Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4420 del 23/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4420 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: PICARONI ELISA

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n.25328-2016 R.G. proposto da:
SASSO ANNA, ROCCIA EUPLIO, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA BERSONE n.91, presso lo studio dell’avvocato
GENOVEFFA

PETRUZZIELLO,

rappresentati

e

difesi

dall’avvocato ANTONIO MANNETTA;
– ricorrente contro
RINALDI ANNA MARIA, TOTO DOMENICO;
– intimati per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del
TRIBUNALE di BENEVENTO, depositata il 24/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 05/10/2017 dal Consigliere Dott. ELISA
PICARONI;

Data pubblicazione: 23/02/2018

lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale Alberto Celeste che ha chiesto
che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari
inammissibile il regolamento necessario di competenza, con le
conseguenze di legge.

data 2 aprile 2014 (R.G. n. 1954 del 2014), convennero in
giudizio Anna Maria Rinaldi e Domenico Toto per ottenere il
rilascio di parte del terreno nel cui possesso essi attori erano
stati reimmessi dal Tribunale di Ariano Irpino, con la sentenza
n. 20 del 2013;
che l’adito Tribunale di Benevento, con ordinanza in data
24 ottobre 2016, ha disposto ex art. 295 cod. proc. civ. la
sospensione necessaria del giudizio di rilascio – qualificata
l’azione in termini di rivendica – in considerazione della
pendenza in grado di appello del giudizio avente ad oggetto
l’azione di riscatto agrario (R.G. n. 2179 del 2013), parimenti
di natura reale;
che, rilevata l’identità di parti e di causa petendi e la
diversità di petitum sostanziale tra i due giudizi, il Tribunale ha
ritenuto non applicabili le norme sulla litispendenza né, in
ragione della pendenza dei giudizi in differenti gradi, le norme
sulla continenza, e che pertanto l’esigenza di coordinamento è
garantita dall’applicazione dell’istituto della sospensione del
giudizio che avrebbe dovuto essere attratto;
che avverso detta ordinanza i sigg. Roccia-Sasso hanno
proposto ricorso per regolamento di competenza, con atto
notificato in data 8 novembre 2016;
che gli intimati non hanno svolto difese;

2
Ric. 2016 n. 25328 sez. M2 – ud. 05-10-2017

Ritenuto che Euplio Roccia e Anna Sasso, con citazione in

che il pubblico ministero, nelle conclusioni scritte, ex art.
380-ter cod. proc. civ., ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità
del ricorso per regolamento di competenza;
che in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio i
ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.
che i ricorrenti denunciano l’erronea

applicazione della sospensione necessaria ex art. 295 cod.
proc. civ.;
che i ricorrenti evidenziano, con ampi riferimenti alla
giurisprudenza e alla dottrina, la progressiva riduzione dell’area
di applicazione dell’istituto e richiamano più specificamente il
principio secondo cui, quando tra due giudizi esista rapporto di
pregiudizialità e il giudizio pregiudicante sia stato definito con
sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio
pregiudicato può essere disposta soltanto ai sensi dell’art. 337,
secondo comma, cod. proc. civ.;
che la doglianza è fondata;
che trova applicazione al caso in esame il principio
richiamato dai ricorrenti, che costituisce diritto vivente, in forza
del quale, «Fuori dei casi in cui sia espressamente disposto che
un giudizio debba rimanere sospeso sino a che un altro da cui
dipenda sia definito con decisione passata in giudicato […], la
sospensione del secondo [giudizio] può solo essere pronunziata
sulla base dell’art. 337 c.p.c., comma 2, dal giudice che ritenga
di non poggiarsi sull’autorità della decisione pronunziata nel
primo giudizio» (Cass. Sez. U. 19/06/2012, n. 10027);
che, inoltre, secondo la giurisprudenza di questa Corte
regolatrice (a partire da Cass. 28/07/2005, n. 15794), quando
sia constatata l’erronea applicazione dell’art. 295 cod. proc.
civ., lo scrutinio del ricorso per regolamento di competenza si
deve arrestare per consentire al giudice del merito di tornare a
3
Ric. 2016 n. 25328 sez. M2 – ud. 05-10-2017

__

Considerato

valutare se la sospensione possa o non essere ordinata in base
ai presupposti indicati dall’art. 337, secondo comma, cod. proc.
civ., spettando solo al predetto giudice di valutare se
riconoscere o non l’autorità della diversa sentenza a tale scopo
fatta valere nella causa pendente davanti a sé (così, ancora,

che, pertanto, l’ordinanza oggetto del presente ricorso
deve essere annullata, con conseguente rimessione delle parti
dinanzi al Tribunale di Benevento, che regolerà anche le spese
del presente giudizio.
PER QUESTI MOTIVI

La Corte annulla l’ordinanza di sospensione del processo
e rimette le parti dinanzi al Tribunale di Benevento, anche per
le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-II
Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 5 ottobre
2017.
Il Presidente

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Cass. Sez. U. n. 10027 del 2012);

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