Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4419 del 25/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4419 Anno 2014
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: RAGONESI VITTORIO

ORDINANZA
sul ricorso 3969-2012 proposto da:
IBS PROGETTI SRL 00984920520, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
SIRTE 28, presso lo studio dell’avvocato BASILE GIULIA, che la
rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro

TECNOSISTEMI SPA – TLC ENGINEERING & SERVICES IN
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona dei
Commissari Straordinari, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAPRETTARI 70, presso lo studio dell’avvocato
GUARDASCIONE BRUNO, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato LO PASSO FRANCO giusta procura a margine del
controricorso;

Data pubblicazione: 25/02/2014

- controrkorrente avverso la sentenza n. 3074/2011 della CORTE D’APPELLO di
MILANO del 27/10/2011, depositata il 14/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.

Ric. 2012 n. 03969 sez. M1 – ud. 14-01-2014
-2-

La Corte rilevato che sul ricorso n. 3969/12 proposto dalla IBS PROGETTI
s.r.l. nei confronti della Tecnosistemi s.p.a. — TLC Engineering & Services
in amministrazione straordinaria il consigliere relatore ha depositato ai sensi

“Il Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati:

RILEVATO
che la IBS Pr’ogetti srl ha proposto ricorso per Cassazione
sulla base di due motivi avverso la sentenza della Corte
d’appello di Milano n. 3074/11 con cui veniva respinto
l’appello da essa proposto avverso la sentenza del tribunale di
Milano n.3358/08 con cui era stata accolta la domanda
revocatoria proposta dalla Amministrazione straordinaria
della Tecnosistemi spa relativa al pagamento della somma di
euro 17.466,68 da quest’ultima effettuato in favore di essa
ricorrente;
che la procedura ha resistito con controricorso .

Osserva

dell’art 380 bis cpc la relazione che segue

Con il primo motivo di ricorso la IBS Progetti deduce la
violazione dell ‘art 49 del d.lgs n. 270 del 1999 in relazione
all ‘art 67 l f perché la procedura non avrebbe fornito

eseguire un programma di cessione dei complessi aziendali ,
presupposto necessario per poter agire in revocatoria.
In particolare, la ricorrente contesta l’idoneità a tal fine della
produzione di copia del decreto ministeriale ex art 57 d.lgs
270/99

essendo, invece, necessaria la produzione del

documento contenente programma di liquidazione predisposto
dai commissari, nel caso di specie non avvenuta.
Il motivo è manifestamente infondato.
La Corte d ‘appello ha rilevato che il decreto del Ministero
delle attività produttive ,con cui veniva autorizzata
l ‘esecuzione del programma predisposto dai Commissari,
espressamente rilevava che quest ‘ultimo

l l

era finalizzato alla

cessione delle attività aziendali facenti capo alla
società…mediante gestione diretta di talune attività aziendali e
di affitto per altre …e che era stato redatto avuto riguardo

adeguata prova circa la sussistenza dell ‘autorizzazione ad

all’obiettivo di salvaguardare i valori aziendali” e ,di
conseguenza, ha ritenuto provata la sussistenza del requisito
della cessione aziendale di cui all’art 47 del d.lgs n. 270 del

Ha soggiunto poi che tale conclusione, anziché essere
contraddetta dal fatto che l’autorizzazione prevedeva la
possibilità di proseguire per un anno l’esercizio dell’impresa,
era da tale circostanza rafforzata perché la detta prosecuzione
era finalizzata proprio a facilitare le possibilità di vendita del
complesso aziendale e di ottenere migliori condizioni proprio
perché la persistenza dell’attività aziendale avrebbe facilitato
gli acquirenti nella immediata prosecuzione della stessa senza
incontrare i costi di un riavviamento.
Tale motivazione appare del tutto corretta in punto di diritto e
adeguatamente argomentata.
Premesso che l ‘art 49 del citato decreto legislativo non
stabilisce tramite quale mezzo debba essere fornita la prova
che la procedura è finalizzata alla cessione del complesso
aziendale, deve ritenersi che il provvedimento amministrativo

1999.

emanato dal Ministero che autorizza in termini inequivoci,
come nel caso di specie, la predetta cessione conformemente al
programma predisposto dai commissari sia prova idonea a

ulteriore produzione del programma.
Trattasi di valutazione di merito in relazione alla rilevanza del
mez- zo probatorio offerto che, siccome logicamente motivata,
sfugge a qualsiasi sindacato in sede di legittimità. Del tutto
logica appare poi la motivazione circa il fatto che la
prosecuzione dell’attività d’impresa era finalizzata ad una
migliore liquidazione del complesso aziendale.
Il motivo appare dunque per un verso manifestamente
infondato e per altro verso inammissibile, laddove tende a
censurare la valutazione della Corte d’appello investendo in tal
modo il merito della decisione.
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente censura, sotto il
profilo del vizio motivazionale e della violazione di legge, la
sentenza impugnata laddove la stessa ha riconosciuto sussistere

dimostrare quanto in esame senza che si renda necessaria la

la sua conoscenza dello stato d’insolvenza della società
debitrice.
Il motivo è manifestamente infondato e per certi versi

La Corte d’appello ha desunto la conoscenza dello stato
d’insolvenza in ragione dello svolgimento dei rapporti
intercorsi tra le parti rilevando .• che ilpagamento oggetto di
revocatoria eseguito nel marzo 2003 riguardava forniture
risalenti al 2001 ; che nel febbraio 2002 vi era stato un
sollecito con impegno della società debitrice a saldare entro
l’aprile 2002 senza però alcun seguito; che a seguito di ciò la
ricorrente nell’ottobre 2002 agì in giudizio per il recupero del
proprio credito e solo a seguito di ciò si arrivò al pagamento.
La Corte ha poi rilevato che già nel settembre 2001 la società
debitrice aveva rinegoziato i termini di pagamento con i
creditori ed anche con la società ricorrente con una dilazione
dei termini.
Tale motivazione appare conforme ai principi enunciati in
materia da questa Corte secondo cui la scientia decoctionis

inammissibile.

può dunque essere dimostrata anche esclusivamente mediante
la prova presuntiva; le presunzioni devono essere gravi
(riferendosi la gravità al grado di convincimento che sono

circostanza che i fatti noti, dai quali muove ed il percorso che
esse seguono siano ben determinati nella loro realtà storica) e
concordanti (nel caso di pluralità di elementi (Cass. n. 4406 del
1999).
Quanto alla “gravità”, con essa “non si esige che l’esistenza del
fatto (ignoto), dedotta per presunzione, assuma un grado di
certezza assoluta, essendo sufficiente (.) una “ragionevole”
certezza (anche probabilistica)” (Cass. n. 4168 del 2001; n.
9782 del 1999) ed è possibile “ravvisare ordinaria connessione
fra i fatti accertati e quelli ignoti, secondo regole di esperienza
che convincano di ciò, sia pure con qualche margine di
opinabilità” (Cass. n. 3837 del 2001), non occorrendo che
“l’esistenza del fatto ignoto rappresenti la unica conseguenza
possibile”, poiché è applicabile la regola dell’inferenza

idonee a produrre), precise (concernendo la precisione la

probabilistica, non quella dell’inferenza necessaria (Cass. n.
5082 del 1997).
Nel caso di specie non è dubbio che gli elementi dianzi indicati

presunzioni gravi, precise e concordanti circa la incapacità
della società venditrice a far fronte ad un proprio debito e
‘costituisce prova idonea a dimostrare la conoscenza’ di tale
stato da parte dell’acquirente che non poteva non esserne
consapevole.
Trattasi quindi complessivamente di valutazione correttamente
ed adeguatamente motivata da parte della Corte d’appello sulla
base delle risultanze processuali che , come tale, non risulta
sindacabile in questa sede di legittimità.
La scelta degli elementi che costituiscono la base della
presunzione ed il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce
l’esistenza del fatto ignoto costituiscono, infatti, un
apprezzamento di fatto, che, se adeguatamente motivato, sfugge
al controllo di legittimità (Cass. n. 11906 del 2003; n. 5526 del
2002; n. 12422 del 2000), non essendo proponibili in sede di

singolarmente presi e valutati nel loro insieme costituiscono

legittimità le doglianze dirette a porre in discussione la
fondatezza della presunzione e la sussistenza dei requisiti di
gravità, precisione e concordanza (per tutte, Cass. n. 1216 del

Le censure che la ricorrente muove a tale motivazione„ tendono
a prospettare una diversa interpretazione delle risultanze
processuali investendo inammissibilmente il merito della
decisione.
Ove si condividano i testé formulati rilievi, il ricorso può essere
trattato in camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui all’art
375 cpc.
PQM
Rimette il processo al Presidente della sezione per la
trattazione in Camera di Consiglio
Roma 20.9.13
Il Cons.relatore

2006; n. 3974 del 2002; n. 9015 del 1999; n. 4406 del 1999).

Considerato che non emergono elementi che possano portare a diverse
conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra e che
pertanto il ricorso va rigettato con condanna della ricorrente al pagamento

PQM
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di
giudizio liquidate in euro 4S00 ,00 oltre euro100,00 per esborsi ed oltre
accessori di legge.
Roma 14.1.14
Il Pre idente

delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo

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