Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4421 del 21/02/2017


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Cassazione civile, sez. II, 21/02/2017, (ud. 15/12/2016, dep.21/02/2017),  n. 4421

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28926-2012 proposto da:

M.R. (OMISSIS), M.A. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 308, presso lo

studio dell’avvocato UGO RUFFOLO, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato TOMMASO PAIANO;

– controricorrenti –

contro

MO.MA.BI., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO

QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato NICOLA DOMENICO

PETRACCA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLA

CAPPONI;

FALLIMENTO M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G

FERRARI 12, presso lo studio dell’avvocato SERGIO SMEDILE,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA VITTORIA CHINES;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 295/2012 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 23/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/12/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

udito l’Avvocato LOCCISANO Valter con delega depositata in udienza

dell’Avvocato Ugo RUFFOLO, difensore dei ricorrenti che si riporta

agli atti;

udito l’Avvocato SMEDILE Sergio con delega depositata in udienza

dell’Avvocato CHINES Maria Vittoria, difensore del Fallimento

M., che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato SOLFANELLI Andrea, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato Nicola PETRARCA, difensore della resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SALVATO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

I FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Parma, con sentenza n. 1242/02, depositata il 14/10/2002, accertò che Mo.Ma.Bi. era proprietaria esclusiva dell’intero immobile a lei trasferito, con decreto del 22/7/1994, dal Fallimento di M.A..

Con sentenza depositata il 23/2/2012 la Corte di appello di Bologna rigettò l’appello proposto da M.R. e M.A. nei confronti di Mo.Ma.Bi. e del Fallimento di M.A..

In estrema sintesi, e nel rispetto del perimetro decisorio di legittimità, è utile ricordare, in relazione al complesso immobiliare che qui rileva, in origine di proprietà delle germane D.S., che, con atto del (OMISSIS) M.A. (padre degli odierni ricorrenti) acquistò un edificio sviluppantesi oltre che a piano terra su un primo piano, con esclusione di due vani siti al piano terreno; che con atto del (OMISSIS), i fratelli R. ed M.A. acquistarono il podere denominato “(OMISSIS)”, costituito da due corpi di terreno, divisi da una pubblica via, con fabbricati colonico-rustici ed in parte minore, civili; che con atto del (OMISSIS) i fratelli M. cedettero al padre uno stacco di terreno così descritto: “un appezzamento di terreno senza fabbricati, stralciato dal podere denominato “(OMISSIS)”… in parte intermediato da un fabbricato di proprietà del cessionario…”. Sostenendo i ricorrenti che la compravendita avesse riguardato solo il suolo sottostante l’edificio, del quale facevano parte i due vani in questione, la disputa verte sull’interpretazione dei rogiti e sul contenuto della vendita operata dal Fallimento in favore della Mo..

Ricorrono avverso la statuizione d’appello i germani M..

Resistono con separati controricorsi Mo.Ma.Bi. e il Fallimento di Mo.An..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La resistente Mo.Ma.Bi. ha eccepito la tardività del ricorso per cassazione. La deduzione è manifestamente priva di giuridico fondamento. Infatti, come correttamente fatto osservare dai ricorrenti, il ricorso venne affidato per la notifica all’ufficio dell’ufficiale giudiziario il 13/12/2012 ed il termine ultimo per ricorrere, individuato nel 15/12/2012, non si era pertanto consumato. In materia, invero, vige la regola secondo la quale l’onere della tempestività della notifica per il notificante si intende soddisfatto con la consegna dell’atto da notificare all’organo preposto per la notifica, non assumendo rilievo il momento di effettiva ricezione da parte del destinatario della notificazione (Corte Cost., sent. n. 477 del 2002).

Con il primo motivo i ricorrenti denunziano violazione dell’art. 952 c.c..

Invero, i medesimi assumono, secondo l’interpretazione resa in sede di legittimità l’art. 952 c.c. contempla sia il diritto di edificazione (comma 1) e la alienazione del fabbricato separatamente dal suolo (comma 2), sia l’alienazione del suolo separatamente dalla proprietà del fabbricato. La Corte di merito aveva erroneamente ritenuto mancante la forma scritta al fine di considerare costituito il diritto di superficie. Nella specie, proseguono i ricorrenti, ad impedire l’effetto accessorio di cui all’art. 934 c.c., era stata formulata nel predetto atto espressa riserva scritta; riserva che, nella specie, era da individuare nell’inciso “senza fabbricati”. In definitiva, per i ricorrenti la Corte di Bologna aveva affermato che “il diritto di superficie può essere validamente costituito soltanto mediante la stipula di un contratto scritto ad hoc”, negando la sufficienza al fine di una clausola inserita nel contratto con il quale viene ceduto il solo diritto di superficie.

Con il secondo motivo deducono violazione dell’art. 1362 c.c., in quanto, violandosi la comune intenzione delle parti contraenti, il Giudice d’appello aveva acceduto ad una non necessaria interpretazione sistematica della clausola in parola, muovendo dal “presupposto (…) secondo cui, con la richiamata clausola, le parti non avrebbero potuto attribuire un diritto di superficie agli odierni ricorrenti, poichè la costituzione di un tale diritto postulerebbe, sempre e comunque, la stipula di un contratto scritto di superficie ad hoc, per poi porsi il problema di quale significato attribuire, allora, alla clausola de qua”. In altri termini, La Corte territoriale aveva ingiustificatamente svilito il chiaro senso letterale della riserva, diretta, appunto, ad escludere i fabbricati dalla vendita di un terreno sul quale i medesimi insistono.

Al fine di corroborare l’assunto i ricorrenti ripercorrono, attraverso il richiamo agli atti del giudizio di merito, la descrizione degli immobili, la registrazione catastale, la postilla all’atto notarile con la quale il notaio aveva deletato la dichiarazione di responsabilità in ordine all’anteriorità della costruzione all’1/9/1967 (proprio perchè non erano stati venduti fabbricati), nonchè il decreto di vendita giudiziaria. Non aveva poi rilievo la circostanza, enfatizzata dalla sentenza censurata, che non fosse stata prevista la modalità d’accesso ai due vani, in quanto ciò non interferiva con la sussistenza del diritto e non teneva conto degli intimi rapporti parentali. Non meritava approvazione, inoltre, la distinzione semantica tra fabbricato e vano; nè l’asserita mancanza d’indicazione dei confini del terreno, invece presenti. Infine, non avrebbe potuto il Giudice di secondo grado trarre argomenti interpretativi dal comportamento successivo delle parti, stante che la natura del diritto al vaglio non consente rivisitazioni che non abbiano il riscontro della forma scritta.

Con il terzo motivo si deduce vizio motivazionale su un punto controverso e decisivo. Non corrispondeva al vero che la ristrutturazione del fabbricato operata da M.A. avesse riguardato anche i predetti due vani, finendo per cancellarli del tutto, essendo stati, peraltro individuati dal CTU, il quale, nella relazione suppletiva, aveva espressamente scritto: “si può anche presumere che le dimensioni degli ipotetici vani nord-est e sud-ovest abbiano le misure rispettivamente di 4,04 m X 5,0 m e 2,8 m X 4,9 m ed una altezza di 3,10 m”.

Con il quarto motivo viene allegata la violazione degli artt. 1363, 1366, 1367 e 1369 c.c..

Ammesso che la clausola fosse da intendersi dubbia, andava interpretata perchè avesse senso ed effetto, peraltro conformemente al dato letterale.

Tutti i motivi, osmotici fra loro, scrutinati unitariamente, non meritano accoglimento.

La ragione dei ricorrenti presuppone che la Corte di merito abbia errato nell’apprezzare la situazione di fatto. In altri termini, al di là del riferimento, necessario a vestire di ammissibilità il ricorso, alla violazione ora dell’art. 952 c.c., ora dell’art. 1362 c.c. e segg., i ricorrenti assumono che i Giudici del merito, male interpretando le emergenze istruttorie e avvalendosi delle risultanze della CTU, non condivisa dai M., hanno ricostruito la vicenda fattuale difformemente da quanto auspicato dai medesimi.

L’espressione sopra riportata, contenuta nel contratto di compravendita del (OMISSIS), con il quale i germani M. alienano al padre, M.A., un appezzamento di terreno “senza fabbricati”, non ha quella significanza univoca che i ricorrenti le attribuiscono, tale da dimostrare la irragionevolezza della interpretazione della Corte di Bologna, la quale ha valorizzato il significato diretto dell’inciso, nel senso che trattavasi della vendita di un appezzamento di terreno libero da fabbricati.

Peraltro una tale interpretazione dell’espressione non ha, come si assume in ricorso, negato erroneamente la sussistenza della forma solenne, ma, ben diversamente, escluso che, pur nel rispetto della forma imposta dalla legge, con una tale anodina espressione si fosse inteso istituire un diritto di superficie, distinto dalla proprietà dei fabbricati.

I ricorrenti affidano alla cronistoria degli atti traslativi la conferma di quanto da loro sostenuto.

Con atto del (OMISSIS), Mo.An. acquistò dalle germane D.S.A. e At. la casa di civile abitazione sita in via (OMISSIS), costituita da un piano terra e due ulteriori piani sovrastanti, con esclusione di due vani al piano terra. Con atto del (OMISSIS) D.S.A. e At. cedettero ai fratelli M. l’intiero il podere denominato “(OMISSIS)”, “costituito da due corpi di terreno (…) con su costruiti fabbricati colonico-rustici ed in poca parte civili (…)”. Secondo l’opinare dei ricorrenti costoro ebbero ad acquistare, pertanto, “tutti i fabbricati colonico-rustici e in poca parte civili incorporati al terreno e, quindi, i due vani rurali, non esclusi dal contratto”. Con la conseguenza che con il decreto del Tribunale di Parma, non potevano essere trasferiti i due vani, perchè mai divenuti di proprietà del fallito.

Alla pur suggestiva ricostruzione, la Corte territoriale contrappone apprezzamenti di merito, privi dei gravi difetti argomentativi prospettati: a) l’assai improbabile costituzione di un diritto di superficie implicita, o, per così dire, per sottrazione, potendosi, invece dare un significato alternativo compiuto e compatibile all’espressione di cui s’è detto; b) la mancanza di accesso ai due vani, avendo i fratelli M. venduto tutto il terreno sui quali i detti insistevano, c) la diversità lessicale tra il sostantivo “fabbricato” e quello di “vano”; d) la identificazione catastale accertata dal CTU; e) il pieno utilizzo dei due vani da parte di M.A., il quale, li aveva fusi e ristrutturati unitamente al resto del fabbricato.

Non può farsi a meno di evidenziare che, come spesso accade, con il ricorso si propone l’approvazione di una linea interpretativa dei fatti di causa alternativa rispetto a quella fatta propria dal giudice, così sperdendosi del tutto il senso del sindacato di legittimità. Così, deve considerarsi solo una congettura, non meritevole di maggior considerazione rispetto al percorso argomentativo della sentenza impugnata, la replica mossa all’osservata inutilizzabilità autonoma dei due vani, collocati all’interno della proprietà altrui, senza previsione di autonomo accesso; e meno di questa la pretesa mancata fusione, smentita dalla CTU.

Come reiteratamente affermato in questa sede, il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (nel testo modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 2 prima dell’ulteriore modifica di cui al D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis), il quale implica che la motivazione della quaestio facti sia affetta non da una mera contraddittorietà, insufficienza o mancata considerazione, ma che si presentasse tale da determinarne la logica insostenibilità (cfr., Sez. 3, n. 17037, 20/8/2015, Rv. 636317). Con l’ulteriore corollario che il controllo di legittimità del giudizio di fatto non equivale alla revisione del ragionamento decisorio, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe in una nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità. Con la conseguenza che risulta del tutto estranea all’ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Corte di cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa (cfr. Sez. 6, ord. n. 5024, 28/3/2012, Rv. 622001). Da qui la necessità che il ricorrente specifichi il contenuto di ciascuna delle risultanze probatorie (mediante la loro sintetica, ma esauriente esposizione e, all’occorrenza integrale trascrizione nel ricorso) evidenziando, in relazione a tale contenuto, il vizio omissivo o logico nel quale sia incorso il giudice del merito e la diversa soluzione cui, in difetto di esso, sarebbe stato possibile pervenire sulla questione decisa (cfr. Sez. 5, n. 1170, 23/1/2004, Rv. 569607).

Da qui appare evidente che il vizio di insufficiente motivazione, denunciabile con ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, si configura nella ipotesi di carenza di elementi, nello sviluppo logico del provvedimento, idonei a consentire la identificazione del criterio posto a base della decisione, ma non anche quando vi sia difformità tra il significato ed il valore attribuito dal giudice di merito agli elementi delibati, e le attese e deduzioni della parte al riguardo. Parimenti, il vizio di contraddittoria motivazione, che ricorre in caso di insanabile contrasto tra le argomentazioni logico – giuridiche addotte a sostegno della decisione, tale da rendere incomprensibile la “ratio decidendi”, deve essere intrinseco alla sentenza, e non risultare dalla diversa prospettazione addotta dal ricorrente (Sez. 2, n. 3615, 13/04/1999, Rv. 525271). Con l’ulteriore implicazione che il vizio di contraddittorietà della motivazione, deducibile in cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non può essere riferito a parametri valutativi esterni, quale il contenuto della consulenza tecnica d’ufficio Sez. 1, n. 1605, 14/02/2000, Rv. 533802). Peraltro, osservandosi che il vizio di insufficiente motivazione, denunciabile con ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, resta integrato solo ove consti la carenza di elementi, nello sviluppo logico del provvedimento, idonei a consentire la identificazione del criterio posto a base della decisione, ma non anche quando vi sia difformità tra il significato ed il valore attribuito dal giudice di merito agli elementi delibati, e le attese e deduzioni della parte al riguardo; mentre il vizio di contraddittoria motivazione, che ricorre in caso di insanabile contrasto tra le argomentazioni logico – giuridiche addotte a sostegno della decisione, tale da rendere incomprensibile la “ratio decidendi”, deve essere proprio della sentenza, e non risultare dalla diversa prospettazione addotta dal ricorrente (Sez. L., n. 8629, 24/06/2000, Rv. 538004; Sez. 1, n. 2830, 27/02/2001, Rv. 544226).

Si è condivisamente ulteriormente precisato, così da scolpire nitidamente l’ambito di legittimità, che il difetto di motivazione, nel senso di sua insufficienza, legittimante la prospettazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), è configurabile soltanto quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito e quale risulta dalla sentenza stessa impugnata emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero quando è evincibile l’obiettiva deficienza, nel complesso della sentenza medesima, del procedimento logico che ha indotto il predetto giudice, sulla scorta degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati, poichè, in quest’ultimo caso, il motivo di ricorso si risolverebbe in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti dello stesso giudice di merito che tenderebbe all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione. In ogni caso, per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi (come accaduto nella specie) le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in tal caso ritenere implicitamente disattese tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Sez. L, n. 2272, 02/02/2007,Rv. 594690). Proprio per ciò non è ammesso perseguire con il motivo di ricorso un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, finalità sicuramente estranea alla natura e allo scopo del giudizio di cassazione. Infatti, il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perchè la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico – formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr., fra le tante, Sez. L., n. 9233, 20/4/2006, Rv. 588486 e n. 15355, 9/8/2004, Rv. 575318).

La spiegazione alternativa proposta con il ricorso, fronteggiante una insanabile contraddittorietà della motivazione, deve essere tale da apparire l’unica plausibile e la deduzione di un vizio di motivazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì il solo potere di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge). Ne deriva, pertanto, che alla cassazione della sentenza, per vizi della motivazione, si può giungere solo quando tale vizio emerga dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, che si rilevi incompleto, incoerente o illogico, e non già quando il giudice del merito abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore ed un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (cfr., fra le tante, Sez. 3, n. 20322, 20/10/2005, Rv. 584541; Sez. L., n. 15489, 11/7/2007, Rv. 598729). Lo scrutinio di merito resta, in definitiva, incensurabile, salvo l’opzione al di fuori del senso comune (Sez. L., n. 3547, 15/4/1994, Rv. 486201); la stessa omissione non può che concernere snodi essenziali del percorso argomentativo adottato (cfr., Sez. 2, n. 7476, 4/6/2001, Rv. 547190; Sez. 1, n. 2067, 25/2/1998, Rv. 513033; Sez. 5, n. 9133, 676/2012, Rv. 622945, Sez. U., n. 13045, 27/12/1997, Rv. 511208).

L’epilogo impone condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese legali, che si liquidano, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonchè delle attività svolte, siccome in dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese legali in favore in favore dei resistenti, spese che si liquidano, per ciascuna delle dette, in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2017

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