Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4418 del 23/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4418 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: FALASCHI MILENA

ORDINANZA

sul ricorso 12051-2015 proposto da:
RUSSO NADIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
GREGORIO VII 396, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO
GIUFFRIDA, che la rappresenta e difende;
– ricorrente contro

ROMA CAPITALE, EQUITALIA SUD SPA;
– intimati –

avverso la sentenza n. 33953/2014 del GIUDICE DI PACE di
ROMA, depositata il 20/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 09/06/2017 dal Consigliere Dott. MILENA
F ALAS

Data pubblicazione: 23/02/2018

FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 7 marzo 2012 Nadia Russo impugnava, dinanzi al
Giudice di pace di Roma la cartella n. 09720110259975889 emessa da Equitalia
Sud s.p.a. avente ad oggetto la sanzione per la omessa comunicazione delle
generalità dell’autore della violazione contestata con verbale di accertamento di

33953/2014, veniva rigettato.
Nadia Russo ha proposto ricorso per cassazione avverso detta sentenza sulla
base di due motivi;
Nessuno degli intimati ha svolto difese.
Fissata adunanza camerale, in data 30 maggio 2017 è stato depositato in
cancelleria atto di rinuncia al ricorso.
L’atto di rinuncia al ricorso soddisfa i requisiti di cui agli artt. 390, comma 2,
c.p.c. per cui a norma dell’art. 391, ult. co ., c.p.c. sussistono le condizioni per

dichiarare l’estinzione del presente giudizio di Cassazione.
In conclusione, per le ragioni che precedono, deve essere dichiarata l’estinzione
del processo.
Il mancato svolgimento di difese da parte di Roma Capitale e della
concessionaria Equitalia Sud consente di non adottare alcuna pronuncia sulle
spese.
Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale
misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua
declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass n. 6888 del 2015) e,
trattandosi dì misura ceevicmule, lafn mensu sanzionami, essa è di htretta
interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di
interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M.

Ric. 2015 n. 12051 sez. M2 – ud. 09-06-2017
-2-

violazione n. 13080020714 del 14 gennaio 2008, che con sentenza n.

La Corte, dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^- VI Sezione Civile, il 9

giungo 2017.

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