Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4419 del 24/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 24/02/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 24/02/2010), n.4419

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro

tempore e Agenzia delle entrate, in persona dei Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e

difende per legge;

– ricorrenti –

contro

S.L. e T.G., elettivamente domiciliati in

Roma, via Cicerone 28, presso l’avv. CARA Mario, che li rappresenta e

difende, giusta delega in calce al controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

(Roma), Sez. 38, n. 80/38/05 dell’11 maggio 2005, depositata il 28

giugno 2005, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

21 gennaio 2010 dal Relatore Cons. Dott. BOTTA Raffaele;

Udito l’avv. Mario Cara per il controricorrente e ricorrente

incidentale;

Lette le conclusioni scritte del P.G., che ha chiesto il rigetto del

ricorso principale e quello incidentale per manifesta infondatezza.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Disposta preliminarmente la riunione del ricorso principale e del ricorso incidentale ai sensi dell’art. 335 c.p.c.;

Letto il ricorso principale, concernente una controversia relativa all’impugnazione da parte del contribuente di due cartelle esattoriali emesse ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis per ruoli (IRPEF 1993 e 1994) resi esecutivi nel novembre 2000, contestate per tardivita’ della notifica, eseguita il 14 luglio 2001, oltre il termine di decadenza previsto dallo stesso D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e comunque anche oltre quello stabilito dall’art. 43 del medesimo decreto, ricorso accolto in primo e in secondo grado;

Letto il controricorso e il ricorso incidentale;

Rilevata preliminarmente l’inammissibilita’ del ricorso principale del Ministero dell’Economia e delle Finanze: nel caso di specie al giudizio di appello ha partecipato l’Ufficio periferico di Civitavecchia dell’Agenzia delle Entrate (successore a titolo particolare del Ministero) e il contraddittorio e’ stato accettato dal contribuente senza sollevare alcuna eccezione sulla mancata partecipazione del dante causa, che cosi’ risulta, come costantemente ha rilevato la giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, v. Cass. n. 3557/2005), estromesso implicitamente dal giudizio, con la conseguenza che la legittimazione a proporre il controricorso (cosi’ come il ricorso per Cassazione) spettava alla sola Agenzia;

Visto che il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate e’ fondato su due motivi con i quali si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 come modificati dalla L. n. 448 del 1998, art. 9, D.L. n. 106 del 2005, art. 1 e art. 11 preleggi, nonche’ vizio di motivazione, in ordine alla affermata decadenza del potere impositivo per tardiva notifica della cartella;

Visto che il ricorso incidentale e fondato su tre motivi con i quali si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 21, 22 e 53 nonche’ vizio di motivazione, per la mancata pronuncia sulla inammissibilita’ dell’appello proposto mediante spedizione per posta e tardivamente depositato;

Ritenuto che il ricorso principale sia manifestamente infondato sulla base del principio affermato da questa Corte secondo cui: “In tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis la legittimita’ della pretesa erariale e’ subordinata, alla luce dell’intervento legislativo realizzato con il D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1, commi 5 bis e 5 ter, convertito nella L. 31 luglio 2005, n. 156, alla notificazione della cartella di pagamento al contribuente entro un termine di decadenza, dovendo l’ordinamento garantire l’interesse del medesimo contribuente alla conoscenza, in termini certi, della pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni.

Siffatta regola e’ applicabile anche per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della detta Legge di Conversione n. 156 del 2005 che concernano le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001 (D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 36, comma 2, lett. b), salvo che si tratti di dichiarazioni per la cui liquidazione i ruoli siano stati formati e resi esecutivi entro il 30 settembre 1999. In questo caso occorre distinguere:

a) le ipotesi di “rettifica cartolare” (o formale), per le quali la cartella di pagamento deve essere notificata al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 1 nel testo vigente ratione temporis);

b) le ipotesi di “controllo formale” (o, piu’ rettamente, cartolare), per le quali, a pena di decadenza, deve provvedersi sia all’iscrizione a ruolo entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (secondo il combinato disposto del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 17, comma 1 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 1 entrambi nel testo vigente ratione temporis), sia alla notifica della cartella di pagamento al contribuente entro il giorno cinque del mese successivo a quello nel quale il ruolo sia stato consegnato al concessionario a norma del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 24 (anche in questo caso, nel testo vigente ratione temporis). La prova del rispetto dei predetti termini, in caso di contestazione, deve essere data dall’ente impositore” (Cass. n. 16826 del 2006);

Ritenuto che il ricorso incidentale sia manifestamente infondato sulla base del principio affermato da questa Corte secondo cui: “In tema di contenzioso tributario, qualora la notificazione del ricorso introduttivo abbia avuto luogo mediante spedizione a mezzo posta, il termine entro il quale, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22 dev’essere effettuato il deposito presso la segreteria della commissione tributaria decorre non gia’ dalla data della spedizione, bensi’ da quella della ricezione dell’atto da parte del destinatario:

la regola, desumibile dall’art. 16, u.c., secondo cui la notificazione a mezzo del servizio postale si considera effettuata al momento della spedizione, in quanto volta ad evitare che eventuali disservizi postali possano determinare decadenze incolpevoli a carico del notificante, si riferisce infatti ai soli termini entro i quali la notificazione stessa deve intervenire, ed avendo carattere eccezionale non puo’ essere estesa in via analogica a quelli per i quali il perfezionamento della notificazione rappresenta il momento iniziale, trovando in tal caso applicazione il principio generale secondo cui la notificazione si perfeziona con la conoscenza legale dell’atto da parte del destinatario” (Cass. n. 12185 del 2008);

Ritenuto, pertanto, che debbano essere rigettati entrambi i ricorsi e che la reciproca soccombenza giustifichi la compensazione delle spese della presente fase del giudizio.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso principale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, rigetta il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate e il ricorso incidentale.

Compensa le spese.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2010

 

 

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