albo ma non
eliminava l’attività procuratoria
Il valore della causa era modesto vertendosi in tema di servitù di passaggio e di
scolo di acque per cui andavano riliquidati i diritti e l’onorario di avvocato ed
andava accolto il quarto motivo sulle spese di controparte per una ctp superflua.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo si lamentano violazione dell’art. 91 cpc e vizi di motivazione
perché l’onere delle spese va ripartito in relazione all’esito complessivo della lite.
Col secondo motivo si deduce violazione dell’art. 10 cpc, dell’art. 15 cpc, dell’art.
24 1. 794/42 e delle tariffe forensi di cui ai dd. mm . 1990 e 1994 perché il valore
della causa non è modesto e doveva farsi riferimento alla complessità delle questioni
trattate.
Né si era proceduto ad un esame dettagliato delle singole voci dei diritti di
procuratore.
Col terzo motivo si deduce violazione degli artt. 100, 93 e 91 cpc sulla dichiarata
inammissibilità della costituzione dell’avv, Le Pera mentre l’appello era stato rivolto
solo nei confronti di quest’ultimo ed in via prudenziale contro i ricorrenti odierni.
Col quarto motivo si deducono vizi di motivazione e violazione dell’art. 91 cpc sulla
ritenuta superfluità delle spese di ctp.
Il ricorso, così come proposto, esige l’esame degli atti di merito, indagine preclusa
al giudice di legittimità.
In ordine al primo motivo, il giudice ha dichiarato di applicare il principio della
soccombenza condannando gli appellati alle spese del grado, avendo accolto, sia
pure parzialmente l’appello.

Ricorrono Brogno e Granata con quattro motivi, resiste la Napoli.

La decisione non è errata essendosi ritenuto prevalente l’accoglimento dell’appello
principale, né si può invocare la possibilità di una compensazione totale o parziale.
Il fatto che siano state ridotte le spese su appello della controparte dimostra che gli
attuali ricorrenti erano soccombenti.
Sul secondo motivo va rilevato che il valore della causa, come indicato in domanda,

alle spese.
Nel caso in esame, si è trattato di una delibazione della soccombenza virtuale per
effetto della rinunzia né si può parlare di particolare complessità di una causa
possessoria estinta per rinunzia.
I ricorrenti non dimostrano che, col diverso criterio genericamente proposto,
avrebbero ottenuto una somma i cui minimi tariffari siano stati violati.
Il valore della controversia va dimostrato in concreto, determinandosi in astratto un
conflitto di interessi per una azione incoata per un dichiarato alto valore, ma
infondata o non accolta anche in parte.
Al riguardo va sottolineato che già l’art. 6 del D.M. 24.11.1990 n. 392, attenuando la
rigidità del criterio adottato dall’art. 10 comma I cpc, ha stabilito, nell’ipotesi
dell’accoglimento parziale, nella liquidazione degli onorari a carico del
soccombente, nel giudizi per pagamento somme, il riferimento alla somma attribuita
alla parte vincitrice, piuttosto che quella domandata- Cass. 1.3.1995 n. 2338.
In caso di rigetto della domanda, il valore della controversia (art. 5 comma I stesso
D.M.) è determinato dalla somma richiesta, salvo il potere di compensazione (Cass.
4.3.1998 n. 2407), ipotesi riferita alla liquidazione a favore del convenuto vittorioso.
Va, comunque, rilevato che a) non viene chiarito come dal presunto valore non
modesto della causa deriverebbe una violazione dei minimi tariffari; b) sul mancato

riguarda l’ipotesi dell’integrale accoglimento di essa e di condanna del soccombente

esame di ogni singola voce della nota spese, la sentenza aveva ritenuto che
l’appellante avesse invocato normativa e scaglioni diversi da quelli applicati.
Sul terzo motivo non si dimostra l’interesse alla censura per la dichiarata
inammissibilità della costituzione dell’avv.Le Pera e si ammette, che il gravame, sia
pure prudenzialmente, è stato rivolto anche nei confronti degli odierni ricorrenti.

ritenute superflue (Cass. 12.9.1978 n. 4123) e, nella specie era lecito non riconoscere
il diritto al rimborso perché il CTP aveva aderito alle conclusioni del CTU( Cass.
17.1.2003 n. 633, 16.6.1990 n. 6056).
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese, liquidate in euro 1000,
di cui 800 per compensi, oltre accessori

Roma 11 dicembre 2012.

Il consigliere estensore

il PreN nte

k

Sul quarto motivo, rientra nei poteri discrezionali del giudice escludere le spese

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