Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4421 del 21/02/2013
Civile Sent. Sez. 2 Num. 4421 Anno 2013
Presidente: FELICETTI FRANCESCO
Relatore: SCALISI ANTONINO
SENTENZA
sul ricorso 34404-2006 proposto da:
NATARELLI ETTORE NTRTTR26A05A761P, FAGNANI ANTONIETTA
FGNNNT25S44A761T, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA CIRO MENOTTI 24, presso lo studio dell’avvocato
PERONE LUIGI, rappresentati e difesi dall’avvocato
GUIDA ANTONIO;
– ricorrenti –
2012
2481
contro
ZACCARDI FERDINANDO, ZACCARDI EMANUELE NICOLINO;
– intimati
–
avverso la sentenza n. 281/2005 della CORTE D’APPELLO
Data pubblicazione: 21/02/2013
di CAMPOBASSO, depositata il 19/10/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 29/11/2012 dal Consigliere Dott. ANTONINO
SCALISI;
udito l’Avvocato ALDO PINTO con delega dell’Avvocato
chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
4.
ANTONIO GUIDA, difensore dei ricorrenti che ha
Svolgimento del processo
I
coniugi
Natarelli
Ettore
e
Fagnani
Antonietta,
con atto di citazione del 16 dicembre 1996,
compro-
prietari di un immobile sito in Belmonte del Sannio
citavano in giudizio davanti al Pretore di Isernia,
per
Emanuele
sentire
Nicolino
accertata
e
e
Zaccardi
dichiarata
Ferdinando
l’inesistenza
nel detto terreno di qualsiasi servitù di passaggio
pedonale e/o con mezzi meccanici da parte dei convenuti.
Si
costituivano
Zaccardi
Ferdinando,
cardi
Emanuele
.
via
ad
e
Zac-
i quali eccepivano di avere uti-
lizzato la particella n.
blica
Nicolino
alcune
224 per recarsi dalla pub-
rimesse
attrezzi
di
di
loro
proprieLà ed evidenziavano cbe già nell’onobre del
1976
i
Naterelli
Loniugi
Fagnani
avevcillu
uompillto
dcllc attività di tuTia-ativa di tale seTvitù di paz
saggio .- loro tutelata d-Q.vanti al Pretore di Agnone
Connludpv_ann
pPr
rigpttn
il
accertamento dell’esistenza del
dplla
drumalida
diritto di
con
servitù
in capo ai convenuti.
Il
Tribunale
2003,
cui
è
di
Isernia,
pervenuto
il
con
sentenza
giudizio
della soppressione delle Preture,
manda
attrice
e
anche
la
domanda
in
n.
168
del
conseguenza
rigettava
la do-
riconvenzionale
avanzata dai convenuti e condannava gli attori al
Zaccardi
pagamento delle spese giudiziali.
Avverso questa sentenza,
proponevano appello i co-
niugi Natarelli Fagnani evidenziando come il giudice di primo grado non avesse compreso che la striscia di terreno sita dinnanzi alle proprietà di esappellanti
dimensioni
era
in
realtà
che confinava
una
su un
corte
di
piccole
lato con una corte
si
analoga di proprietà degli appellati e per tutta la
lunghezza
con
un’area
di
proprietà
al confine con il bosco demaniale,
lelamente
ed
in modo
aree edificate.
gli
Zaccardi
continuo
Gli appellanti
potevano
comunale
che segue paral-
ed
.. t. •
•
utilizzare
•
– •
.
e
e
–
• ••
.
.
la
striscia
.•• •
.
.1. -. .
attnavp.rsn
il
–
_e_…
paqsaggio
di
.
…-
•
le
le loro rimesse
•.
. •
.
ininterrotto
facevano notare che
proprietà comunale per raggiungere
–
posta
fandn
lahr
cui
■
causa
—Chie-de-v-an-Q–Pert-a-nt-Q- 1-a—rifarma—delia—sent-enza—impu gnata con raccoglimento della domanda avanzata in
primo grado
/(
Si
ed,
costituivano
in
i
particolare,
Zaccardi,
contestando
eccepivano
che
l’appello
l’appello
era
stato notificato oltre il termine di trenta giorni,
sicché era inammissibile,
insistevano nella domanda
di accertamento in loro favore del diritto di
vitù proponendo appello incidentale,
ser-
che andava di-
.
sattesa
la
ricostruzione
dei
luoghi
operata
dagli
appellanti perché non era vero che la stradina comunale garantisse da sola un comodo accesso ai magazzini degli Zaccardi.
La Corte di Appello di Campobasso,
del
2005,
rigettava
l’appello
confermava la sentenza impugna-
ta
appellanti
condannava
gli
giudiziali
del
grado.
al
A
l’appello principale dei
era ammissibile perché
cosLiLuzionale n.
pagamento
sostegno
decisione la Corte di Campobasso,
mento
iella
all’Uffic4a.le
dentaLe
delle
di
questa
osservava:
coniugi Natarelli
a)
che
Fagnani
giusta sentenza della Corte
477 del 20-02 la noLifica a mezzo
del bervici° poetele deve riteneLbi
.
e
quello incidentale,
spese
•
principale
281
con sentenza n.
conseg-na
eiclratto
giudiziario.
risnitavA
larQpnqtn
B.,-)
che
uompiuta
da
cll mu-
notifi ere
l’appella
tardilLamPnte
inci-
in
quanto
avanzato con La comparsa di costituzione in appello
presentata alla prima udienza di comparizione,
tre
avrebbe
giorni
prima
dovuto
essere
dell’udienza
depositato
di
almeno
comparizione;
menventi
c)
che
senza il passaggio di cui si dice sul fondo di proprietà degli originari attori,
il fondo degli Zac-
cardi resterebbe totalmente intercluso
,
9
)
cassazione
dai coniugi
con
ricorso
quarto
è
di
e
stata
chiesta
Natarelli Ettore e Fagnani Antonietta,
affidato
con
dell’udienza
Zaccardi
nando,
sentenza
a
quattro
contrassegnato
illustrati
cpc..
questa
memoria
collegiale
motivi,
erroneamente
come
cui
il
sesto,
depositata
nell’imminenza
ai
dell’art.
sensi
Emanuele Nicolino e
regolarmente
di
intimati,
in
Zaccardi
questa
378
Ferdi-
fase
non
hanno svolto alcuna attività giudiziale.
Motivi della decisione
1.= Si evidenzia in via preliminare che i motivi uno e quattro, per l’innegabile connessione che esiste tra gli stessi,
vanno esaminati congiuntamente.
2.= I coniugi Natarelli e tagnani lamentano: a) con il primo
.
moLivo la violazione degli aLLL. 2-697, 1027, 17031, I061, 1158
cc.
iulazione de]’aiL.
112 cpc.
Omessa,
insufficiente o
contraddittoria itotivazienc su un punto decisive della con
tr-oversia, in relazione all’art. 360 punti 3 e 5 cpc. bg con
il quarto motivo (nontrqspgnato Prnmeamentp rnme sesta) la
violazione dell’art. 1065 cc. in relazione all’art.
1067 cc.
Cmessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su altro
punto decisivo della controversia.
a) Avrebbe errato la Corte di Campobasso, secondo i ricorrenti,
nell’aver riconosciuto l’esistenza di una servitù di
passaggio
a
carico
del
proprio
fondo,
nonostante
l’inesistenza di segni visibili e non equivoci e nonostante
La
la situazione di incertezza ed ambiguità tra la proprietà dei
ricorrenti e quella del Comune, quest’ultima confinante anche
con la proprietà di Zaccardi. Specifica il ricorrente che la
Corte di merito dopo aver rilevato
causa confinava con
che il terreno per cui è
terreno comunale,
che la striscia di
proprietà comunale non era divisa in alcun modo da quella che
si assumeva di proprietà privata, avrebbe tratto la conclusione che il passaggio non avveniva esclusivamente nella
striscia comunale ma anche sulla proprietà Natarelli e che
restava priva di fondamento
prova
in
ordine
anche la tesi della mancanza di
all’apparenza
l’intera striscia di terreno
della
servitù
atteso
che
(comprensiva della parte comu-
nale che di quella privata) che collegava la strada comunale
con i depositi Aaccardi era del tutto evidente e visibile.
..
Epperò, sLanLe la siLuazione dei luoghi, secondo i ricorrenti,
.
i 3acceLdi ayrebbeLo
paesaggio
la dc-àà-.
dovuto pLuvate,
ctraàina,
11011
ll
yelieLiuu
che petrebbe anche eer,_
sola r-p,P-2,la di pzopretà comunale, ma, di aver esercitato in
via stabile
P
pprmanpntP il pngspqRn ad usur
‘ npm prnprio
sul suolo di Qlwrietà dei ricorrenti individuata nella sua
esatta consistenza ed ubicazione.
b)
Secondo
i
ricorrenti,
la
Corte
pur
avendo
affermato
l’inesistenza di segni visibili che delimitassero il confine
tra proprietà comunale e proprietà dei ricorrenti avrebbe
omesso di considerare che tale situazione determinava una
obiettiva
..
incertezza circa l’estensione
e le modalità di
//11k7
esercizio della servitù invocata dai, convenuti sia pure in
via di mera eccezione.
,
1.1.= Entrambi i motivi (primo e quarto) sono infondati.
La motivazione posta a sostegno della decisione assunta dalla
Corte di Campobasso, oggetto del presente ricorso, in verità,
è più ampia e più articolata rispetto a quanto riferisce il
l)
che nella
realtà non esisteva oltre le corti degli appellanti e degli
appellati una striscia di terreno della larghezza di due metri di proprietà comunale, così come asserivamo gli originari
attori, attuali ricorrenti; 2) che la striscia di proprietà
comunale non era divisa in alcun modo da quella che si assumeva di proprietà privata, 3) che
i rilievi totogratíci al-
legate alle due perizie acquisite al giudizio, mostravano che
.
la sLriscia di proprieLà comunale solo in alcuni punti /aggiungeva la laL yheL é
proprietà
di due-Itte-tri—c-clie avalizaliclo verm la
Zaccardi tale larghezza
si riduceva fertemente,
sicché risultava inevitabile l’invasione di parte-del terreno
di prnprietà di enningi
ZatrPllj
RagnanA;
4)
che, senza il
passaggio in questione il fondo degli Zaccardi sarebbe _rimasto totalmente intercluso come era reso palese dagli stessi
rilievi effettuati dai consulenti di parte avversa; 5) che i
testi avevano fatto riferimento all’intera striscia di terreno posta tra i fabbricati ed il bosco ed in particolare alla
proprietà Natarelli;
6)
che l’intera striscia del terreno
comprensiva della parte comunale e di quella privata,
che
ricorrente. La Corte di merito ha accertato:
collegava la strada comunale con i depositi Zaccardi, era del
tutto evidente e visibile delimitata da un lato dai tronchi
del bosco comunale e dall’altro dalle facciate degli edifici
così da costituire in tutta evidenza una strada su cui passare per raggiungere i depositi Zaccardi. 7) che gli Zaccardi
attraversavano la proprietà dei coniugi Natarelli Fagnani per
ed, infine, che era emersa con tutta evidenza che gli Zaccardi
raggiungevano le rimesse di cui si dice oltre che a piedi
con mezzi meccanici.
E’ del tutto evidente, pertanto, che la Corte di Campobasso abbia identificato,
nella situazione reale, tutti gli
elementi necessari per l’accoglimento dell’eccezione di usucapione degli zaccardi e cioè: 1) l’indicazione del tondo do.
IrdnanLe e di quello se/venLe,
tuelrti
il
uk.Artentrta
dell
21 il peso e l’uLiliLà cosLi5’ei vitti,
3-)
la
detelluli iciL ione
doll’estensonc c -delle modalità eli esercizio della stessa,
4)
la presenza di segni visibili e di opere -permanenti,
obiPttivamente destinati
al
sun _earct7inl;
5_)
il
posReqso
continuato per oltre vent’anni.
2.= Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione,
sotto ulteriori profili degli artt.
1697,
1027,
1031,
1061, 1158 cc. Violazione dell’art. 112 qpc. Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo
della controversia,
qpc.
in relazione all’art.
360 punti 3 e 5
Secondo i ricorrenti, la Corte di merito, avrebbe del
raggiungere i propri depositi da circa trentacinque anni; 8)
tutto omesso di considerare che controparte doveva provare
l’asserita “apparenza” della servitù
proprietà dei ricorrenti)
(sempre sul suolo di
per tutto il ventennio necessario
ad usucapire. Al riguardo specifica il ricorrente, la sentenza è carente di motivazione in quanto le fotografie risalgono
solo al 1996 e al 2001.
Premessi e ribaditi i principi,
più volte affermati dalla
giurisprudenza di questa Corte,
secondo i quali l’acquisto
2.1= Anche questo motivo è infondato.
per usucapione della servitù apparente, la sola possibile, ai
sensi dell’art. 1061 c.c. presuppone, oltre all’esercizio del
corrispondente possesso, che le opere visibili e permanenti
oolettivamente •estinate a ta e esercizio siano esistite e.
abbiano avuto tale destinazione per tutto il tempo necessario
.15
O
•
.1,
I
•
“‘”
•
o.
•
4: –
•
.019
o
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.
o
ov.
II
.•
•
CC.
–
•
•
•
M.
•I timo
.
—
‘
•
m”
•
ciell_v.i_s-1-b-l-lità,—1-332.alaenza.
‘m
-cle-ve_
rilevarsi che nel caso in esame, come afferma la Corte di merito, la visibilità, la permanenza e la specifica destinazione del passaggio di cui si dice erano stati provati.
Intanto, la Corte di merito ha avuto modo di chiarire espressamente che l’apparenza della servitù era stata provata considerato che come emergeva dai rilievi fotografici l’intera
.
,
[ striscia ol terreno
comprensiva aella parte comunale cne di I
quella privata) che collegava la strada comunale con i depositi Zaccardi era del tutto evidente e visibile delimitata da
un lato dai tronchi del bosco comunale
e dall’altro dalle
facciate degli edifici così da costituire in tutta evidenza
una strada su cui passare per raggiungere i depositi
altresì,
che la strada di
cui si è appena detto era l’unico sentiero possibile che consentiva a Zaccardi di raggiungere, dalla strada comunale, i
propri depositi, cioè,
il proprio fondo, senza quel sentieri
il fondo Zaccardi sarebbe stato intercluso.. Pertanto, quella
strada o non è mai esistita –il che non è-
o non poteva che
esistere sin dal primo atto della relativa servitù,
nella
condizione in cui è stata descritta e cioe così come tienimiLaLd dai
•
Lronchi del bosco e dalla faccidld degli edifici
(altro spazio o aItLo teLLello lioll ve ne eLa). Ed è quebtd la
ragione
per
la
€19cuIc
la
Certe
di
merito
raccoglimento dell’eccezione di usucapione
ha
(pag.
confermato
10 della
senten7a impuginal
3,= Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la violazione
degli artt. 1051 e 1061 cc. Violazione dell’art. 112 cpc. Motivazione illogica e contraddittoria su un punto decisivo
della controversia. Avrebbe errato la Corte di Campobasso,
secondo i ricorrenti nell’aver sottolineato che senza il passaggio in questione,
il fondo degli Zaccardi resterebbe to-
talmente intercluso, come è reso palese dagli stessi rilievi
•
Zaccardi. Emerge dalla sentenza,
dello
ettettuati dai consulenti di parte avversa. Epperò trattavasi
_
di questione che esulava totalmente dal tema decidendum, in
quanto controparte non aveva
una
servitù
coattiva
mai invocato la costituzione di
ex art.
1051
cod.
civ.
E
di
più,
l’affermazione della Corte sarebbe in palese contraddizione
con il rilievo che la stradina per accedere alla proprietà
di proprietà
dei
ricorrenti.
In mancanza
di prova
circa
l’esatto confine tra le due proprietà (pubblica e privata) è
totalmente illogica l’affermazione che la proprietà dei convenuti sarebbe interclusa.
3.1.=
Il
motivo
e
inammissibile
considerato
che
censura
un’argomentazione della sentenza impugnata svolta “ad ab
dantiam
,
e,
pertanto,
non costituente 1
della medesima. E’ giusLo osservare che
–
ratio decidendi un affermazione con-
tenute nella sentenza di appello, che non abbia bpiegato a
cuna influenza -sul disigositivo della st-oea, owendo imo
duttiva di effetti gluridici, non può essere oggetto di ricorso per cassa7ionp, per difpttn di intprpsse
3_,_1.3
_u_stoancheQzvare che l’affermazione della
Corte di cui si dice non è neppure in contraddizione con il
rilievo che la stradina per accedere alla proprietà dei convenuti fosse formata sia da terreno comunale sia dal suolo di
proprietà dei ricorrenti, considerato che la corte di merito
ha chiarito che la pretesa striscia comunale non era facilmente praticabile atteso che confinava direttamente con il
dei convenuti è formata sia da terreno comunale sia dal suolo
bosco e che, il lato del bosco era in forte discesa,
•
‘
sicché
il transito dei mezzi meccanici lungo il confine con il bosco
verrebbe ostacolato sia dalla presenza degli alberi e sia dal
pericolo di scivolamento nella scarpata. Pertanto, evidenzia va la Corte, per consentire il transito dei mezzi meccanici
era necessario occupare altra parte di terreno e in definiti-
tra le
facciate degli edifici delle parti e la striscia di
terreno che apparteneva al Comune. Questa situazione, rendeva
irrilevante identificare il confine tra la proprietà comunale
e la proprietà privata perché, comunque, quale che fosse quel
confine, il passaggio occupava tutta la striscia che partiva
dalle facciate degli edifici tino al confine del bosco, ovve ro tutto il terreno, più o meno ampio di proprieta dei coniu•
:
gi NaLarelli Fagnani, ma
alli° terreno non vi era.
In definitive, il ricokao ve rigettato.
Non ouuulie ptuvvede-
.
re al rcijel – – o àelle spcee considerato che Z
r”j199
in q’ ‘e
Nir- e
•-•
fase,
e
.9.c,–
‘
ardi Era&
FercLido regolarmente intimati,
non ha svnitn_aIruna attività
giodi7L-aLe
POM
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso nella Camera di Consiglio della II Sezione Civile
della Corte Suprema di Cassazione il 29 novembre 2012
Il Consigliere relatore
41/1-AAn.44)j1;‘
va era necessario occupare la striscia di terreno che restava