Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4420 del 24/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 24/02/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 24/02/2010), n.4420

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– ricorrente –

contro

Banca di Credito Cooperativo di Fisciano, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via

Sicilia 66, presso l’avv. prof. Fantozzi Augusto e dagli avv.ti

Tieghi Roberto e Francesco Giuliani, che la rappresenta e difende,

giusta procura speciale del 28 luglio 2008;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania (Napoli – Sez. staccata di Salerno), Sez. 12, n. 100/12/06

del 3 febbraio 2006, depositata il 5 luglio 2006, notificata il 14

luglio 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

21 gennaio 2010 dal Relatore Cons. Dott. BOTTA Raffaele;

Udito l’avv. Esposito per delega per la Società controricorrente;

Lette le conclusioni scritte del P.G., che ha chiesto l’accoglimento

del ricorso per manifesta fondatezza.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letto il ricorso che concerne una controversia relativa all’applicabilità delle ritenute operate su crediti di imposta nei confronti di soggetti esenti da IRPEG, ricorso accolto in primo e in secondo grado;

Preso atto che la parte intimata non si è costituita, limitandosi a depositare in atti una procura non notarile ai propri difensori;

Visto l’istanza, con la quale l’istituto di Credito chiede che la causa sia rimessa alla pubblica udienza per l’esistenza di un contrasto di giurisprudenza;

Visto che il ricorso poggia su quattro motivi:

1) difetto di motivazione;

2) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53;

3) omessa pronuncia;

4) violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 26, comma 4, in relazione alla L. n. 907 del 1977, art. 12 e vizio di motivazione;

Ritenuto che il ricorso sia manifestamente fondato:

a) quanto ai primi tre motivi esaminabili congiuntamente, rilevandosi errata l’affermazione del giudice di merito circa il difetto di specificità dei motivi di appello sulla base del principio espresso da questa Corte di Cassazione secondo cui la riproposizione al giudice di appello delle argomentazioni disattese dal primo giudice è ammissibile ed idonea ai fini della specificità dei motivi, e mancando qualsiasi motivazione in ordine alle ragioni per le quali si sia confermata la sentenza di prime cure con una sostanziale omissione di pronuncia sugli argomenti addotti dalla parte appellante;

b) quanto al quarto motivo per le ragioni espresse dalla sentenza n. 23858 del 2007 pronunciata da questa Sezione della Corte in causa analoga tra le stesse parti che ha ritenuto compresi nei soggetti esenti da IRPEG “anche le società cooperative e loro consorzi quante volte le stesse o i loro consorzi destinino i redditi a riserve indivisibili e, nel contempo, escludano la possibilità di distribuirli tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell’ente che all’atto del suo scioglimento”;

Ritenuto che non sussiste un contrasto tra la sentenza n. 23858/07 e la sentenza n. 13572/07 (peraltro entrambi redatte dal medesimo relatore), in quanto quest’ultima concerne una cooperativa di garanzia, società la cui attività, secondo l’indirizzo della Corte (V. ex multis Cass. n. 15831 del 2004), anche se non qualificabile come commerciale è comunque soggetta ad IRPEG a norma del D.P.R. n. 598 del 1973, art. 2, comma 1, lett. a) e b), cui corrisponde nella disciplina successiva, il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87, comma 1, lett. a) e b);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere accolto, e la sentenza impugnata debba essere cassata e che la causa, non essendo necessario alcun ulteriore accertamento di fatto, possa essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso originario della contribuente attesa la natura di imposta e non di acconto della ritenuta IRPEG operata dal sostituto d’imposta sulle somme, chieste a rimborso, corrisposte a tale ente a titolo di interessi, considerato che la percipiente, nell’anno in questione, è risultata comunque esente dal pagamento dell’imposta sul reddito perchè fruente del regime previsto dalla L. n. 904 del 1977, art. 12;

Ritenuto che la formazione dei principi enunciati in epoca successiva alla proposizione del ricorso giustifica la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2010

 

 

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