Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 442 del 11/01/2017

Cassazione civile, sez. II, 11/01/2017, (ud. 15/09/2016, dep.11/01/2017),  n. 442

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARZIALE Ippolisto – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10312-2012 proposto da:

B.F., (OMISSIS), S.C. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso lo

studio dell’avvocato GERARDO VESCI, che li rappresenta e difende

unitamente agli avvocati FAUSTO BARATELLA, MASSIMO MUNARI;

– ricorrenti –

ALPE SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZA ADRIANA 5 SC A/13,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO MASIANI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIANPAOLO FORTUNATI;

– controricorrente incidentale –

contro

S.C. (OMISSIS), B.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio

dell’avvocato GERARDO VESCI, che li rappresenta e difende unitamente

agli avvocati FAUSTO BARATELLA, MASSIMO MUNARI;

– controricorrenti all’incidentale –

avverso la sentenza n. 956/2011 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 15/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/09/2016 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito l’Avvocato CANONANO Paolo, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato VESCI Gerardo, difensore dei ricorrenti che ha chiesto

di riportarsi agli scritti depositati;

udito l’Avvocato POLANDRI Marco, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato Giampaolo FORTUNATI, difensore del resistente ALPE

SPA, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e

l’accoglimento delle proprie difese;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per riunione e rigetto del ricorso

principale assorbito il ricorso incidentale condizionato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società F.lli S. di S.C. e & snc premesso che il (OMISSIS) avevano stipulato con al società Locat spa. per il prezzo di Euro 35.000.000 oltre Iva, un contratto di laesing avente ad oggetto la concessione in godimento di una macchina assemblatrice automatica per sottopiedi, che le era stata fornita dalla società Alpe spa. Ed era stata consegnata ad essa utilizzatrice il 6 ottobre 1999 che, tuttavia, fin dall’inizio il macchinario era apparso difettoso ed inidoneo al suo uso non risultando idoneo in grado di assembleare ed accorpare le suolette, che l’impresa fornitrice aveva più volte inviato i propri tecnici, ma senza che riuscissero a risolvere il problema. Tanto premesso, l’attrice, con atto di citazione del 6 ottobre 2000, conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Padova, Alpe spa per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti a causa dei vizi del macchinario consistenti nei maggiori costi sostenuti per l’impiego di due-tre operai a fine di produrre manualmente la stessa quantità di sottopiedi nonchè nei canoni di leasing che doveva continuare a versare alla Locat.

Si costituiva la società Locat, contestava la fondatezza della domanda, e, rilevato che la macchina era stata consegnata il 10 ottobre 1999 e che l’attrice aveva denunciato i vizi soltanto nel maggio 2000 eccepiva la decadenza della stessa dalla garanzia. Chiedeva, comunque, di chiamare in causa la costruttrice del macchinario la società Officina Meccanica Maiorca srl al fine di essere sollevata in caso di soccombenza, ma l’istanza non veniva accolta dal Giudice istruttore.

Dopo l’espletamento di un accertamento tecnico preventivo e di una CTU il Tribunale di Padova accoglieva la domanda e condannava la convenuta al pagamento della somma di Euro 12.756,49 con interessi legali e rivalutazione a titolo di danno per i maggiori costi di produzione oltre ad Euro 18.973,43 per i canoni versati alla società laesing, nonchè al pagamento delle spese di lite. Chiariva il Tribunale di Padova che il contratto di locazione finanziario, secondo l’interpretazione prevalente della giurisprudenza, attribuiva all’utilizzatore di far valere direttamente nei confronti del fornitore le azioni previste per il compratore tese a far valere l’inadempimento del contratto, l’eccezione di decadenza era infondata giacchè la convenuta avendo inviato per ben tre volte i propri tecnici per rendere funzionante la macchina, aveva tacitamente riconosciuto i vizi stessi e tale riconoscimento risultava anche dalla formulazione del capitolato di prova tendenti a dimostrare di aver avvisato la società costruttrice dei vizi di cui si dice.

La Corte di appello di Venezia, pronunciandosi su appello proposto dalla società Alpe spa. chiedendo la riforma integrale della sentenza del Tribunale di Padova, a contraddittorio integro, con sentenza n. 956 del 2011 accoglieva l’appello e in totale riforma della sentenza impugnata rigettava la domanda proposta dalla società F.lli S. di S.C. & C condannava la stessa al pagamento delle spese dell’intero giudizio. Secondo la Corte veneziana, posto che deve ritenersi dimostrato che il collaudo della macchina sia manuale che in automatico era stato positivo, la prova che i difetti di funzionamento dell’impianto che si sarebbero successivamente manifestati fossero riconducibile a vizi originari dell’impianto stesso era a carico della società acquirente e tale prova non sarebbe stata data.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da S.C. e B.F. (dichiaratosi unici soci della società F.lli S. di S.C. & C.) con ricorso affidato a due motivi, illustrati con memoria. La società Alpe spa ha resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentale condizionato, affidato a due motivi. S.C. e B.F. hanno resistito al ricorso incidentale con separato controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ricorso principale.

1.= S.C. e B.F. lamentano:

a) Con il primo motivo del ricorso principale, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., manifesta contraddittorietà, illogicità, insufficienza della motivazione (art. 360 c.p.c., n. 3). I ricorrenti censurano la sentenza impugnata perchè avrebbe erroneamente posto a carico dei ricorrenti l’onere di dimostrare che il difetto della macchina consistente nel mancato allineamento delle solette per l’assemblaggio non fosse stata determinato da fattori intervenuti successivamente all’acquisto e/o al collaudo, quando il compratore ha solo l’onere di dimostrare la sussistenza dei vizi che rendono la cosa inidonea all’uso cui è destinata, le eventuali conseguenze dannose del nesso causale fra i primi e le seconde, mentre è il venditore che deve offrire la prova liberatoria.

b) Con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., omessa insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione alle dichiarazioni rese dai testi da parte appellata (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5). Secondo i ricorrenti la Corte distrettuale non avrebbe tenuto conto che tutte le testimonianze erano concordi nell’indicare che il funzionamento in modalità automatica della macchina assemblatrice era viziato. E, secondo i ricorrenti al Corte nel ritenere che la prova testimoniale non era da valutare perchè la prova testimoniale deve avere ad oggetto fatti e non apprezzamenti non ha tenuto conto che è orientamento della Corte di Cassazione (sent. N. 5 del 2001) che il principio secondo cui la prova testimoniale deve avere ad oggetto non apprezzamenti o giudizi, ma fatti obiettivi, deve essere inteso nel senso che il testimone non deve dare un’interpretazione del tutto soggettiva o indiretta delle circostanze di fatto ed esprimere apprezzamenti tecnici o giuridici su di esso, ma ciò non comporta, peraltro, che egli non possa riferire anche il convincimento sul fatto e le sue modalità derivatogli dalla sua stessa percezione, ed esprimere gli apprezzamenti che non sia possibile scindere dalla deposizione dei fatti.

Ricorso incidentale condizionato.

2.= La società Alpe spa lamenta:

a) Con il primo motivo del ricorso incidentale l’errata ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5. Motivazione erronea in punto di interpretazione ed applicazione dell’art. 167 c.p.c. e art. 269 c.p.c., comma 2. Secondo la ricorrente incidentale, la Corte veneziana erroneamente avrebbe confermato la decisione del Tribunale di Padova di rigetto dell’istanza di fissare una nuova udienza per la chiamate di un terzo in garanzia ai sensi dell’art. 269 c.p.c., non tendo conto che il differimento della data di udienza se richiesto dal convenuto, era condizionato alla semplice richiesta tempestivamente formalizzata. La Corte veneziana, per altro, ritiene la ricorrente, non avrebbe esaminato nel merito la censura sollevata limitandosi a dedurre al sua irrilevanza sulla base del fatto che non vi sarebbe stato alcun pregiudizio in ordine al diritto di difesa della società Alpe spa. E che, comunque, la società Alpe avrebbe potuto promuovere autonomo giudizio nei confronti dell’Officina Maiorca, al fine di far valere la garanzia di eventuali vizi del macchinario.

b) = Con il secondo motivo, l’errata motivazione in rodine all’asserito riconoscimento dei vizi da parte del venditore. Errata o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5 nella parte in cui non ha accolto il secondo motivo di appello formulato da Alpe spa. avente ad oggetto intervenuta decadenza della compratrice dall’azione di garanzia per tardività della denuncia. Secondo la ricorrente la Corte di Venezia avrebbe errato nel ritenere che il semplice invio dei tecnici da parte di Alpe spa., e la semplice lettura delle annotazioni relativi ai pochi interventi effettuati nell’immediatezza della consegna avrebbero comportato implicito riconoscimento dei vizi stessi da parte della venditrice, non avendo tenuto conto che gli interventi erano stati esclusivamente volti all’effettuazione di una normale attività di messa in funzione e/o regolazione del macchinario.

3.1.= I motivi del ricorso principale, che, per la loro innegabile connessione, vanno esaminati congiuntamente, sono infondati.

Come è già stato detto da questa Corte (Cass. n. 20110 del 2013): in tema di inadempimento del contratto di compravendita, è sufficiente che il compratore alleghi l’inesatto adempimento, ovvero denunci la presenza di vizi che rendano la cosa inidonea all’uso al quale è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, mentre è a carico del venditore, quale debitore di un’obbligazione di risultato ed in forza del principio della riferibilità o vicinanza della prova, l’onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni, di aver consegnato una cosa conforme alle caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto, ovvero la regolarità del processo di fabbricazione o di realizzazione del bene; ne consegue che, ove detta prova sia stata fornita, spetta al compratore di dimostrare l’esistenza di un vizio o di un difetto intrinseco della cosa ascrivibile al venditore.

Ora, nel caso in esame, la Corte di Appello ha ritenuto dimostrato l’esito positivo del collaudo della macchina, sia manuale che in automatico, al momento della consegna, mediante le prove contrapposte e, comunque, valorizzando le prove testimoniali. Pertanto, una volta attestata la consegna di un bene conforme a quello richiesto, proprio in applicazione dei principi sulla vicinanza della prova spettava all’acquirente dimostrare, non solo l’esistenza del difetto, ma anche la imputabilità dello stesso al venditore, prova che non è stata raggiunta.

La Corte, dunque, non ha violato il criterio di riparto dell’onere della prova ma ha solo constatato il fallimento della prova dell’imputabilità al venditore del vizio di cui si dice, operando ex se il reputato intervento dei tecnici di Alpe come ragione di esonero della denuncia ma non anche come elemento accertativo dell’imputazione di quel difetto.

3.2.= Il ricorso incidentale condizionato rimane assorbito.

In definitiva, va rigettato il ricorso principale e dichiarato assorbito il ricorso incidentale, i ricorrenti, in ragione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., vanno condannati in solido, a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio che vengono liquidate con il dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale, condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 4.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 15 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2017

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