Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4421 del 23/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 4421 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: MANNA FELICE

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n.1923-2017 R.G. proposto da:
IMPERIO JOLANDA ARREDAMENTI DI SCALZO LUIGI
GIOVANNI P.I.02446080737, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di
Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato
MASSIMILIANO MINEO;
– ricorrente contro
LE FABLIER S.P.A.;
– intimata per regolamento di competenza avverso il provvedimento del
TRIBUNALE di TARANTO del 23/11/2016, emesso sul
procedimento iscritto al n°4372/2016 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 16/11/2017 dal Consigliere Dott. FELICE
MANNA;

Data pubblicazione: 23/02/2018

lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, in persona
C 5 ri 7 , “1-;
del Procuratore Generale LUCIO CAPASSO che ha chiesto
l’accoglimento del proposto ricorso, dichiarando la competenza
del Tribunale
di Taranto, con le conseguenze di legge.

1. – Luigi Giovanni Scalzo, titolare della Imperio Jolanda
Arredamenti, impresa di vendita al dettaglio di mobili per
arredi, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Taranto la
Le Fablier s.p.a., per sentirla condannare al risarcimento dei
danni per responsabilità contrattuale relativa ad un contratto
quadro. Deduceva, in particolare, il mancato riconoscimento
del prezzo promozionale da parte del rivenditore autorizzato e
una condotta di concorrenza sleale, per non avergli
riconosciuto la qualità di rivenditore autorizzato nella zona di
Massafra.
Nel resistere in giudizio la società convenuta contestava
l’esistenza di un tale contratto, deducendo di aver intrattenuto
con l’attore singoli rapporti contrattuali.
All’esito della prima udienza di trattazione il Tribunale
rilevava d’ufficio la propria incompetenza per materia,
competente essendo la sezione specializzata in materia di
impresa del tribunale di Bari, cui rimetteva le parti.
2. – Avverso tale ordinanza Luigi Giovanni Scalzo propone
regolamento di competenza.
La società Le Fablier s.p.a. è rimasta intimata.
Il Procuratore generale ha presentato le proprie conclusioni
scritte, ai sensi dell’art. 380-ter, primo comma, c.p.c.,
chiedendo l’accoglimento del ricorso e la dichiarazione di
competenza del Tribunale di Taranto.

2

IN FATTO E IN DIRITTO

3. – A sostegno dell’istanza il ricorrente deduce la nullità del
procedimento e dell’ordinanza impugnata, per violazione degli
artt. 20, 38 e 50 c.p.c., 3 D.L. n. 1/12, 134 D.Lgs. n. 30/05 e
2598 c.c., perché la concorrenza sleale c.d. pura, non
interferente cioè con diritti di privativa industriale o

della sezione specializzata in materia di imprese; la violazione
o falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost. e 99, 101 e 183
c.p.c., per aver il giudice di merito rilevato la questione di
competenza senza prima sottoporla al contradditorio delle
parti; e la violazione o falsa applicazione degli artt. 24 e 111
Cost. e 183, 187 e 281-bis c.p.c. per aver omesso di invitare
prima le parti a precisare le rispettive conclusioni sul punto.
4. – Il ricorso è fondato, dovendosi condividere le conclusioni
del Procuratore generale.
La competenza delle sezioni specializzate in materia di
impresa, ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 168 del 2003, come
modificato dall’art. 2 del d.l. n. 1 del 2012 (conv., con modif.,
dalla I. n. 27 del 2012), va esclusa, in favore di quella della
sezione ordinaria, nel caso di richiesta risarcitoria per
sviamento della clientela riconducibile alla concorrenza sleale
cd. pura ove non possa ravvisarsi un’interferenza neppure
indiretta con l’esercizio di diritti di proprietà industriale o del
diritto d’autore (v. Cass. n. 5656/17), allorché, cioè,
l’accertamento della lesione del diritto alla lealtà
concorrenziale non implica una valutazione incidentale della
violazione dei. diritti di privativa, quale elemento costitutivo
dell’illecito (v. Cass. n. 21776/16). Allo stesso modo, neppure
ricorre la competenza di detta sezione specializzata ove la
richiesta risarcitoria sia proposta in ragione od in connessione
ad una ipotesi di abuso di dipendenza economica di un’impresa
3

intellettuale, esule dall’ambito della competenza per materia

da un’altra, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 192 del 1998,
trattandosi di ipotesi – di natura puramente contrattuale estranea al concetto di abuso di posizione dominante, di cui
all’art. 3 della legge n. 287 del 1990 e, quindi, priva di
rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato (cfr.

Nel caso in esame, la domanda proposta si basa sulla
violazione di obblighi contrattuali che non si riconnettono,
neppure indirettamente, a diritti di privativa, non evocati da
alcuna delle parti in causa, né rilevano a livello pubblicistico di
tutela della concorrenza e del mercato, riguardando profili
contenziosi incidenti sulla generale competitività del mercato.
5. – L’accoglimento del primo motivo di ricorso assorbe
l’esame d’ogni altro profilo di censura e impone la cassazione
dell’ordinanza impugnata, con conseguente declaratoria di
competenza a favore del Tribunale di Taranto, innanzi al quale
vanno rimesse le parti.
6. – Spese al definitivo di merito.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e
dichiara la competenza del Tribunale di Taranto, innanzi al
quale rimette le parti con termine di legge per la riassunzione;
spese al definitivo di merito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta
sezione civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il
16.11.2017.
Il Presidente
dr. Stefano Petitti
11 Funzionario al2riO
M-ARIC-3
Pegz/-5-1—

DEPOsrrxrp IN CANCELLERIA
Roma,

73 FEB,

Cass. n. 22584/15).

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA