Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4421 del 23/02/2011

Cassazione civile sez. VI, 23/02/2011, (ud. 14/01/2011, dep. 23/02/2011), n.4421

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 5433/2010 proposto da:

D.B.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 20, presso lo studio dell’avvocato ANGELA

SAULLE, rappresentato e difeso dall’avvocato MORTATI Rosita, giusta

procura m calce al ricorso;

– ricorrente –

e contro

B.S., B.T., B.F., B.

A., S.R., B.M., B.L., B.

M.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 610/2009 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO

del 16/06/09, depositata il 04/08/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE BUCCIANTE;

udito l’Avvocato Bettoni Alessandra, (delega avv. Rosita Mortati),

difensore del ricorrente che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI che nulla

osserva.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che – la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, è del seguente tenore:

“Con sentenza del 2 marzo 2004 il Tribunale di Vibo Valentia – nel provvedere anche su altre domande, che non formano più oggetto della attuale materia del contendere – condannò S.R., B. A., B.S., B.F., B.M. G., B.M., B.T. e B.L. a demolire una vasca e un forno, collocati in un loro terreno a distanza inferiore a quella prevista dalla normativa vigente rispetto a un limitrofo terreno appartenente a D.B.G..

Impugnata dai soccombenti, la decisione è stata riformata dalla Corte d’appello di Catanzaro, che con sentenza del 4 agosto 2009 ha respinto la domanda di cui si tratta, osservando che i due manufatti in questione erano stati realizzati in aderenza al muro di cinta tra le due proprietà e quindi legittimamente, ai sensi dell’art. 818 c.c..

D.B.G. ha proposto ricorso per cassazione, in base a tre motivi. S.R., B.A., B.S., B.F., B.M.G., B.M., B.T. e B.L. non hanno svolto attività difensive nel giudizio di legittimità.

Con i tre motivi addotti a sostegno del ricorso D.B.G. lamenta che erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto applicabile nella specie l’art. 878, anzichè gli artt. 889 e 890 c.c., che rispettivamente disciplinano le distanze da osservare per l’installazione di cisterne e di forni.

La censura appare manifestamente fondata.

Le due norme invocate dal ricorrente espressamente impongono – per 1 ‘apertura delle cisterne (tra le quali vanno compresi tutti gli impianti per la raccolta di acque, anche se non interrati: Cass. 28 novembre 1994 n. 10146) e per la fabbricazione dei forni – il rispetto di determinate distanze dal confine, “anche se su questo si trova un muro divisorio”, sicchè derogano per tali tipologie di opere sìa alla disposizione richiamata nella sentenza impugnata sia all’art. 877 c.c., che consentono di costruire in appoggio o in aderenza ai muri posti sul confine.

Si ritiene quindi possibile definire il giudizio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5, prima ipotesi”;

– il difensore del ricorrente e il Pubblico Ministero sono comparsi in Camera di consiglio;

– il collegio concorda con le argomentazioni svolte nella relazione e le fa proprie;

– in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve pertanto essere cassata con rinvio ad altro giudice, che si designa in una diversa sezione della Corte d’appello di Catanzaro, cui viene anche rimessa la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa ad altra sezione della Corte d’appello di Catanzaro, cui rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2011

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