Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4420 del 18/02/2021

Cassazione civile sez. III, 18/02/2021, (ud. 13/07/2020, dep. 18/02/2021), n.4420

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22218-2017 proposto da:

R.P., P.F., I.A.,

rappresentati e difesi dall’avvocato SALVATORE CINNERA MARTINO;

– ricorrenti –

nonchè contro

DELTA ACCIAI SPA;

-intimati –

DELTA ACCIAI SPA, rappresentata e difesa dall’avvocato LUIGI MARIA

PRISCO;

– intimati –

– ricorrenti incidentali –

nonchè contro

R.P., I.A., P.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 337/2017 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 14/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/07/2020 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La società Delta Acciai S.p.A. otteneva dal Tribunale di Torino un decreto ingiuntivo nei confronti di P.F., I.A. e R.P., quali soci della ACM di P.F. & C s.n.c. per il pagamento di forniture. Avverso tale decreto proponevano opposizione con atto di citazione del 17 maggio 2013 la società e i soci, sostenendo che la prima non aveva, nè richiesto, nè ricevuto le merci e che il credito non era documentato, se non da semplici fatture. Si costituiva Delta Acciai contestando i motivi di opposizione ed assumendo che il credito era provato. Alla prima udienza il legale rappresentante della società opponente disconosceva la firma apposta su una ricognizione di debito, ma il decreto ingiuntivo veniva dichiarato provvisoriamente esecutivo atteso che i DDT esibiti risultavano firmati;

con sentenza del luglio 2014, il Tribunale di Torino rilevava che la contestazione del decreto era generica riguardo al presunto pagamento di forniture, ma in considerazione del pagamento parziale di somme e della relativa imputazione, revocava il decreto ingiuntivo condannando P.F., I.A. e R.P., quali soci della ACM di P.F. & C s.n.c., nonchè la società, al pagamento della residua somma;

avverso tale decisione proponevano appello P.F., I.A. e R.P., quali soci della ACM di P.F. & C s.n.c. nelle more del giudizio cancellata, con atto di citazione del 2 marzo 2015, deducendo la nullità della sentenza per difetto di motivazione, aggiungendo che la merce pagata era altra, rispetto a quella oggetto delle fatture e che i documenti di trasporto dimostravano, al più, la spedizione, ma non la ricezione della merce. Si costituiva Delta Acciai S.p.A. che chiedeva il rigetto dell’impugnazione;

la Corte d’Appello di Torino, con sentenza del 14 febbraio 2017, riteneva parzialmente fondata l’impugnazione, rilevando che a fronte di una deduzione specifica da parte della società opponente di non avere ricevuto la merce, l’opposta avrebbe dovuto dimostrare di avere consegnato la fornitura, indipendentemente dalla conclusione del contratto. Nel caso di specie, parte della documentazione di trasporto non era stata sottoscritta dal destinatario. Pertanto, la consegna doveva ritenersi provata limitatamente alle ipotesi di trasporto a cura del destinatario, poichè la firma del documento di trasporto era imputabile a persona riconducibile all’acquirente. Negli altri casi tale prova non sussisterebbe. Conseguentemente condannava P.F., I.A., R.P., quali soci della ACM di P.F. & C s.n.c., società cancellata dal registro delle imprese, al pagamento della minor somma di Euro 6.381,40 oltre alle spese processuali;

avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione P.F., I.A., R.P., già soci della ACM di P.F. & C s.n.c. cancellata dal registro delle in rese affidandosi a sei motivi. Resiste con controricorso e ricorso incidentale Delta Acciai S.p.A. formulando un unico motivo;

la trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. per il giorno 6 aprile 2020 e rinviata d’ufficio per effetto della legislazione emergenziale relativa alla pandemia da coronavirus. La trattazione è stata nuovamente fissata per l’odierna adunanza.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 329,342,343,346 c.p.c., oltre che dell’art. 2909 c.c. e del principio del divieto di reformatio in peitis, ai sensi dell’art. 360, nn. 3 e 4. Il Tribunale, dopo avere riconosciuto i fatti costitutivi del credito di Delta Acciai, ma anche il pagamento di somme da impuntare a quelle forniture, aveva condannato la società opponente e i soci al pagamento del minore importo di Euro 19.342,14, in luogo di Euro 25.298,68. In grado di appello l’importo è stato ulteriormente ridotto ad Euro 6.381,41. Tale ricostruzione sarebbe errata perchè adottata in violazione del divieto di reformatio in peius in assenza di appello incidentale sul punto da parte di Delta Acciai s.p.a.;

il motivo è inammissibile per difetto di interesse, ai sensi dell’art. 100 c.p.c. poichè la parte sostanzialmente lamenta che in appello il proprio debito sarebbe stato ulteriormente ridimensionato da Euro 19.342,14 ad Euro 6.381,41 oltre interessi;

in ogni caso si tratta di una censura incomprensibile perchè si assume che in assenza di appello incidentale sul punto da parte di Delta Acciai la Corte d’Appello non avrebbe potuto modificare l’imputazione di pagamento operata dal Tribunale. Ma l’appello è stato proposto dagli odierni ricorrenti, per richiedere l’annullamento della condanna o comunque la riduzione, rimettendo naturalmente in discussione la ricostruzione operata dal Tribunale e la relativa imputazione di pagamento;

con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 1176 c.c. e ss. e degli artt. 2697 e 2909, oltre che degli artt. 115 e 116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 La Corte d’Appello avrebbe omesso di considerare un fatto storico rilevante costituito da alcuni pagamenti che, al contrario, il Tribunale avrebbe computato;

il motivo è inammissibile per le medesime ragioni oggetto della precedente censura, oltre che per la circostanza che si chiede di rivalutare il materiale probatorio e ricostruire diversamente la documentazione contabile relativa ai pagamenti effettuati. Questioni non deducibili in sede di legittimità;

con il terzo motivo si lamenta la violazione degli artt. 1470 c.c. e 115 e 116 c.p.c., oltre che art. 2697 c.c. e art. 111Cost. e art. 132 c.p.c. e assoluto difetto di motivazione e mancato esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5. La Corte d’Appello, opinando diversamente dal Tribunale, ha ritenuto documentato il trasporto di merce, ma solo con riferimento a quello curato dal destinatario. Ma i documenti di trasporto dimostrerebbero un credito di Delta Acciai limitato ad Euro 1.030,06, e non per l’importo di Euro 4.769,44 ritenuto dalla Corte territoriale. L’errore risiederebbe nel fatto che alcune fatture conteggiate dal giudice di appello, riguarderebbero il corrispettivo di merci differenti e non si riferirebbero ai documenti di trasporto curati dal destinatario. Sotto tale profilo ricorrerebbe un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili perchè, da un lato si sostiene che la prova del contratto della consegna riguarderebbe solo la merce indicata in alcuni documenti di trasporto, ma dall’altro si conteggia un importo assai maggiore;

il motivo è inammissibile per una pluralità di ragioni: in primo luogo le censure oggetto di tale motivo e dei successivi sono formulate in maniera irrituale, frazionando i passaggi della motivazione e commentandoli con una serie di rinvii ad atti processuali di merito o a documenti, deducendo, in conseguenza di ciò, il vizio di motivazione inesistente o contraddittoria. In particolare, la ricorrente individua la pretesa motivazione mancante ai sensi dell’art. 132, n. 4 in modo del tutto frammentario: ad esempio, dopo la riproduzione di una breve frase a pag. 12, prosegue riportando una frase successiva ed ignora la consistente argomentazione che è inframmezzata fra quanto evocato;

in secondo luogo, il motivo è dedotto in violazione l’art. 366 c.p.c., n. 6. La questione centrale riguarda la individuazione dei documenti di trasporto sulla base dei dati numerici indicati dai ricorrenti e contestati dalla controricorrente secondo cui, al contrario, il numero richiamato non rappresenterebbe il prezzo del materiale, ma il peso, con conseguente correttezza della decisione del giudice di appello. Ma di tale documentazione non viene fornita una trascrizione idonea a valutare le argomentazioni del ricorrente e non è allegata, nè localizzata all’interno del fascicolo di legittimità;

la censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non è illustrata compiutamente con riferimento a dette norme e non corrisponde ai criteri indicati da Cass. n. 11892 del 2016 e ribaditi da Cass., Sez. Un., n. 16598 del 2016;

sotto altro profilo le censure tendono ad una nuova rivalutazione del materiale istruttorio, prospettando una ricostruzione più appagante ed impegnando la Corte di legittimità in una attività che non è consentita in sede di legittimità;

con il quarto motivo si deduce la violazione di artt. 1470,2697 c.c. ed artt. 115 e 116 c.p.c. ed il difetto assoluto di motivazione, oltre al mancato esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5. Contrariamente a quanto argomentato dalla Corte territoriale, i documenti di trasporto relativi alla consegna della merce a cura del destinatario, sarebbero stati contestati in maniera specifica; inoltre, da un lato la Corte territoriale ritiene che la espressione “mai chiesto, nè ricevuto” costituisca una contestazione specifica, ma dall’altro, in maniera contraddittoria, reputa non contestate le consegne eseguite a cura dello stesso destinatario. Inoltre, la Corte avrebbe autonomamente e illegittimamente scelto di fondare la decisione, sulle prove non indicate da Delta Acciai, ma sulla non contestazione delle consegne ritirate per conto del destinatario;

il quarto motivo è inammissibile perchè non individua in modo chiaro la motivazione della decisione impugnata e che si intende criticare e le doglianze sono esclusivamente fattuali, sebbene formulate sotto l’apparente prospettazione della violazione delle norme indicate nell’intestazione: si sostanziano in una sollecitazione a rivalutare la quaestio facti;

a prescindere da ciò, il motivo è inammissibile perchè non coglie la ratio decidendi. La Corte d’Appello ha evidenziato che, in sede monitoria, la prova della fornitura di merce emergerebbe, secondo l’assunto della creditrice Delta Acciai, dal contenuto dei documenti di trasporto. Tale trasporto è avvenuto, in parte a cura del mittente, in parte a cura del vettore e, in parte a cura dello stesso destinatario. Con riferimento a tale ultima merce, la Corte di appello ha precisato che gli opponenti non avevano contestato che parte del trasporto era avvenuto a cura del destinatario. Quindi, poichè il personale di ACM non avrebbe ritirato il materiale fornito da Delta Acciai, se non vi fosse stato un precedente contratto, conseguentemente doveva ritenersi provata, sia la fornitura della merce, che la consegna della merce da parte di Delta Acciai, quanto meno per quella curata direttamente dal destinatario. Tale argomentazione non è in contrasto con quella precedente, secondo cui la affermazione di non avere “mai chiesto, nè ricevuto” le forniture costituisce contestazione specifica, poichè, sulla base di una prova presuntiva fondata su dati chiari, inequivocabili, precisi e concordanti, doveva ritenersi provato a monte che AMC aveva “richiesto e ricevuto” quantomeno la merce che il personale o il vettore di AMC aveva ritirato da Delta Acciai, per la logica considerazione che nessun imprenditore incaricherebbe il proprio personale di ritirare merce da un fornitore se quella merce non era stata precedentemente ordinata sulla base di un contratto e, evidentemente, consegnata al personale di ACM. Tale ricostruzione -come si è detto – non è censurata dai ricorrenti;

con il quinto motivo si deduce la violazione degli artt. 1470,1473 e 1474 e 2730 e 1372 c.c., nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5. In particolare, sarebbe errata la argomentazione della Corte che avrebbe ritenuto provata la conclusione del contratto attraverso la dimostrazione di atti che attengono alla esecuzione del contratto. In secondo luogo, la prova presuntiva della esistenza dei contratti si fonderebbe sulla circostanza che le consegne sarebbero state curate direttamente da personale dipendente di ACM. Al contrario, si tratterebbe di vettori o, piuttosto, di dipendenti dei vettori che avrebbero ritirato le merci. Ma rispetto a costoro la Corte avrebbe dovuto porsi il problema se le firme dei vettori potevano impegnare la società ACM;

il quinto motivo è inammissibile perchè non enuncia la violazione di norme di diritto e nemmeno l’ipotesi di falsa applicazione, ma postula valutazioni concernenti risultanze processuali evocate con la predetta tecnica del rinvio e senza assolvere all’onere ex art. 366 c.p.c., n. 6, di indicazione specifica, sotto il profilo della riproduzione del contenuto degli atti;

il motivo è, altresì, inammissibile per le ragioni già espresse con riferimento a quello precedente perchè non contrasta la ratio decidendi che si fonda su una argomentazione presuntiva, assolutamente ragionevole e ben articolata, secondo deve ritenersi provata l’esistenza di un ordine, quindi di un contratto, nell’ipotesi in cui l’incaricato dell’acquirente si occupi direttamente di ritirare il materiale. Sotto altro profilo, la censura relativa alla qualità dei soggetti incaricati del ritiro della merce (se ausiliari o dipendenti di ACM ovvero vettori o dipendenti dei vettori facenti capo alla medesima società) è dedotta, come si è detto, in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6 poichè la specifica qualità di tali soggetti non si evince da alcun documento trascritto, allegato o individuato. Inoltre, la questione non risulta affrontata dalla Corte territoriale e deve ritenersi nuova, non avendo i ricorrenti compiutamente allegato di avere svolto uno specifico motivo di impugnazione riguardo a tale tema, tale non potendosi ritenere la trascrizione di due righe dell’atto di appello, riportate a pagina 25 del ricorso;

con il sesto motivo si lamenta la violazione delle norme in tema di spese processuali (artt. 91 e 92 c.p.c.), con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3 Erroneamente la Corte d’Appello avrebbe ritenuto parte soccombente la società opponente “seppure per un importo inferiore a quanto richiesto da Delta Acciai”;

il sesto motivo, oltre che scarsamente comprensibile, è inammissibile poichè non vengono concretamente individuate le norme di legge violate dal giudice di secondo grado. In concreto, con il motivo si chiede alla Corte di legittimità di cassare la decisione con la quale il giudice di appello, nel valutare le spese, ha considerato l’esito complessivo della lite, ponendo le spese a carico degli appellanti che erano risultati soccombenti, seppure per un importo inferiore. La Corte territoriale ha applicato correttamente le norme processuali e in questa sede non viene neppure prospettata la possibilità di una compensazione che, comunque, non sarebbe censurabile in sede di legittimità sulla base della consolidata giurisprudenza di questa Corte;

in definitiva, pertanto, il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile;

con il ricorso incidentale la Delta Acciai S.p.A. lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio rappresentato dal contesto nel quale vengono recitate le frasi “per quel poco che ho avuto, di certo mai paragonabile con quanto asserito da controparte, l’esponente ha già pagato e ne offrirà prova inconfutabile” e “mai chiesto, nè ricevuto”; oltre l’errata ricostruzione della vicenda e la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5; in particolare, secondo la Corte d’Appello la prima frase si riferirebbe a precedenti forniture, non oggetto del procedimento monitorio, con la conseguenza che, la seconda frase, costituirebbe una contestazione specifica riguardo alle forniture oggetto del decreto ingiuntivo. Pertanto La Corte territoriale avrebbe ignorato il contesto nel quale le frasi oggetto di indagine sarebbero state emesse;

una volta dichiarato inammissibile il ricorso principale, consegue la declaratoria di inefficacia di quello incidentale ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 2, giacchè lo stesso ha natura di impugnazione incidentale tardiva, in quanto il controricorso è stato notificato il 23 ottobre 2017, cioè quando il termine semestrale era già decorso;

ne consegue che il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile e quello incidentale, inefficace; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315), evidenziandosi che il presupposto dell’insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (v. Cass. 13 maggio 2014, n. 10306);

quanto alla posizione del ricorrente incidentale non sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo trovando applicazione il consolidato principio secondo cui “il controricorrente, il cui ricorso incidentale tardivo sia dichiarato inefficace a seguito di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, non può essere condannato al pagamento del doppio del contributo unificato, trattandosi di sanzione conseguente alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater” (Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 18348 del 25/07/2017 (Rv-645149 – 01);

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso principale e inefficace il ricorso incidentale e condanna i ricorrenti principali al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.al pagamento delle spese;

sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza della Corte Suprema di Cassazione, il 13 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA