Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4417 del 24/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 24/02/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 24/02/2010), n.4417

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– ricorrente –

contro

M.L., elettivamente domiciliato in Roma, via Reggio

Calabria 6, presso l’avv. Nicola Bultrini, rappresentato e difeso

dall’avv. Caianiello Sergio, giusta delega a margine del

controricorso.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania (Napoli), Sez. 44, n. 118/44/05 del 21 aprile 2005,

depositata il 5 maggio 2005, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

21 gennaio 2010 dal Relatore Cons. Dr. Raffaele Botta;

Lette le conclusioni scritte del P.G., che ha chiesto l’accoglimento

del ricorso per manifesta fondatezza.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letto il ricorso concernente una controversia relativa alla tassabilità delle prestazioni corrisposte dal Fondo di Previdenza dell’Isveimer e preso atto che l’azione di rimborso del contribuente è stata accolta in primo grado, mentre l’appello dell’Ufficio è stato dichiarato inammissibile per difetto della specificità dei motivi;

Letto il controricorso;

Visto che il ricorso è fondato su un unico motivo con il quale si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, e art. 342 c.p.c., affermando l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ritiene mancante la specificità dei motivi di appello;

Ritenuto che il ricorso è manifestamente fondato sulla base dei principi affermati da questa Corte secondo cui: “Nel processo tributario, l’indicazione dei motivi specifici dell’impugnazione, richiesta dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell’appello, richiedendosi, invece, soltanto una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza. E pertanto irrilevante che i motivi siano enunciati nella parte espositiva dell’atto ovvero separatamente, atteso che, non essendo imposti dalla norma rigidi formalismi, gli elementi idonei a rendere specifici i motivi d’appello possono essere ricavati, anche per implicito, purchè in maniera univoca, dall’intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni”. (Cass. n. 1224 del 2007); “Nel processo tributario, la riproposizione in appello delle stesse argomentazioni poste a sostegno della validità dell’atto impugnato dal contribuente, in quanto considerate dall’amministrazione finanziaria idonee a sostenere la legittimità dell’atto stesso e confutare le diverse conclusioni cui è pervenuto il giudice di primo grado, assolve l’onere d’impugnazione specifica imposto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53” (Cass. n. 14031 del 2006);

Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere accolto e la sentenza impugnata debba essere cassata con rinvio ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania per l’esame del merito, che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2010

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