Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4419 del 23/02/2011

Cassazione civile sez. VI, 23/02/2011, (ud. 27/01/2011, dep. 23/02/2011), n.4419

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso iscritto al n. 2942 del Ruolo Generale degli affari

civili dell’anno 2010 di:

COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOPRA, in persona del sindaco p.t.,

autorizzato a stare in giudizio da Delib. G.M. 25 novembre 2009, n.

127 e determinazione dirigenziale n. 516 del 4 novembre 2009, ed

elettivamente domiciliato in Roma al Corso Vittorio Emanuele II n.

18, nello studio legale Lessona e presso l’avv. IARIA Domenico, che

rappresenta e difende l’ente locale, per procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

V.A., già elettivamente domiciliato nel giudizio di appello

in Montevarchi alla Via Roma n. 168, nello studio dell’avv. Pietro

Ghinassi, suo difensore domiciliatario.

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze, prima sez.

civ., n. 1204 del 26 giugno – 17 settembre 2009, notificata per

l’esecuzione il 29 dicembre 2009.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione dell’8 settembre 2010, redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. dal giudice designato dal presidente della sezione: FATTO: L’opposizione alla stima della indennità di espropriazione disposta con decreto del 12 ottobre 2007, di mq. 46,50, costituente un tratto di strada privata senza sbocco adibito a parcheggio per più fabbricati e di proprietà di V.A. e qualificata pertinenza di tali costruzioni, è stata proposta dall’espropriato alla Corte d’appello di Firenze con citazione notificata il 15 novembre 2007 al Comune di Castelfranco di sopra (Arezzo), deducendo l’insufficienza della indennità offerta di Euro 315,00, determinata in base ai valori agricoli medi dell’area, ritenuta inedificabile.

La Corte adita, con sentenza 26 giugno – 17 settembre 2009, ha accolto l’opposizione, determinando l’indennità in Euro 16.500,00 e condannando l’ente locale alle spese del giudizio.

Per la cassazione di detta sentenza il Comune di Castelfranco di sopra propone ricorso notificato il 1 – 3 febbraio 2010 a mezzo posta presso il domiciliatario sia in (OMISSIS), comune diverso da quello sede della Corte (di tale impugnazione non è però in atti l’avviso di ricevimento), che presso la cancelleria della Corte d’appello di Firenze con quattro motivi: a) violazione del D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 32, 37 e 40, per avere qualificato edificabile l’area oggetto di esproprio, solo perchè pertinenziale a quella su cui si sono edificati a suo tempo i fabbricati richiamati, senza tenere conto che, al momento dell’espropriazione nel 2006, la normativa urbanistica destinava l’area a viabilità, mentre il precedente Piano di fabbricazione la vincolava ad uso pubblico, per cui il terreno ablato non era edificabile; b) omessa motivazione in ordine alla destinazione a parcheggio privato per i vicini fabbricati del suolo espropriato, pur risultando essere lo stesso una strada privata e mancando ogni autorizzazione alla destinazione di sosta auto in fatto decisa dall’espropriato, senza alcuna autorizzazione della P.A. e dovendosi anzi negare la possibile realizzazione di un parcheggio privato, pur essendovi la destinazione ad uso pubblico dell’area espropriata; c) violazione del D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 33 e 37, per avere qualificato come parziale l’espropriazione, liquidando l’indennità con criterio errato, avendo determinato la perdita di valore dei beni immobili unitariamente considerati, in rapporto al prezzo dei pretesi tre (e non quattro come dice l’impugnazione) posti auto, a cui l’area ablata era stata in fatto destinata, potendosi su essa sistemare in colonna solo tre automobili; d) violazione dell’art. 91 c.p.c., in rapporto alle spese di causa a carico del comune, in ragione della soccombenza erroneamente ritenute di esso ente locale ricorrente.

DIRITTO – Ritiene il relatore che, qualora sia prodotto l’avviso di ricevimento o documento equipollente comprovante la consegna del plico al difensore domiciliatario anche al suo indirizzo in Montevarchi, essendo in atti solo la accettazione della raccomandata di cui a tale notificazione, il ricorso dell’ente locale è manifestamente fondato.

La natura autonoma delle aree pertinenziali rispetto ai fabbricati a cui servizio sono poste non esclude che la loro edificabilità legale può rilevarsi solo con gli strumenti urbanistici locali vigenti al momento dell’ esproprio che, nel caso di specie, dopo aver già vincolato, con il Piano di fabbricazione anteriore al 2005, la striscia di terreno ablata ad uso pubblico, dall’anno indicato l’avevano destinata a viabilità. Pertanto la destinazione urbanistica, anche con l’uso indicato in fatto a parcheggio, è incompatibile comunque con l’affermata edificabilità dell’area che è inedificabile e quindi da valutare come se fosse agricola (con le sentenze citate in ricorso cfr. pure Cass. n. 1890/2010). In tale contesto, risulta manifestamente fondato anche il secondo motivo di ricorso, in quanto l’uso dell’area come parcheggio privato ha rilievo di mero fatto in ragione della destinazione del suolo a strada privata affermata dallo stesso c.t.u. e dalla sentenza e costituisce quindi solo una sorta di vantaggio indiretto o personale (su cui cfr.

Cass. n. 809 del 2009) per il proprietario di essa, non indennizzabile; tale rilievo esclude che la cessazione di detto uso possa dar luogo a un decremento di valore dei vicini fabbricati e comunque rende immotivata sul punto la decisione di merito come dedotto nel secondo motivo di ricorso. E’ quindi immotivata anche la determinazione della perdita di valore del bene unitario considerato dalla Corte, costituito dai villini esistenti e dall’area espropriata, nel momento in cui nessuna destinazione a parcheggio di quest’ultima a servizio delle costruzioni già esistenti è giuridicamente rilevata dai giudici di merito in modo esaustivo e corretto.

Consegue alla manifesta fondatezza dei primi tre motivi l’assorbimento del quarto motivo sulle spese. In conclusione, opina il relatore che il ricorso è manifestamente fondato e chiede che il presidente della sezione voglia fissare l’adunanza in Camera di consiglio per la decisione, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Va anzitutto rilevato che il comune ricorrente ha tempestivamente depositato prima dell’adunanza in Camera di consiglio la copia dell’avviso di ricevimento della notifica a mezzo posta del ricorso ai sensi dell’art. 372 c.p.c., notificando i documenti ritualmente elencati ai sensi della norma ora citata al V.; all’adempimento di tale onere, cui ha fatto espresso riferimento la relazione, consegue la ammissibilità della impugnazione per cassazione da considerare tempestiva, ai sensi dell’art. 325 c.p.c., comma 2, essendo stato spedito il plico raccomandato contenente il ricorso il 1 febbraio 2010 che fu consegnato il 3 febbraio 2010 al difensore domiciliatario del V., ed essendo avvenuta la notificazione della sentenza con la formula esecutiva oggetto di ricorso il 29 dicembre 2009. Il collegio, esaminato il ricorso, la relazione e gli scritti difensivi in atti, ha condiviso gli argomenti svolti nella relazione e la soluzione da essa proposta.

2. Il ricorso quindi, che è ammissibile perchè tempestivo, come provato dai documenti depositati ai sensi dell’art. 372 c.p.c., deve essere accolto per essere manifestamente fondato nei sensi di cui alla relazione e la sentenza impugnata deve essere quindi cassata con rinvio della causa alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, perchè si conformi ai principi enunciati nella determinazione delle indennità e regoli anche le spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi tre motivi del ricorso e dichiara assorbito il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, perchè si pronunci sull’opposizione e decida sulle spese anche del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2011

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