Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4419 del 20/02/2020
Cassazione civile sez. trib., 20/02/2020, (ud. 27/06/2019, dep. 20/02/2020), n.4419
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7619-2013 proposto da:
CERC COSTRUZIONI EDILIZIE RIONE CARITA’ SPA, elettivamente
domiciliata in ROMA VIA SIMONE DE SAINT BON 89, presso lo studio
dell’avvocato FEDERICO GENOVESI, rappresentata e difesa
dall’avvocato CARLO CARILE;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, In persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, UFFICIO (OMISSIS) (OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 213/2012 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,
depositata il 17/09/2012;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
27/06/2019 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.
Fatto
RILEVATO
che:
Con sentenza n. 213/15/12, depositata il 17 settembre 2012, non notificata, la CTR della Campania rigettò l’appello proposto dalla C.E.R.C. Costruzioni Edilizie Rione Carità S.p.A. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP di Napoli, che aveva a sua volta rigettato il ricorso proposto dalla società avverso avviso di accertamento per IRES, IVA ed IRAP per l’anno 2005. L’accertamento traeva origine da verifica svolta dalla Guardia di Finanza presso la società, iniziata il 3 aprile 2007, protrattasi sino al 31 maggio 2007, come da relativo processo verbale di constatazione, e ripresa in data 11 giugno 2007 con la redazione di nuovo processo verbale di constatazione, dopo che in data 7 giugno 2007 la contribuente aveva presentato dichiarazione integrativa per l’anno accertato ai fini IRES, riducendo la perdita in precedenza dichiarata da Euro 4.479.365,00 ad Euro 2.588.365,00, per mezzo di dichiarazione di una plusvalenza da cessione di immobili indicati come strumentali, omessa nell’originaria dichiarazione.
Avverso la sentenza della CTR la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
Parte ricorrente ha depositato memoria, contenente dichiarazione di rinuncia al giudizio, avendo la ricorrente avanzato nei termini domanda di definizione agevolata della lite ai sensi del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6, convertito, con modificazioni, nella L. 1 dicembre 2016, n. 225, versando gli importi dovuti per detta causale.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. Deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio in conseguenza della rinuncia notificata dalla ricorrente all’Amministrazione finanziaria, con contestuale declaratoria di cessata materia del contendere, ai sensi della succitata disposizione di legge, avendo la ricorrente comprovato di avere provveduto al pagamento integrale dell’importo determinato al fine della definizione agevolata della controversia.
2. Nulla va tuttavia statuito in ordine alle spese, in ragione del fatto che il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente (cfr. Cass. sez. 6, ord. 3 ottobre 2018, n. 24083).
3. Non ricorrono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (cfr., tra le altre, Cass. sez. 6-5, ord. 7 giugno 2018, n. 14782).
PQM
Dichiara l’estinzione del giudizio e cessata la materia del contendere ai sensi del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6, convertito, con modificazioni, nella L. 1 dicembre 2016, n. 225.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2020