Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4420 del 21/02/2017


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Cassazione civile, sez. II, 21/02/2017, (ud. 13/12/2016, dep.21/02/2017),  n. 4420

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FEDELI Guido – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10643-2013 proposto da:

EDILMASTER DI D.D. & C SAS 01395891219,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA ADRIANA 15, presso lo

studio dell’avvocato CLAUDIO DI PIETROPAOLO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 91,

presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO, rappresentato e

difeso dall’avvocato FLAVIO CAMILLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 134/2012 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 30/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/12/2016 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito l’Avvocato DI PIETROPAOLO Claudio, difensore del ricorrente che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato CAMILLI Flavio, difensore del resistente che ha

chiesto l’accoglimento degli scritti difensivi in atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata in data 18.04.2001, la Edilmaster di D.D. e C. S.a.s. conveniva davanti al Tribunale di Perugia – Sezione distaccata di Foligno M.G., quale titolare dell’omonima impresa edile, per sentirlo condannare al pagamento della somma di vecchie Lire 161.197.698, oltre iva, a titolo di corrispettivo residuo dovuto per i lavori eseguiti per conto del M.. Al riguardo, rilevava: che con i propri operai aveva effettuato lavori edili dal maggio 1999 al gennaio 2000 presso cinque cantieri del M. per un totale di oltre 8.000 ore lavorative; che aveva, pertanto, diritto ad un corrispettivo di Lire 324.000.000, tenuto conto del costo orario della mano d’opera in vigore dall’1.06.1999 presso la provincia di Perugia; che era stato versato dal M. a tale titolo un importo complessivo di Lire 162.802.302. Si costituiva M.G., il quale si opponeva alla domanda avversaria e, in proposito, precisava: che aveva pagato la somma complessiva di vecchie Lire 207.000.000 a totale saldo di quanto dovuto ad Edilmaster; che ciò risultava dalla scrittura del (OMISSIS), sottoscritta da entrambe le parti, avente valore di quietanza liberatoria; che, infatti, da tale scrittura si evinceva la volontà di entrambe le parti di definire con il versamento di quell’importo ogni rapporto pendente. Chiedeva, per l’effetto, il rigetto della domanda avversaria e spiegava domanda riconvenzionale con la quale chiedeva che parte attrice fosse condannata al pagamento della somma di Lire 8.000.000 a titolo di spese sostenute per l’eliminazione delle difformità e dei vizi dei lavori eseguiti da Edilmaster su uno dei cantieri in cui i suoi operai avevano lavorato. All’esito dell’istruttoria, il Tribunale adito, con sentenza n. 61/2009, rigettava sia la domanda principale, sia la domanda riconvenzionale. In merito, evidenziava che, dalla scrittura privata del (OMISSIS), risultava il versamento della somma di Lire 207.000.000 e che essa aveva valore di quietanza liberatoria, non essendo stata mai contestata o disconosciuta, mentre non era stato provato il fondamento della riconvenzionale proposta.

Avverso tale sentenza, interponeva appello davanti alla Corte d’Appello di Perugia la Edilmaster con citazione notificata in data 18.06.2009, con la quale si deduceva: che la scrittura del (OMISSIS) non aveva valore di quietanza liberatoria e non dimostrava affatto che il M. avesse corrisposto l’intero debito maturato a suo carico per la causale indicata; che l’assunto del ctu, secondo cui non si potevano calcolare in base alle buste paga le ore effettivamente lavorate dalle maestranze di Edilmaster, era errato; che non si era tenuta in considerazione la lettera del 18.01.2000, le cui risultanze escludevano che la precedente scrittura del (OMISSIS) avesse valore di quietanza liberatoria; che era ingiusta la condanna alle spese di lite poichè anche la domanda riconvenzionale era stata reietta. Si costituiva M.G., il quale chiedeva il rigetto dell’impugnazione.

Con sentenza n. 134/2012, depositata il 30.03.2012, l’appello era rigettato. In particolare, si evidenziava che la scrittura del (OMISSIS) non era soltanto una quietanza di pagamento per Lire 207.000.000, ma conteneva, altresì, l’espressa volontà dell’appellante di definire con detto pagamento ogni rapporto con l’impresa M., poichè essa era stata redatta alla conclusione dei lavori e non vi era alcun riferimento alla somma che la Edilmaster avrebbe dovuto ancora ricevere, nè alcuna fissazione delle modalità per la sua determinazione; aggiungeva che la missiva del 18.01.2000, effettivamente, non presa in considerazione dal Tribunale, era comunque irrilevante ai fini della decisione poichè non riportava alcuna indicazione utile nè circa l’esistenza di un credito residuo di Edilmaster, nè circa il suo ammontare; che le risultanze della ctu confermavano che, dopo la redazione della scrittura del (OMISSIS), l’appellante non aveva svolto più alcun lavoro per l’appellato.

Avverso l’indicata sentenza della Corte d’Appello di Perugia, ha proposto ricorso per cassazione la Edilmaster di D.D. & C. S.a.s., articolato su due motivi. M.G. ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.= Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 1362 c.c., comma 2, e art. 1363 c.c., nonchè omessa motivazione circa un fatto decisivo della controversia, per non avere valutato il comportamento del M. successivo alla scrittura del (OMISSIS), risultante dalla missiva del 18.01.2000, in cui il M. invitava la Edilmaster a produrre tutta la documentazione necessaria al fine di richiedere la regolarità contributiva della stessa e faceva presente che tale condizione era indispensabile per l’erogazione dei saldi finali, poichè questi avrebbe erogato a Edilmaster quanto dovuto, esclusivamente dopo la verifica di regolarità contributiva da parte degli enti locali.

1.1. = Il motivo dedotto è infondato. Infatti, il tenore della missiva del 18.01.2000, secondo le condivisibili argomentazioni della sentenza impugnata, non inficia il contenuto della quietanza liberatoria del (OMISSIS). In quest’ultima la Edilmaster riconosce di avere già percepito per i lavori di subappalto eseguiti l’importo di vecchie Lire 177.000.000, nonchè di dovere ricevere ancora a saldo l’importo di Lire 30.000, che il M. si impegnava a corrispondere mediante la consegna di due assegni post-datati di Lire 15.000 cadauno, rispettivamente riportanti le date del 14.03.2000 e del 30.03.2000. Sicchè, l’invito alla regolarizzazione contributiva al fine di erogare i saldi finali si riferisce a tali importi residui riportati negli assegni post-datati. Tanto più che, nella scrittura sottoscritta da entrambe le parti del (OMISSIS), secondo l’assunto non contestato della sentenza impugnata, si dà atto che i lavori sono stati conclusi con la chiusura dei cantieri e che il subappaltatore si sarebbe impegnato a consegnare tutta la documentazione contributiva entro il 20.01.2000. Pertanto, a fronte del rilascio della quietanza a saldo, non vi è alcun comportamento successivo imputabile al M. da cui sia desumibile che lo stesso si sia riconosciuto debitore di somme ulteriori. Ne discende che non risulta affatto inficiata la manifestazione di volontà di Edilmaster di essere soddisfatta di tutti i suoi diritti, per effetto della dichiarazione di scienza del (OMISSIS). Pur non essendo configurabili nella fattispecie gli estremi di un negozio di rinuncia o transazione, non vi è infatti alcun elemento da cui sia possibile cogliere l’erroneo convincimento che attraverso il pagamento delle somme residue indicate sarebbe stato totalmente soddisfatto il corrispettivo per l’attività di subappalto prestata.

Come è stato già detto da questa Corte, in altra occasione (Cass. n. 18094 del 15/09/2015): la quietanza liberatoria rilasciata a saldo di ogni pretesa deve essere intesa, di regola, come semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell’interessato di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti, e, pertanto, alla stregua di una dichiarazione di scienza priva di efficacia negoziale, salvo che nella stessa non siano ravvisabili gli estremi di un negozio di rinunzia o transazione in senso stretto, ove, per il concorso di particolari elementi di interpretazione contenuti nella stessa dichiarazione, o desumibili “aliunde”, risulti che la parte l’abbia resa con la chiara e piena consapevolezza di abdicare o transigere su propri diritti.

2.= Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. nonchè omessa motivazione circa un fatto decisivo della controversia per avere aderito alle conclusioni del ctu, secondo cui era impossibile determinare il corrispettivo spettante in base alle ore lavorative riportate dalle buste paga, poichè sette maestranze su tredici avevano lavorato, anche nei cantieri di (OMISSIS) che non erano dell’impresa M., e che in ogni caso tali maestranze non avevano lavorato nel mese di gennaio 2000 per M., benchè la prova testimoniale espletata dimostrasse il contrario.

2.1.= Tale motivo di ricorso in cassazione è inammissibile poichè è articolato nei termini di una rivalutazione della prova testimoniale e delle risultanze della ctu in sede di legittimità, mentre il relativo sindacato è precluso in questa sede.

Come è stato già affermato da questa Code, che qui si intende ribadire e confermare: il difetto di motivazione, nel senso di sua insufficienza, legittimante la prospettazione con il ricorso per cassazione del motivo previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), è configurabile soltanto quando, dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito e quale risulta dalla sentenza stessa impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando è evincibile l’obiettiva deficienza, nel complesso della sentenza medesima, del procedimento logico che ha indotto il predetto giudice, sulla scorta degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati, poichè, in quest’ultimo caso, il motivo di ricorso si risolverebbe in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti dello stesso giudice di merito che tenderebbe all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione. In ogni caso, per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi (come accaduto nella specie) le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in tal caso ritenere implicitamente disattese tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass. n. 2272 del 02/02/2007).

2.1.a) Senza dire che il motivo è inammissibile, anche, perchè la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5), disposta con il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile al caso in esame ratione temporis), secondo cui è deducibile esclusivamente l'”omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, posto che il ricorrente, pur lamentando una omessa motivazione circa un fatto decisivo della controversia, denuncia una errata interpretazione dei dati processuali e della stessa CTU.

In definitiva, il ricorso va rigettato e la ricorrente, in ragione del principio di soccombenza, condannata a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione che vengono liquidate con il dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori, come per legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 13 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2017

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