Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4419 del 23/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4419 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: FALASCHI MILENA

ORDINANZA

sul ricorso 12481-2015 proposto da:
MARIANINI ANGELO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE GIULIO CESARE, 71, presso lo studio dell’avvocato
ANDREA DEL VECCHIO, che lo rappresenta e difende unitamente
e disgiuntamente all’avvocato CLAUDIO FERRARI;
– ricorrente contro

LA VILLETTA DI FALETTI E C SNC;
– intimata –

avverso la sentenza n. 1328/2014 della CORTE D’APPELLO di
BRESCIA, depositata il 10/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 09/06/2017 dal Consigliere Dott. MILENA
FALASCHL

Data pubblicazione: 23/02/2018

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato il 17 maggio 2010 Angelo Marianini evocava,
dinanzi al Tribunale di Brescia, La Villetta di Faletti & C s.n.c., al fine di
ottenere la dichiarazione di nullità, annullamento, risoluzione per
inadempimento od esercizio del diritto di recesso del contratto preliminare
della caparra.
Il giudice adito, nella resistenza della convenuta, con sentenza n. 234/2012,
rigettava la domanda.
In virtù di rituale appello interposto dal Marianini, la Corte di Appello di
Brescia, nel contraddittorio della società appellata, con sentenza n. 1328/2014,
rigettava il gravame.
Per la cassazione della sentenza di appello ricorre il Marianini sulla base di due
motivi.
La società intimata non ha svolto attività difesiva.
Ritenuto che il ricorso potesse essere respinto, con la conseguente definibilità
nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma 1, n. 5),
c.p.c., su proposta del relatore, regolarmente comunicata ai difensori delle
parti, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
Atteso che:
il primo motivo (con il quale il ricorrente deduce la nullità della
sentenza o del procedimento per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.
relativamente alla domanda di accertamento della validità del recesso e di
restituzione della caparra) è manifestamente infondato.
Come esposto dallo stesso ricorrente, egli aveva modificato la originaria
domanda formulata ai sensi dell’art. 1385 c.c. di pagamento del doppio della

caparra, con quella di restituzione della somma versata alla stipula del
preliminare quale pagamento “sine causa”. Il giudice del gravame ha ritenuto
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con la stessa concluso, con conseguente diritto dell’attore a percepire il doppio

quest’ultima domanda nuova, e come tale inammissibile, trattandosi di

richiesta fatta valere a diverso titolo, ossia quale repetitio indebiti.
Peraltro dal ricorso non emergono neppure gli elementi che dovrebbero
portare a ritenere non corretta la interpretazione della domanda operata dalla

il secondo motivo (con il quale è contestata la violazione o la falsa
applicazione degli artt. 1385, 1455 e 1482 c.c., per non avere la corte di merito
ritenuto che costituisca ipotesi di inadempimento idonea a legittimare il
recesso unilaterale del promissario acquirente l’esistenza di un pignoramento
sul bene promesso in vendita) è privo di pregio.
In materia di responsabilità contrattuale, la valutazione della gravità
dell’inadempimento, ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni
corrispettive, ai sensi dell’art. 1455 c.c., costituisce tipica questione di fatto

rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito, risultando
insindacabile in sede di legittimità, se non per vizio della motivazione (Cass.
30 marzo 2015 n. 6401).

Né il ricorrente ha dedotto alcun difetto della motivazione rilevabile nella
presente sede, alla luce dell’attuale testo dell’articolo 360, n. 5, c.p.c.,
dovendosi evidenziare, invece, come la corte territoriale non abbia omesso di
chiarire le ragioni del proprio convincimento, valorizzando, soprattutto,
l’inerzia dello stesso ricorrente fino al 30 marzo 2010, a fronte di una
procedura che ben avrebbe potuto essere posta nel nulla con il saldo del
prezzo al momento della stipula del contratto definitivo. In altri termini, il
Marianini si è limitato a domandare una rivalutazione delle circostanze di fatto
già esaminate in primo e secondo grado, attività preclusa a questa corte di

In conclusione il ricorso deve pertanto essere rigettato.
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corte territoriale, né il ricorrente contesta siffatto inquadramento;

Nessuna pronuncia sulle spese processuali in mancanza di attività difensiva da
parte dell’intimata.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è

rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del
aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R 30
maggio 2002, n. 115 della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del

ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R n. 115 del 2002, inserito
dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del
comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2^ Sezione Civile, il 9
giugno 2017.

Il Presidente
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Roma, ___

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bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha

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