Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4420 del 25/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4420 Anno 2014
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: ACIERNO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 21505-2011 proposto da:
FIORINI GABRIELE FRNGRL59A27E897K, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio
dell’avvocato STORACE FRANCESCO, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato GOLA GIAMPIERO giusta procura in calce
al ricorso;

– ricorrente contro
POZZA SILVANA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
NOMENTANA 257, presso lo studio dell’avvocato DOSI
GIANFRANCO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
VENTURI VINCENZO giusta procura speciale in calce al
controricorso;

– contr4ricorrente –

Data pubblicazione: 25/02/2014

contro
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA CORTE D’APPELLO DI BRESCIA;

– intimato –

BRESCIA del 20/05/2011, depositata il 30/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO;
udito l’Avvocato Gola Giampiero difensore del ricorrente che si
riporta agli scritti.

Ric. 2011 n. 21505 sez. M1 – ud. 14-01-2014
-2-

avverso la sentenza n. 642/2011 della CORTE D’APPELLO di

Rilevato che è stata depositata la seguente relazione ex art. 380 bis cod. proc. eìv. in
ordine al procedimento civile iscritto al R.G. 21505 del 2011;

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il Fiorini, affidandosi a tre
motivi. Ha resistito con controricorso la Pozza.
Nel primo motivo è stato dedotto il vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 cod. proc.
civ. in ordine alla statuizione relativa all’addebito. Il giudice di secondo grado,
secondo il ricorrente non avrebbe rigorosamente dimostrato la violazione del dovere
di fedeltà ad esso ascritta, in quanto gli elementi probatori posti a base della
circostanza (il biglietto e le foto in cassaforte) erano del tutto equivoci, mentre i
riscontri probatori non avevano determinato alcun apporto. Anche l’affermazione
secondo la quale il ricorrente conviverebbe con una donna rumena è rimasta priva di
riscontri probatori, in quanto smentita dal certificato di residenza attestante la
coabitazione con il figlio del ricorrente nonché dalla deposizione testimoniale di
Fabio Fiorini, figlio delle parti:
Nel secondo motivo viene dedotto il vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 cod. proc.
civ. in ordine all’aumento del contributo al mantenimento della propria moglie
Silvana Pozza in quanto fondato su una non corretta comparazione dei redditi e del
patrimonio delle parti. In particolare, rileva il ricorrente, che la superiorità reddituale
non contestata non giustifica un aumento così rilevante da creare un’ingiustificata
sproporzione tra le due situazioni economico-patrimoniali ed inoltre, contesta
l’esistenza dei fuori busta retributivi, trattandosi di liberalità provenienti dai suoi
familiari, aggiungendo che in sede di deposizione testimoniale, il proprio datore di
lavoro aveva espressamente negato tale circostanza.
Nel terzo motivo viene dedotto il vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 in ordine alla
statuizione relativa alla condanna all’integrale pagamento delle spese processuali a
carico del Fiorini. La statuizione è stata assunta senza tenere conto del corretto e
collaborativo comportamento processuale del Fiorini.
I tre motivi sono manifestamente infondati. In ordine ai primi due deve osservarsi che
le censure mirano a richiedere in sede di giudizio di legittimità una diversa
valutazione analitica, sintetica e comparativa degli elementi di fatto posti a base della
decisione impugnata, volendo sostituire all’incensurabile giudizio di merito espresso,
con motivazione esauriente ed adeguata nella sentenza impugnata, la diversa lettura
ed interpretazione prospettata dal ricorrente, senza peraltro evidenziare significative
omissioni o lacune probatorie. Al riguardo, infatti, sia sull’addebito sia
sull’incremento reddituale determinato dai c.d. “fuori busta” nei motivi di ricorso ci si
limita a trarre dai medesimi elementi diverse conseguenze, salvo il diverso valore
probatorio attribuito alle deposizioni testimoniali del figlio delle parti e del datore del
lavoro del ricorrente, ritenute con valutazione incensurabile alla luce del complessivo
quadro indiziario, prive di attendibilità. Deve ricordarsi il consolidato orientamento di

“Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Brescia, in riforma della pronuncia
di primo grado ha dichiarato la separazione personale tra Gabriele Fiorini e Silvana
Pozza con addebito al Fiorini e ha posto a carico di quest’ultimo l’importo di E 1000
mensili a titolo di contributo per il mantenimento della Pozza, con condanna alle
spese del doppio grado.

Quanto al terzo motivo la conclusione è identica, in quanto la Corte ha applicato il
principio normativo della soccombenza esclusiva e prevalente con un giudizio
globale, soccorrendo altri criteri atipici quale quello genericamente indicato come il
comportamento processuale della parte, solo quando il principale non sia chiaramente
adottabile.
In conclusione, ove si condividano i predetti rilievi, il ricorso deve essere respinto.”
Ritenuto che il Collegio aderisce senza rilievi alla relazione e che deve essere
applicato il principio di soccombenza in ordine alle spese di lite;
P.Q.M.
La Corte,
rigetta il ricorso, condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del presente
procedimento liquidate in favore del controricorrente in euro 3000 per compensi, e
euro 200 per esborsi oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 gennaio 2014.

questa Corte, secondo il quale: “// vizio di omessa o insufficiente motivazione,
deducibile in sede di legittimità ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., sussiste solo se nel
ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il
mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può invece
consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello
preteso dalla parte, perché la citata norma non conferisce alla Corte di legittimità il
potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare,
sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione
fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio
convincimento e, a tale scopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la
concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a
dimostrare i fatti in discussione” (Cass. 6288 del 2011).

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