Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4418 del 24/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 24/02/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 24/02/2010), n.4418

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– ricorrente –

contro

M.E.G., elettivamente domiciliato in Roma, viale

Parioli 43, presso l’avv. prof. D’AYALA VALVA Francesco, che,

unitamente all’avv. prof. Antonio Lovisolo, lo rappresenta e difende,

giusta delega in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Liguria (Genova), Sez. 7, n. 22/7/06 del 28 febbraio 2006, depositata

l’11 aprile 2006, notificata il 6 giugno 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

21 gennaio 2010 dal Relatore Cons. Dr. Raffaele Botta;

Preso atto che il P.G. non ha presentato proprie osservazioni sulla

relazione ex art. 380 bis c.p.c., notificatagli.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letto il ricorso concernente una istanza di rimborso IRAP per difetto del presupposto impositivo, accolta in primo e secondo grado;

Letto il controricorso e il ricorso incidentale;

Disposta preliminarmente la riunione dei ricorsi principale e incidentale ai sensi dell’art. 335 c.p.c.;

Visto che il ricorso principale poggia su un motivo con il quale si denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 144 e D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 8, 27 e 36, in relazione alla ritenuta inapplicabilità dell’imposta al lavoratore autonomo;

Visto che il ricorso incidentale poggia su tre motivi con i quali si denuncia: a) passaggio in giudicato della sentenza di primo grado stante la non ultrattività della procura alla lite rilasciata solo per il giudizio di primo grado nonchè violazione del D.Lgs n. 546 del 1992, art. 12, comma 3, art. 18, comma 3, artt. 49, 53, e art. 312 c.p.c., comma 4, e art. 156 c.p.c.; b) passaggio in giudicato della sentenza impugnata per nullità della notifica dell’atto di appello al difensore domiciliatario oltre l’anno dal deposito della sentenza nonchè difetto di motivazione e violazione del D.Lgs n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, art. 330 c.p.c., comma 3 e art. 156 c.p.c.; c) passaggio in giudicato della sentenza di primo grado per nullità dell’atto di appello notificato al difensore presso il di lui studio, in assenza di elezione di domicilio anzichè al contribuente personalmente, nonchè violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 2, art. 17, art. 20, comma 1, art. 51, comma 1, art. 53, comma 2;

Ritenuto che il ricorso principale sia inammissibile per la genericità del quesito di diritto formulato con il quale si chiede se l’imposta sia dovuta da chiunque eserciti una professione o solo laddove esista una organizzazione complessa autonoma dall’attività personale, omettendo “l’indicazione sia della regala iuris adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo” (Cass, S.U. n. 24339 del 2008);

Ritenuto che anche il ricorso incidentale sia inammissibile per le medesime motivazioni e che in ogni caso non siano fondate le censure espresse in quanto: a) la procura alle liti che utilizzi la formula generica “nel presente procedimento” ha valore anche per i gradi successivi del giudizio (v, Cass. n. 12170 del 2005) e comunque ai fini della notifica dell’atto di appello; b) la notificazione dell’appello in un luogo diverso da quello prescritto, ma non privo di un astratto collegamento con il destinatario (come nella specie), determina la semplice nullità della notifica, sanabile ex tunc con la rinnovazione ai sensi degli artt. 291 e 350 c.p.c. o con la costituzione dell’appellato, nel caso avvenuta (v. Cass. nn. 12381 del 2009; 12908 del 2007); c) all’anno solare per la notifica dell’appello ai sensi dell’art. 327 c.p.c., deve aggiungersi il periodo di sospensione feriale (v. Cass. nn. 18572 del 2004; 15123 del 2007) e l’eventuale nullità sanabile della notificazione eseguita nel predetto termine non determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata;

Ritenuto, quindi, che debbano essere rigettati tanto il ricorso principale, quanto il ricorso incidentale, e che la reciproca soccombenza giustifichi la compensazione delle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2010

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