Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4417 del 23/02/2011

Cassazione civile sez. VI, 23/02/2011, (ud. 20/12/2010, dep. 23/02/2011), n.4417

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

METALLURGICA PIERGALLINI DI PIERGALLINI FRANCO, fallita, in persona

del legale rappresentante pro tempore P.F., con

domicilio eletto in Roma, Via Oslavia n. 14, presso l’Avv. Francesco

Petrucci, rappresentata e difesa dall’Avv. CATALDI Roberto, come da

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CECISIDERURGICA s.r.l., e METALLURGICA PIERGALLINI DI PIERGALLINI

FRANCO, fallita, in persona del curatore pro tempore;

– intimate –

per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Ancona n.

708/09 depositato il 20 novembre 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 20 dicembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La METALLURGICA PIERGALLINI DI PIERGALLINI FRANCO, fallita, in persona del legale rappresentante pro tempore P.F., ricorre per cassazione nei confronti della sentenza in epigrafe della Corte d’appello che ha rigettato il reclamo dalla stessa proposto avverso la sentenza in data 14 maggio 2009 del Tribunale di Ascoli Piceno che, pronunciando in sede di remissione degli atti da parte della Corte d’appello L. Fall., ex art. 22, ne ha dichiarato il fallimento.

L’intimata curatela e la creditrice istante non hanno proposto difese.

La causa è stata assegnata a la camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso con cui si denuncia violazione della L. Fall., art. 22, per avere la Corte d’appello escluso la nullità della sentenza di fallimento oggetto di reclamo benchè il decreto della stessa Corte con il quale era stato accolto il reclamo avverso il provvedimento del Tribunale di reiezione del ricorso per la dichiarazione di fallimento non fosse stato comunicato alla debitrice è manifestamente fondato.

Le modalità di impugnazione del decreto del tribunale che rigetta il ricorso per la dichiarazione di fallimento seguono sostanzialmente, anche dopo la riforma del 2006, lo schema già delineato dal legislatore del 1942, prevedendo la L. Fall., art. 22, il reclamo avanti alla corte d’appello che decide in camera di consiglio e che, se accoglie l’impugnazione, rimette gli atti al tribunale funzionalmente competente per la dichiarazione di fallimento.

Tra le novità introdotte con il D.Lgs. n. 5 del 2006, oltre alla legittimazione al reclamo da parte del Pubblico Ministero, si segnala la previsione secondo cui alla dichiarazione di fallimento non si fa luogo se si accerti, anche su segnalazione di parte, che nel frattempo sia venuto meno alcuno dei presupposti necessari. Tale disposizione, che accoglie un’interpretazione già emersa in dottrina, consente innanzitutto alla stessa corte d’appello di omettere la trasmissione degli atti al tribunale nell’ipotesi in cui i presupposti per la dichiarazione di fallimento sussistessero alla data della pronuncia del tribunale ma siano venuti meno nelle more del procedimento di reclamo; ma consente soprattutto al tribunale, che diversamente sarebbe vincolato al dictum della corte, di prendere atto che, tra la data della pronuncia della stessa e quella a lui devoluta quale giudice funzionalmente competente per la dichiarazione di fallimento, i presupposti per quest’ultima siano venuti meno per fatti sopravvenuti.

Tale interpretazione, cui evidentemente si è attenuta la Corte d’appello, posto che è il presupposto logico della rilevanza dell’ulteriore questione oggetto della censura concernente le conseguenze dell’omissione della comunicazione del decreto della Corte, è corretta anche se non di immediata evidenza alla luce della formulazione letterale che parrebbe attribuire solo atta corte il potere di prendere atto dell’intervenuta carenza dei presupposti; in realtà, a parte l’illogicità di addivenire alla pronuncia di fallimento pur in carenza dei presupposti al momento della decisione, induce a ritenere sussistente in capo at tribunale il potere in questione il richiamo alla segnalazione della parte come possibile fonte della conoscenza dei nuovi elementi contenuto ne quarto comma dell’art. 22 che non avrebbe alcun senso se riferito alla corte d’appello, che deve sentire le parti in Camera di consiglio, ma che invece ne ha se riferito al tribunale per il quale il contatto con le parti è solo eventuale in carenza dell’obbligo di sentirle nuovamente, dopo averle sentite in sede di istruttoria prefallimentare, prima di pronunciarsi in seguito alla rimessione degli atti da parte della corte d’appello.

Ma proprio tale meccanismo processuale evidenzia l’errore in cui è caduta la Corte d’appello nel ritenere irrilevante la mancata comunicazione da parte del cancelliere del decreto pronunciato in esito al reclamo e imposta dal comma 3, dell’att. 22. Se infatti la parte, nella specie il debitore, è facoltizzata a segnalare al tribunale la modificazione dei presupposti per la dichiarazione di fallimento è chiaro che la comunicazione della pronuncia del decreto della corte d’appello e quindi la notizia della remissione degli atti al tribunale le deve essere necessariamente effettuata in quanto chiaramente funzionale all’esercizio del diritto di difesa, dal momento che il decreto in questione non è ricorribile per cassazione (Cassazione civile, sez. I, 11 settembre 2007, n. 19096) e quindi la comunicazione non è certamente prevista ai fini dell’impugnazione, diritto che nella specie è stato irrimediabilmente pregiudicato impedendo al ricorrente di interloquire tempestivamente con il tribunale.

La fondatezza del primo motivo e la conseguente necessità di cassare la sentenza impugnata assorbe gli ulteriori.

L’impugnata sentenza deve dunque essere cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito e pertanto revocato il fallimento della Metallurgica Piergallini di Piergallini Franco.

La peculiarità della vicenda induce all’integrale compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, revoca il fallimento della Metallurgica Piergallini di Piergallini Franco; compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2011

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