Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4421 del 21/02/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 4421 Anno 2013
Presidente: FELICETTI FRANCESCO
Relatore: SCALISI ANTONINO

SENTENZA

sul ricorso 34404-2006 proposto da:
NATARELLI ETTORE NTRTTR26A05A761P, FAGNANI ANTONIETTA
FGNNNT25S44A761T, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA CIRO MENOTTI 24, presso lo studio dell’avvocato
PERONE LUIGI, rappresentati e difesi dall’avvocato
GUIDA ANTONIO;
– ricorrenti –

2012
2481

contro

ZACCARDI FERDINANDO, ZACCARDI EMANUELE NICOLINO;
– intimati

avverso la sentenza n. 281/2005 della CORTE D’APPELLO

Data pubblicazione: 21/02/2013

di CAMPOBASSO, depositata il 19/10/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 29/11/2012 dal Consigliere Dott. ANTONINO
SCALISI;
udito l’Avvocato ALDO PINTO con delega dell’Avvocato

chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

4.

ANTONIO GUIDA, difensore dei ricorrenti che ha

Svolgimento del processo
I

coniugi

Natarelli

Ettore

e

Fagnani

Antonietta,

con atto di citazione del 16 dicembre 1996,

compro-

prietari di un immobile sito in Belmonte del Sannio
citavano in giudizio davanti al Pretore di Isernia,

per

Emanuele

sentire

Nicolino

accertata

e

e

Zaccardi

dichiarata

Ferdinando

l’inesistenza

nel detto terreno di qualsiasi servitù di passaggio
pedonale e/o con mezzi meccanici da parte dei convenuti.
Si

costituivano

Zaccardi

Ferdinando,

cardi

Emanuele

.

via

ad

e

Zac-

i quali eccepivano di avere uti-

lizzato la particella n.
blica

Nicolino

alcune

224 per recarsi dalla pub-

rimesse

attrezzi

di

di

loro

proprieLà ed evidenziavano cbe già nell’onobre del
1976

i

Naterelli

Loniugi

Fagnani

avevcillu

uompillto

dcllc attività di tuTia-ativa di tale seTvitù di paz
saggio .- loro tutelata d-Q.vanti al Pretore di Agnone

Connludpv_ann

pPr

rigpttn

il

accertamento dell’esistenza del

dplla

drumalida

diritto di

con

servitù

in capo ai convenuti.
Il

Tribunale

2003,

cui

è

di

Isernia,

pervenuto

il

con

sentenza

giudizio

della soppressione delle Preture,
manda

attrice

e

anche

la

domanda

in

n.

168

del

conseguenza

rigettava

la do-

riconvenzionale

avanzata dai convenuti e condannava gli attori al

Zaccardi

pagamento delle spese giudiziali.
Avverso questa sentenza,

proponevano appello i co-

niugi Natarelli Fagnani evidenziando come il giudice di primo grado non avesse compreso che la striscia di terreno sita dinnanzi alle proprietà di esappellanti

dimensioni

era

in

realtà

che confinava

una

su un

corte

di

piccole

lato con una corte

si

analoga di proprietà degli appellati e per tutta la
lunghezza

con

un’area

di

proprietà

al confine con il bosco demaniale,
lelamente

ed

in modo

aree edificate.
gli

Zaccardi

continuo

Gli appellanti

potevano

comunale

che segue paral-

ed

.. t. •

utilizzare

– •
.

e

e

• ••
.

.

la

striscia

.•• •

.

.1. -. .

attnavp.rsn

il

_e_…

paqsaggio

di

.

…-

le

le loro rimesse

•.

. •
.

ininterrotto

facevano notare che

proprietà comunale per raggiungere

posta

fandn

lahr

cui

causa

—Chie-de-v-an-Q–Pert-a-nt-Q- 1-a—rifarma—delia—sent-enza—impu gnata con raccoglimento della domanda avanzata in
primo grado
/(
Si
ed,

costituivano
in

i

particolare,

Zaccardi,

contestando

eccepivano

che

l’appello

l’appello

era

stato notificato oltre il termine di trenta giorni,
sicché era inammissibile,

insistevano nella domanda

di accertamento in loro favore del diritto di
vitù proponendo appello incidentale,

ser-

che andava di-

.
sattesa

la

ricostruzione

dei

luoghi

operata

dagli

appellanti perché non era vero che la stradina comunale garantisse da sola un comodo accesso ai magazzini degli Zaccardi.
La Corte di Appello di Campobasso,
del

2005,

rigettava

l’appello

confermava la sentenza impugna-

ta

appellanti

condannava

gli

giudiziali

del

grado.

al

A

l’appello principale dei
era ammissibile perché
cosLiLuzionale n.

pagamento

sostegno

decisione la Corte di Campobasso,

mento

iella

all’Uffic4a.le
dentaLe

delle

di

questa

osservava:

coniugi Natarelli

a)

che

Fagnani

giusta sentenza della Corte

477 del 20-02 la noLifica a mezzo

del bervici° poetele deve riteneLbi

.

e

quello incidentale,

spese

principale

281

con sentenza n.

conseg-na

eiclratto

giudiziario.

risnitavA

larQpnqtn

B.,-)

che

uompiuta

da

cll mu-

notifi ere

l’appella

tardilLamPnte

inci-

in

quanto

avanzato con La comparsa di costituzione in appello
presentata alla prima udienza di comparizione,
tre

avrebbe

giorni

prima

dovuto

essere

dell’udienza

depositato
di

almeno

comparizione;

menventi

c)

che

senza il passaggio di cui si dice sul fondo di proprietà degli originari attori,

il fondo degli Zac-

cardi resterebbe totalmente intercluso

,

9

)

cassazione

dai coniugi
con

ricorso

quarto

è

di

e

stata

chiesta

Natarelli Ettore e Fagnani Antonietta,
affidato

con

dell’udienza
Zaccardi

nando,

sentenza

a

quattro

contrassegnato

illustrati

cpc..

questa

memoria

collegiale

motivi,

erroneamente

come

cui

il

sesto,

depositata

nell’imminenza

ai

dell’art.

sensi

Emanuele Nicolino e

regolarmente

di

intimati,

in

Zaccardi
questa

378

Ferdi-

fase

non

hanno svolto alcuna attività giudiziale.
Motivi della decisione
1.= Si evidenzia in via preliminare che i motivi uno e quattro, per l’innegabile connessione che esiste tra gli stessi,
vanno esaminati congiuntamente.
2.= I coniugi Natarelli e tagnani lamentano: a) con il primo
.

moLivo la violazione degli aLLL. 2-697, 1027, 17031, I061, 1158
cc.

iulazione de]’aiL.

112 cpc.

Omessa,

insufficiente o

contraddittoria itotivazienc su un punto decisive della con
tr-oversia, in relazione all’art. 360 punti 3 e 5 cpc. bg con
il quarto motivo (nontrqspgnato Prnmeamentp rnme sesta) la
violazione dell’art. 1065 cc. in relazione all’art.

1067 cc.

Cmessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su altro
punto decisivo della controversia.
a) Avrebbe errato la Corte di Campobasso, secondo i ricorrenti,

nell’aver riconosciuto l’esistenza di una servitù di

passaggio

a

carico

del

proprio

fondo,

nonostante

l’inesistenza di segni visibili e non equivoci e nonostante

La

la situazione di incertezza ed ambiguità tra la proprietà dei
ricorrenti e quella del Comune, quest’ultima confinante anche
con la proprietà di Zaccardi. Specifica il ricorrente che la
Corte di merito dopo aver rilevato
causa confinava con

che il terreno per cui è

terreno comunale,

che la striscia di

proprietà comunale non era divisa in alcun modo da quella che

si assumeva di proprietà privata, avrebbe tratto la conclusione che il passaggio non avveniva esclusivamente nella
striscia comunale ma anche sulla proprietà Natarelli e che
restava priva di fondamento
prova

in

ordine

anche la tesi della mancanza di

all’apparenza

l’intera striscia di terreno

della

servitù

atteso

che

(comprensiva della parte comu-

nale che di quella privata) che collegava la strada comunale
con i depositi Aaccardi era del tutto evidente e visibile.
..

Epperò, sLanLe la siLuazione dei luoghi, secondo i ricorrenti,

.

i 3acceLdi ayrebbeLo

paesaggio

la dc-àà-.

dovuto pLuvate,

ctraàina,

11011

ll

yelieLiuu

che petrebbe anche eer,_

sola r-p,P-2,la di pzopretà comunale, ma, di aver esercitato in
via stabile

P

pprmanpntP il pngspqRn ad usur

‘ npm prnprio

sul suolo di Qlwrietà dei ricorrenti individuata nella sua
esatta consistenza ed ubicazione.
b)

Secondo

i

ricorrenti,

la

Corte

pur

avendo

affermato

l’inesistenza di segni visibili che delimitassero il confine
tra proprietà comunale e proprietà dei ricorrenti avrebbe
omesso di considerare che tale situazione determinava una
obiettiva

..

incertezza circa l’estensione

e le modalità di

//11k7

esercizio della servitù invocata dai, convenuti sia pure in
via di mera eccezione.
,
1.1.= Entrambi i motivi (primo e quarto) sono infondati.
La motivazione posta a sostegno della decisione assunta dalla
Corte di Campobasso, oggetto del presente ricorso, in verità,
è più ampia e più articolata rispetto a quanto riferisce il
l)

che nella

realtà non esisteva oltre le corti degli appellanti e degli
appellati una striscia di terreno della larghezza di due metri di proprietà comunale, così come asserivamo gli originari
attori, attuali ricorrenti; 2) che la striscia di proprietà
comunale non era divisa in alcun modo da quella che si assumeva di proprietà privata, 3) che

i rilievi totogratíci al-

legate alle due perizie acquisite al giudizio, mostravano che
.

la sLriscia di proprieLà comunale solo in alcuni punti /aggiungeva la laL yheL é
proprietà

di due-Itte-tri—c-clie avalizaliclo verm la

Zaccardi tale larghezza

si riduceva fertemente,

sicché risultava inevitabile l’invasione di parte-del terreno
di prnprietà di enningi

ZatrPllj

RagnanA;

4)

che, senza il

passaggio in questione il fondo degli Zaccardi sarebbe _rimasto totalmente intercluso come era reso palese dagli stessi
rilievi effettuati dai consulenti di parte avversa; 5) che i
testi avevano fatto riferimento all’intera striscia di terreno posta tra i fabbricati ed il bosco ed in particolare alla
proprietà Natarelli;

6)

che l’intera striscia del terreno

comprensiva della parte comunale e di quella privata,

che

ricorrente. La Corte di merito ha accertato:

collegava la strada comunale con i depositi Zaccardi, era del
tutto evidente e visibile delimitata da un lato dai tronchi
del bosco comunale e dall’altro dalle facciate degli edifici
così da costituire in tutta evidenza una strada su cui passare per raggiungere i depositi Zaccardi. 7) che gli Zaccardi
attraversavano la proprietà dei coniugi Natarelli Fagnani per

ed, infine, che era emersa con tutta evidenza che gli Zaccardi

raggiungevano le rimesse di cui si dice oltre che a piedi

con mezzi meccanici.
E’ del tutto evidente, pertanto, che la Corte di Campobasso abbia identificato,

nella situazione reale, tutti gli

elementi necessari per l’accoglimento dell’eccezione di usucapione degli zaccardi e cioè: 1) l’indicazione del tondo do.

IrdnanLe e di quello se/venLe,
tuelrti

il

uk.Artentrta

dell

21 il peso e l’uLiliLà cosLi5’ei vitti,

3-)

la

detelluli iciL ione

doll’estensonc c -delle modalità eli esercizio della stessa,
4)

la presenza di segni visibili e di opere -permanenti,

obiPttivamente destinati

al

sun _earct7inl;

5_)

il

posReqso

continuato per oltre vent’anni.
2.= Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione,

sotto ulteriori profili degli artt.

1697,

1027,

1031,

1061, 1158 cc. Violazione dell’art. 112 qpc. Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo
della controversia,
qpc.

in relazione all’art.

360 punti 3 e 5

Secondo i ricorrenti, la Corte di merito, avrebbe del

raggiungere i propri depositi da circa trentacinque anni; 8)

tutto omesso di considerare che controparte doveva provare
l’asserita “apparenza” della servitù
proprietà dei ricorrenti)

(sempre sul suolo di

per tutto il ventennio necessario

ad usucapire. Al riguardo specifica il ricorrente, la sentenza è carente di motivazione in quanto le fotografie risalgono
solo al 1996 e al 2001.

Premessi e ribaditi i principi,

più volte affermati dalla

giurisprudenza di questa Corte,

secondo i quali l’acquisto

2.1= Anche questo motivo è infondato.

per usucapione della servitù apparente, la sola possibile, ai
sensi dell’art. 1061 c.c. presuppone, oltre all’esercizio del
corrispondente possesso, che le opere visibili e permanenti
oolettivamente •estinate a ta e esercizio siano esistite e.
abbiano avuto tale destinazione per tutto il tempo necessario
.15

O

.1,

I

“‘”

o.

4: –

.019

o

o.

.

o

ov.

II

.•

CC.

M.

•I timo

.

m”

ciell_v.i_s-1-b-l-lità,—1-332.alaenza.

‘m

-cle-ve_

rilevarsi che nel caso in esame, come afferma la Corte di merito, la visibilità, la permanenza e la specifica destinazione del passaggio di cui si dice erano stati provati.
Intanto, la Corte di merito ha avuto modo di chiarire espressamente che l’apparenza della servitù era stata provata considerato che come emergeva dai rilievi fotografici l’intera

.

,

[ striscia ol terreno

comprensiva aella parte comunale cne di I

quella privata) che collegava la strada comunale con i depositi Zaccardi era del tutto evidente e visibile delimitata da
un lato dai tronchi del bosco comunale

e dall’altro dalle

facciate degli edifici così da costituire in tutta evidenza
una strada su cui passare per raggiungere i depositi
altresì,

che la strada di

cui si è appena detto era l’unico sentiero possibile che consentiva a Zaccardi di raggiungere, dalla strada comunale, i
propri depositi, cioè,

il proprio fondo, senza quel sentieri

il fondo Zaccardi sarebbe stato intercluso.. Pertanto, quella
strada o non è mai esistita –il che non è-

o non poteva che

esistere sin dal primo atto della relativa servitù,

nella

condizione in cui è stata descritta e cioe così come tienimiLaLd dai

Lronchi del bosco e dalla faccidld degli edifici

(altro spazio o aItLo teLLello lioll ve ne eLa). Ed è quebtd la
ragione

per

la

€19cuIc

la

Certe

di

merito

raccoglimento dell’eccezione di usucapione

ha
(pag.

confermato
10 della

senten7a impuginal
3,= Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la violazione
degli artt. 1051 e 1061 cc. Violazione dell’art. 112 cpc. Motivazione illogica e contraddittoria su un punto decisivo
della controversia. Avrebbe errato la Corte di Campobasso,
secondo i ricorrenti nell’aver sottolineato che senza il passaggio in questione,

il fondo degli Zaccardi resterebbe to-

talmente intercluso, come è reso palese dagli stessi rilievi

Zaccardi. Emerge dalla sentenza,

dello

ettettuati dai consulenti di parte avversa. Epperò trattavasi
_

di questione che esulava totalmente dal tema decidendum, in
quanto controparte non aveva
una

servitù

coattiva

mai invocato la costituzione di

ex art.

1051

cod.

civ.

E

di

più,

l’affermazione della Corte sarebbe in palese contraddizione
con il rilievo che la stradina per accedere alla proprietà

di proprietà

dei

ricorrenti.

In mancanza

di prova

circa

l’esatto confine tra le due proprietà (pubblica e privata) è
totalmente illogica l’affermazione che la proprietà dei convenuti sarebbe interclusa.
3.1.=

Il

motivo

e

inammissibile

considerato

che

censura

un’argomentazione della sentenza impugnata svolta “ad ab
dantiam
,

e,

pertanto,

non costituente 1

della medesima. E’ giusLo osservare che

ratio decidendi un affermazione con-

tenute nella sentenza di appello, che non abbia bpiegato a

cuna influenza -sul disigositivo della st-oea, owendo imo
duttiva di effetti gluridici, non può essere oggetto di ricorso per cassa7ionp, per difpttn di intprpsse

3_,_1.3

_u_stoancheQzvare che l’affermazione della

Corte di cui si dice non è neppure in contraddizione con il
rilievo che la stradina per accedere alla proprietà dei convenuti fosse formata sia da terreno comunale sia dal suolo di
proprietà dei ricorrenti, considerato che la corte di merito
ha chiarito che la pretesa striscia comunale non era facilmente praticabile atteso che confinava direttamente con il

dei convenuti è formata sia da terreno comunale sia dal suolo

bosco e che, il lato del bosco era in forte discesa,

sicché

il transito dei mezzi meccanici lungo il confine con il bosco
verrebbe ostacolato sia dalla presenza degli alberi e sia dal
pericolo di scivolamento nella scarpata. Pertanto, evidenzia va la Corte, per consentire il transito dei mezzi meccanici
era necessario occupare altra parte di terreno e in definiti-

tra le

facciate degli edifici delle parti e la striscia di

terreno che apparteneva al Comune. Questa situazione, rendeva
irrilevante identificare il confine tra la proprietà comunale
e la proprietà privata perché, comunque, quale che fosse quel
confine, il passaggio occupava tutta la striscia che partiva
dalle facciate degli edifici tino al confine del bosco, ovve ro tutto il terreno, più o meno ampio di proprieta dei coniu•
:

gi NaLarelli Fagnani, ma

alli° terreno non vi era.

In definitive, il ricokao ve rigettato.

Non ouuulie ptuvvede-

.

re al rcijel – – o àelle spcee considerato che Z
r”j199
in q’ ‘e

Nir- e

•-•

fase,

e

.9.c,–

ardi Era&

FercLido regolarmente intimati,

non ha svnitn_aIruna attività

giodi7L-aLe

POM
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso nella Camera di Consiglio della II Sezione Civile
della Corte Suprema di Cassazione il 29 novembre 2012
Il Consigliere relatore

41/1-AAn.44)j1;‘

va era necessario occupare la striscia di terreno che restava

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