Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4418 del 23/02/2011

Cassazione civile sez. VI, 23/02/2011, (ud. 27/01/2011, dep. 23/02/2011), n.4418

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso iscritto al n. 27761 del Ruolo Generale degli affari

civili dell’anno 2010 di:

COMUNE DI RUVO DI PUGLIA, in persona del sindaco p.t. autorizzato a

stare in giudizio da Delibera Giunta Comunale 26 novembre 2009, n.

334 ed elettivamente domiciliato in Roma alla Via Cosseria n. 2,

presso il Dr. Alfredo Placidi, rappresentato e difeso dall’avv.

TRIGGIANI Vittorio da Bari, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PELLICANI COSTRUZIONI s.p.a., in persona del legale rappresentante

p.t., elettivamente domiciliato in Roma, alla Via delle Quattro

Fontane n. 10, nello studio dell’avv. Daniela Ciardo e rappresentata

e difesa, per procura a margine del controricorso, dall’avv.

D’IPPOLITO Armando da Bari;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari, Sezione Prima

Civile, n. 916/09 del 22 – 24 settembre 2009, notificata al Comune di

Ruvo di Puglia il 23 ottobre 2009.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. E’ stata depositata, in cancelleria la seguente relazione del 22 giugno 2010, redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. dal giudice designato dal presidente della sezione: “FATTO: Con sentenza del 24 settembre 2009, la Corte d’appello di Bari determinava, su domanda del 20 luglio 2005 della s.p.a. Pellicani Costruzioni, la indennità di espropriazione di un’area di proprietà dell’attrice di mq. 5.216, da destinare ad edilizia economica e popolare, espropriata in data 28 novembre 2003, in Euro 1.583.577,00 e quella di occupazione legittima dello stesso terreno, dal 15 dicembre 1998 alla data del decreto ablativo, in Euro 223.913,00, con accessori, condannando il Comune di Ruvo di Puglia, espropriante e occupante,- a depositare tali somme nei modi di legge e al pagamento delle spese di causa.

Qualificati edificabili i suoli oggetto di espropriazione, perchè ricadenti nel sub comparto di edilizia residenziale pubblica alla data del decreto di espropriazione, per quanto rileva in questa sede, il valore venale degli stessi era determinato, per tutte le aree, in base agli indici fondiari di edificabilità, partendo da quello a base dell’offerta della indennità provvisoria per altri espropri, che era stato nel 1998 di Euro 240,00 circa a mq., e rilevando come, con delibera del 2005 poi revocata del Comune, era stata proposta l’alienazione delle cubature realizzate in eccedenza dall’ente locale, chiedendosi in corrispettivo una somma a mc. che comportava una valutazione a mq. delle superfici per cui è causa di circa Euro 234,00.

La Corte ha fatto quindi proprio il prezzo unitario a mq. proposto con l’uso del metodo sintetico comparativo dal c.t.u. di Euro 276 a mq., tenendo conto che, rapportando i prezzi precedenti al maggiore indice di edificabilità consentita per le aree espropriate, si sarebbe potuti pervenire ad un valore di Euro 312,11 a mq. e, di conseguenza, che il valore di mercato unitario potesse fissarsi in quello medio che precede.

In applicazione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37, la indennità di espropriazione era da fissare nel valore venale delle aree che, sulla base del prezzo unitario indicato, ammontava alla somma di cui sopra, senza la riduzione del 25% prevista per i casi eccezionali di riforma economico-sociale tra cui non rientrava l’edilizia popolare, fermo restando l’aumento del 10% di cui al secondo comma della norma citata del T.U. sull’espropriazione.

Con il richiamato ricorso notificato il 17 dicembre 2009, il Comune ha censurato la citata sentenza della Corte d’appello di Bari per due motivi: a) violazione del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, n. 327, art. 37, anche per carenze motivazionali, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per omesso esame analitico delle censure alla relazione del c.t.u. da parte dei consulenti di parte, non rilevando i valori dati ai suoli nella Delibera n. 122 del 2005, poi revocata nel 2008, dovendosi i valori adottati dal Comune, adeguati ai concreti indici di edificabilità, ridursi a L. 88.128 a mq. e dovendosi comunque rilevare che la valutazione a mc. delle opere realizzate in esubero, riguardava il solo incremento di valore e non il prezzo delle aree ed era stata eseguita in un periodo diverso da quello della data dell’espropriazione, circostanze di cui la Corte d’appello non ha tenuto conto, b) violazione della stessa norma di cui al primo motivo, anche per insufficienza della motivazione, per cinque profili attinenti alla relazione del c.t.u. e alla sentenza che alla stessa si adegua: 1) per avere erroneamente considerato nella stima sintetico comparativa operata, il prezzo di due atti di compravendita del 1997 per notar Berardi, senza considerare che, trattandosi di lotti fondiari ricadenti in altro comparto, non solo erano inutilizzabili per le caratteristiche delle superfici vendute, ma comunque i loro prezzi erano da ridurre del 52%, dovendo l’alienante cedere obbligatoriamente il 48% dell’area venduta per servizi, per cui si sarebbe giunti ad un valore inferiore a quello offerto dal comune con l’indennità provvisoria di espropriazione; 2) il prezzo comparato, di cui al decreto di esproprio del Comune di Ruvo di Puglia del 31 luglio 2004 riguarda aree ricadenti in altro comparto e con destinazione urbanistica diversa da quella per cui è causa, per cui il valore di Euro 240,00 a mq. è inapplicabile per la comparazione, avendo riguardo ad aree con indici di edificabilità diversi e tenendo conto comunque che il decreto di esproprio faceva riferimento all’intero valore di mercato e non alla metà di esso, come afferma la Corte; 3) erroneo è stato pure il richiamo alla Delibera del 2005 del Comune di Ruvo di Puglia revocata nel 2008 e come tale inidonea ad essere utilizzata per una sintesi comparativa di stima, come quella di cui alla decisione impugnata ed che comunque aveva riguardo ad una situazione peculiare che rendeva irrilevante il valore da essa ricavato. 4) comunque la valutazione del citato decreto del 2005 è di circa due anni dopo la espropriazione e come tale è inutilizzabile; 5) infine, nella liquidazione della indennità, nessun rilievo ha avuto la circostanza che il decreto di espropriazione consente di realizzare il 50% della cubatura esprimibile sull’area ablata, nell’ambito delle residue aree private appartenenti allo stesso subcomparto, con chiara locupletazione della società espropriata.

La società controricorrente chiede dichiararsi inammissibile il ricorso che attiene solo ad una diversa valutazione di fatti rispetto a quella della Corte di merito, da fondare su circostanze nuove non accertabili in sede di legittimità. DIRITTO – Il ricorso è in parte infondato e in parte inammissibile, perchè chiede a questa Corte di procedere a una nuova stima delle? aree espropriate con il riesame delle circostanze di fatto, sulle quali non emerge però in quale fase del giudizio di merito s’è svolto tra le parti il contraddittorio, giungendo in tal modo ad una diversa determinazione dei valori venali dei suoli oggetto di ablazione.

In ordine al primo motivo di ricorso, già la Corte di merito ha chiarito le ragioni per le quali poteva tenere conto della Delib.

Giunta Comunale 11 aprile 2005, n. 122, per essersene dedotta la revoca tardivamente e solo in conclusionale; peraltro, rispetto alle operazioni estimative a base dell’offerta del prezzo per l’alienazione dal comune delle volumetrie edificate in eccesso, nessuna censura è stata proposta, neanche in questa sede, in ordine ai criteri adottati nell’atto amministrativo che poteva quindi utilizzarsi per la comparazione, anche se revocato.

Il secondo motivo è invece inammissibile in ciascuno dei suoi cinque profili; in rapporto ai rogiti Berardi da comparare, non risulta in quale; fase del giudizio di merito si sia denunciata la cessione gratuita prevista in tali compravendite del 48% delle aree al comune, con conseguente carente autosufficienza del ricorso sul punto, non potendo questa Corte riesaminare i rogiti.

Altrettanto è a dire in ordine al prezzo emergente dal decreto di esproprio del 2004, che la Corte ha ritenuto dovesse ridursi alla metà, in rapporto alla data in cui era stata liquidata l’indennità di espropriazione e alla disciplina legale di questa all’epoca (L. n. 592 del 1992, art. 5 bis) e che si assume invece apoditticamente dal ricorrente corrispondere all’intero valore venale dell’area ai fini della comparazione.

Già si è detto, sulla delibera di alienazione delle cubature in esubero e in ordine alla infondatezza delle censure logico estimative proposte dal Comune, che insiste in questa sede per dare rilievo alla revoca della delibera intervenuta nel 2008 e chiede di accertare comunque la inutilizzabilità del valore venale desunto dal prezzo a mc. delle costruzioni, con deduzioni che non appaiono logiche nè condivisibili sul piano estimativo e che possono considerarsi precluse se tendono a dar luogo ad una diversa valutazione o considerazione dell’atto rispetto a quelle date in sede di merito.

In rapporto alla diversità di data della Delibera del 2005 di cui al punto che precede e del decreto di esproprio è evidente che la limitatezza dell’arco temporale di cui si discute si è ritenuta irrilevante dai giudici del merito per liquidare i valori di mercato delle aree e che quindi il ricorso resta inammissibile per la richiesta di riesame di fatti non consentita in sede di legittimità.

Inammissibile è poi la richiesta di esaminare la clausola del decreto di esproprio che avrebbe concesso l’uso del 50% delle potenzialità edificatorie del comparto nelle aree rimaste agli espropriati, non solo per il divieto di riesame dei fatti in questa sede ma anche perchè non risulta in quale fase del processo di merito la questione sia stata posta ai giudici, con la conseguenza che essa non può che ritenersi proposta per la prima volta nel giudizio di cassazione e in quanto tale è inammissibile.

In conclusione, opina il relatore, che il ricorso è manifestamente infondato per le parti in cui non può che dichiararsi precluso, e chiede quindi che il presidente della sezione voglia fissare l’adunanza in Camera di consiglio per la decisione, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., nn. 1 e 5.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Il collegio, esaminato il ricorso, la relazione e gli scritti difensivi in atti, ha condiviso gli argomenti svolti nella relazione e la soluzione da essa proposta, alle quali nessuna replica è seguita dalle parti e cui non si è opposto neppure il P.G. nell’adunanza in Camera di consiglio, nella quale ricorrente e controricorrente non sono neppure comparsi.

2. Il ricorso quindi deve essere rigettato e le spese del giudizio di cassazione devono porsi a carico del comune ricorrente che dovrà rimborsarle alla società controricorrente nella misura che si liquida in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il Comune ricorrente a pagare alla società controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro 8.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali e accessorie come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2011

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