Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4421 del 20/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 20/02/2020, (ud. 27/06/2019, dep. 20/02/2020), n.4421

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10723-2014 proposto da:

CERC COSTRUZIONI EDILIZIE RIONE CARITA’ SPA, elettivamente

domiciliata in ROMA VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio

dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati GIUSEPPE ZIZZO, MARIA SONIA VULCANO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 423/2013 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 13/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/06/2019 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. FRANCESCO SALZANO che ha

chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza n. 423/32/13, depositata il 13 dicembre 2013, non notificata, la Commissione tributaria regionale (CTR) della Campania accolse l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della dalla C.E.R.C. Costruzioni Edilizie Rione Carità S.p.A., avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale (CTP) di Napoli, che aveva invece accolto il ricorso proposto dalla società avverso avviso di accertamento per IRES, IVA ed IRAP per l’anno 2004.

L’accertamento traeva origine da verifica svolta dalla Guardia di Finanza presso la società, iniziata il 3 aprile 2007, protrattasi sino al 31 maggio 2007, come da relativo processo verbale di constatazione, e ripresa in data 11 giugno 2007 con la redazione di nuovo processo verbale di constatazione, dopo che in data 7 giugno 2007 la contribuente aveva presentato dichiarazione integrativa per l’anno accertato ai fini IRES, elevando il risultato civilistico d’esercizio da una perdita dichiarata di Euro 345.609,00 ad un utile di Euro 1.239.391,00, nonchè, ai fini fiscali, apportando una variazione in aumento di Euro 317.000,00 per mezzo di dichiarazione, nella misura di un quinto, per l’annualità in questione, di una plusvalenza da cessione di immobili indicati come strumentali, omessa nell’originaria dichiarazione.

Avverso la sentenza della CTR la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Il P.G. ha depositato nei termini proprie conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.

Parte ricorrente ha depositato memoria, contenente dichiarazione di rinuncia al giudizio, avendo la ricorrente avanzato nei termini domanda di definizione agevolata della lite ai sensi del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6, convertito, con modificazioni, nella L. 1 dicembre 2016, n. 225, versando gli importi dovuti per detta causale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio in conseguenza della rinuncia al giudizio da parte della ricorrente, controfirmata dall’Avvocatura dello Stato, con contestuale declaratoria di cessata materia del contendere, ai sensi della succitata disposizione di legge, avendo la ricorrente comprovato di avere provveduto al pagamento integrale dell’importo determinato al fine della definizione agevolata della controversia.

2. Nulla va tuttavia statuito in ordine alle spese, in ragione del fatto che il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente (cfr. Cass. sez. 6, ord. 3 ottobre 2018, n. 24083).

3. Non ricorrono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (cfr., tra le altre, Cass. sez. 6-5, ord. 7 giugno 2018, n. 14782).

PQM

Dichiara l’estinzione del giudizio e cessata la materia del contendere ai sensi del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6, convertito, con modificazioni, nella L. 1 dicembre 2016, n. 225.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2020

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