Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4421 del 25/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4421 Anno 2014
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: ACIERNO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 19166-2012 proposto da:
JECOP OKOROMU JONATHAN, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIALE VATICANO 48, presso lo studio dell’avvocato
MARIELLA STEFANO, rappresentato e difeso dagli avvocati
MICHELETTA TITA’ DANIELE, UMMARINO RODOLFO,
giusta procura in calce al ricorso;

ricorrente –

contro
CONDOMINIO DI CORSO GIULIO CESARE 55 – TORINO in
persona dell’amministratore e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARCHIMEDE 143, presso
lo studio dell’avvocato LAMBERTI FEDERICA, rappresentato e
difeso dall’avvocato CHIESA EMILIANO, giusta procura speciale alla
lite in calce al controricorso;

Data pubblicazione: 25/02/2014

- controlicorrente avverso la sentenza n. 5134/2012 del TRIBUNALE di TORINO del
27.6.2012, depositata il 23/07/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO.

Ri& 2012
-2-

n, 19166 n Ml

url. 14-01-Z014

Rilevato che è stata depositata la seguente relazione ex art.
380 bis cod. proc. civ. in ordine al procedimento civile
iscritto al R.G. 19166 del 2012;
“Il Tribunale di Torino, in sede di appello avverso la

644 cod. proc. civ. e 188 ultimo comma, disp. att. cod. proc.
civ., in ordine alla domanda di declaratoria d’inefficacia
del decreto ingiuntivo emesso nei confronti di Jecop Okoromu
Jonathan e in favore del Condominio Corso Giulio Cesare, 55,
affermava, per quel che interessa, che la procura rilasciata
al difensore dal Condominio a margine del decreto ingiuntivo,
in quanto estesa ad ogni fase, stato e grado del giudizio,
fosse idonea al patrocinio non solo nella fase monitoria, ma
anche in quella relativa al procedimento in oggetto, ancorché
non avente ad oggetto l’opposizione ex art. 645 cod. proc.
civ., in quanto comunque relativa alla validità ed efficacia
dell’ingiunzione.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione
Jecop Okoromou Jonathan, affidandosi ad un unico motivo, con
il quale è stata denunciata la violazione di legge degli
artt. 182, 83 e 291 c.p.c., sul presupposto che la procura
rilasciata a margine del decreto ingiuntivo dal Condominio
non potesse conferire al difensore lo ius postulandi anche
per il giudizio ex art 644 c.p.c. e 188 disp. att. cod. proc.

pronuncia del giudice di pace pronunciata ai sensi dell’art.

civ. dal debitore, in quanto non assimilabile al procedimento
ex art. 645 cod. proc. civ.
Ha resistito il Condominio con controricorso, chiedendo il
rigetto delle pretese avversarie.

procedimento instaurato dal ricorrente davanti al giudice di
pace è rivolto, come l’opposizione a decreto ingiuntivo ad
inficiare l’efficacia del provvedimento monitorio ed, in
ultima analisi, ad escludere la debenza dell’importo posto a
carico dell’ingiunto. Si tratta di uno strumento tipico di
tutela del destinatario dell’ingiunzione unilaterale di
pagamento, i cui presupposti sono predeterminati dalle norme
(art. 644 e 188 disp. att. cpc.) e che si colloca all’interno
del Titolo (I) e del Capo (I) riguardante i procedimenti
sommari ed in particolare i. procedimento d’ingiunzione. Si
articola in una forma di tutela anticipatoria (il decreto ex
art. 188, primo comma, disp. att. cpc.) e in una, alla prima
non alternativa, prevista nell’ultimo comma del citato art.
188, da instaurarsi mediante giudizio ordinario, costituendo
uno dei procedimenti “satelliti” previsti dall’ordinamento
per temperare gli effetti del provvedimento monitorio. Esso
ha, pertanto, natura speciale sia nella fase anticipatoria,
che si chiude con decreto non suscettibile di passare in
giudicato (Cass. 8126 del 2010), sia nelle forme indicate

Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto il

nell’ultimo comma. Così configurato, esso rientra senz’altro
nell’ampia locuzione della procura, attenendo allo “stato”
del procedimento (o dei procedimenti) che può seguire alla
fase monitoria. Al riguardo deve essere richiamato

all’estensione della efficacia della procura rilasciata per
il procedimento cautelare ante causam (Cass.20047 del 2011) o
per la fase sommaria possessoria (Cass. 4845 del 2012) anche
per il successivo giudizio a cognizione piena. Correttamente,
pertanto, nella sentenza impugnata è stato ritenuto
applicabile l’orientamento della giurisprudenza di
legittimità relativa al giudizio di opposizione a decreto
ingiuntivo (ex multis 13258 del 2006).
In conclusione, ove si condividano i predetti rilievi, il
ricorso deve essere respinto.”
Ritenuto che il Collegio aderisce senza rilievi alla
relazione, osservando in ordine alla memoria depositata dalla
parte ricorrente che la questione relativa al mancato
deposito della procura nel giudizio di primo grado è nuova,
che i rilievi sull’esegesi dell’art. 188 disp. att. cod. proc.
civ., sono del tutto conformi a quelli già espressi nel
ricorso e che, infine, la questione posta non può dirsi nuova
attesa la palese analogia con i precedenti citati;

r

l’orientamento della giurisprudenza di legittimità relativo

Ritenuto che al rigetto consegue l’applicazione del principio
della soccombenza in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.

rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento che liquida in euro 1800 in
compensi, euro 200 per spese oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 gennaio
2014.

La Corte,

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