Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4421 del 24/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 24/02/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 24/02/2010), n.4421

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro

tempore, e Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e

difende per legge;

– ricorrenti –

contro

Vialit Costruzioni di Ingegneria Civile S.r.l. in liquidazione, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, via Bissolati 76, presso l’avv. Giovanetti

Alessandra, che, unitamente all’avv. Bernardini Claudio, la

rappresenta e difende, giusta delega in calce al controricorso e

ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentate –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del

Piemonte (Torino), Sez. 6 n. 31/6/05 del 20 settembre 2005,

depositata il 24 ottobre 2005, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

21 gennaio 2010 dal Relatore Cons. Dott. BOTTA Raffaele;

Lette le conclusioni scritte del P.G., che ha chiesto il rigetto del

ricorso principale e quello incidentale per manifesta infondatezza.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Disposta preliminarmente la riunione del ricorso principale e del ricorso incidentale ai sensi dell’art. 335 c.p.c.;

Letto il ricorso principale, concernente una controversia relativa all’impugnazione da parte del contribuente di una cartella esattoriale emesse ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis per ruolo (IRPEG 1994) reso esecutivi nel giugno 2000, contestate per tardivita’ della notifica, eseguita il 10 dicembre 2001, oltre il termine di decadenza previsto dallo stesso D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e comunque anche oltre quello stabilito dall’art. 43 del medesimo decreto, ricorso accolto in primo e in secondo grado;

Letto il controricorso e il ricorso incidentale, illustrati anche con memoria;

Rilevata preliminarmente l’inammissibilita’ del ricorso principale del Ministero dell’Economia e delle Finanze: nel caso di specie al giudizio di appello ha partecipato l’Ufficio periferico di Torino (OMISSIS) dell’Agenzia delle Entrate (successore a titolo particolare del Ministero) e il contraddittorio e’ stato accettato dal contribuente senza sollevare alcuna eccezione sulla mancata partecipazione del dante causa, che cosi’ risulta, come costantemente ha rilevato la giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, v. Cass. n. 3557/2005), estromesso implicitamente dal giudizio, con la conseguenza che la legittimazione a proporre il controricorso (cosi’ come il ricorso per Cassazione) spettava alla sola Agenzia;

Visto che il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate e’ fondato su due motivi con i quali si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 10, 18, 24 e 56, 112 e dell’art. 346 c.p.c. e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 in ordine alla affermata decadenza del potere impositivo per tardiva notifica della cartella e al mancato rilievo del difetto di legittimazione passiva dell’Ufficio, spettando tale legittimazione al concessionario;

Visto che il ricorso incidentale e’ condizionato all’accoglimento del ricorso principale, chiedendosi, per tale ipotesi, la rimessione ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte per l’esame del merito relativamente alla rivendicata correttezza della dichiarazione fiscale;

Ritenuto che debba preliminarmente rigettarsi l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso principale, formulata dalla parte controricorrente, per difetto della formulazione dei quesiti di diritto non essendo tale formulazione necessaria in quanto la sentenza impugnata e’ stata pubblicata nell’anno 2005;

Ritenuto che il primo motivo del ricorso principale sia manifestamente infondato sulla base del principio affermato da questa Corte secondo cui: “In tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis la legittimita’ della pretesa erariale e’ subordinata, alla luce dell’intervento legislativo realizzato con il D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1, commi 5 bis e 5 ter, convertito nella L. 31 luglio 2005, n. 156, alla notificazione della cartella di pagamento al contribuente entro un termine di decadenza, dovendo l’ordinamento garantire l’interesse del medesimo contribuente alla conoscenza, in termini certi, della pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni. Siffatta regola e’ applicabile anche per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della detta Legge di Conversione n. 156 del 2005 che concernano le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001 (D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 36, comma 1, lett. b), salvo che si tratti di dichiarazioni per la cui liquidazione i ruoli siano stati formati e resi esecutivi entro il 30 settembre 1999. In questo caso occorre distinguere:

a) le ipotesi di “rettifica cartolare” (o formale), per le quali la cartella di pagamento deve essere notificata al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 1 nel testo vigente ratione temporis);

b) le ipotesi di “controllo formale” (o, piu’ rettamente, cartolare), per le quali, a pena di decadenza, deve provvedersi sia all’iscrizione a ruolo entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (secondo il combinato disposto del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 17, comma 1 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 1 entrambi nel testo vigente ratione temporis), sia alla notifica della cartella di pagamento al contribuente entro il giorno cinque del mese successivo a quello nel quale il ruolo sia stato consegnato al concessionario a norma del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 24 (anche in questo caso, nel testo vigente ratione temporis). La prova del rispetto dei predetti termini, in caso di contestazione, deve essere data dall’ente impositore” (Cass. n. 16826 del 2006);

Ritenuto che il secondo motivo del ricorso principale sia manifestamente infondato sulla base del principio espresso da questa Corte secondo cui: “In materia di impugnazione della cartella esattoriale, la tardivita’ della notificazione della cartella non costituisce vizio proprio di questa, tale da legittimare in via esclusiva il concessionario a contraddire nel relativo giudizio. La legittimazione passiva spetta pertanto all’ente titolare del credito tributario e non gia’ al concessionario, al quale, se e’ fatto destinatario dell’impugnazione, incombe l’onere di chiamare in giudizio l’ente predetto, se non vuole rispondere all’esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio, in quanto non e’ configurabile nella specie un litisconsorzio necessario” (Cass. n. 22939 del 2007);

Ritenuto che il ricorso incidentale condizionato resti assorbito nel rigetto del ricorso principale;

Ritenuto che essendo stati i principi in questione affermati in epoca successiva alla proposizione del ricorso sia giustificata la compensazione delle spese della presente fase del giudizio.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze, rigetta il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate, assorbito il ricorso incidentale condizionato. Compensa le spese.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2010

 

 

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