Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4417 del 21/02/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 4417 Anno 2013
Presidente: BUCCIANTE ETTORE
Relatore: PETITTI STEFANO

sanzioni
amministrative

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CONSORZIO CAVET, in persona del legale rappresentante pro tempore,

e GUAGNOZZI Giovanni, rappresentati e difesi, per procura

speciale a margine del ricorso, dall’Avvocato Giuseppe Giuffrè,
presso lo studio del quale in Roma, via di Villa Grazioli n. 13,
sono elettivamente domiciliati;
– ricorrenti contro
COMUNE DI FIRENZUOLA, in persona del Sindaco pro tempore;

intimato

avverso la sentenza n. 33 del 2006 del Tribunale di Firenze,

se-

zione distaccata di Pontassieve, depositata il 21 febbraio 2006.

Data pubblicazione: 21/02/2013

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica
del 6 giugno 2012 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito l’Avvocato Michela Reggio D’Aci con delega;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto

l’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 30 aprile 2003, a seguito di accertamenti svolti dal
Corpo Forestale dello stato – Comando Stazione di Covigliano,
veniva contestata dal Comune di Firenzuola, a carico del Consorzio CAVET (Consorzio Alta Velocità Emilia Toscana), in solido
con il legale rappresentante dell’epoca, Giovanni Guagnozzi,
l’avvenuta realizzazione di una discarica abusiva di rifiuti non
pericolosi e veniva loro ingiunto il pagamento della somma di
euro 10.338,32.
Avverso tale ordinanza il Guagnozzi e il Consorzio CAVET
presentavano ricorso ai sensi dell’art. 22 della legge n. 689
del 1981 avanti al Giudice di pace di Borgo San Lorenzo, il quale declinava la propria competenza in favore del Tribunale di
Firenze – Sezione distaccata di Pontassieve, innanzi al quale il
procedimento veniva riassunto.
I ricorrenti, premesso di essere incaricati della realizzazione del progetto esecutivo dell’opera di ripristino e recupero
ambientale dell’area denominata Sasso di Castro e di essere stati successivamente autorizzati dalla Regione
-2 _1

Toscana

Procuratore Generale Dott. Antonietta Carestia, che ha chiesto

all’ampliamento del sito alla zona denominata Fonte di Sella,
sostenevano che il verbale di accertamento aveva erroneamente
qualificato come “rifiuti” i limi di lavaggio estratti in località Sasso di Castro, in quanto gli stessi erano stati allocati
solo temporaneamente nella confinante area denominata Fonte di

mento di altre aree, come testimoniato dal progetto approvato
dalla Regione Toscana con decreto n. 5470 del 2002.
Il Tribunale adito respingeva l’opposizione e confermava
l’ordinanza ingiunzione impugnata, ritenendo che i fanghi di estrazione prodotti dalla coltivazione delle cave dovessero essere considerati “rifiuti” ai sensi dell’interpretazione autentica
dell’art. 6, n. 1, lett. a), del d.lgs. n. 22 del 1997, come operata dall’art. 14 del d.l. n. 138 del 2002, convertito in legge n. 178 del 2002. Ad avviso del Tribunale, la diversa configurazione giuridica affermata dai ricorrenti non trovava alcun riscontro nella disciplina vigente; in particolare, il ricorrente
non aveva fornito la prova, necessaria ai fini dell’esclusione
dei fanghi dalla disciplina dei rifiuti, non solo della possibilità di un loro riutilizzo, ma anche dell’effettività dello
stesso. Il Tribunale riteneva quindi provato che i fanghi fossero stati abbandonati e che, comunque, il sito, di fatto adibito
a discarica, non potesse essere assolutamente considerato alla
stregua di un impianto di recupero, trattamento o smaltimento,
in quanto ivi non risultavano poste in essere attività preparatorie al successivo trasporto in un vero impianto di recupero.

-3.-

Sella, in vista di un riutilizzo certo, consistente nel riempi-

Per la cassazione di tale sentenza il Consorzio CAvET e il
Sig. Guagnozzi Giovanni propongono ricorso affidato a tre articolati motivi; l’intimato Comune di Fiorenzuola non ha svolto
attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE

falsa applicazione dell’art. 6, comma l, del d.lgs. 5 febbraio
1997, n. 22; violazione e falsa applicazione dell’art. 14 dl. 8
luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 8
agosto 2002, n. 178 in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc.
civ.. I ricorrenti sostengono che il Tribunale abbia errato nel
non considerare che la riutilizzazione dei fanghi di lavaggio
era certa, sicché doveva escludersi che gli stessi costituissero
rifiuti. In proposito, i ricorrenti richiamano la delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 5470 del 21 ottobre 2002,
valevole, unitamente ad altri atti pregressi, quale approvazione
del progetto relativo alle opere di sistemazione ambientale e
paesaggistica che sarebbero state realizzate al termine delle
attività estrattive, a riprova della certezza del riutilizzo dei
fanghi collocati solo temporaneamente a Fonte di Sella.
Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano violazione e
falsa applicazione degli artt. 22 e ss. della legge della Regione Toscana 3 novembre 1998, n. 78 in relazione all’art. 360,
coma 3, cod. proc. civ.; violazione e falsa applicazione degli
artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, n.
3, stesso codice; illegittimità per insufficiente e contraddit-

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Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e

toria motivazione su un punto decisivo della controversia in re’azione all’art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. Con tale articolata censura i ricorrenti si dolgono del fatto che il Tribunale abbia escluso che fosse stata offerta la prova
dell’effettivo, oggettivo e inequivocabile riutilizzo dei fanghi

I fanghi di lavaggio oggetto

dell’accertamento, sostengono i ricorrenti, oltre a non costituire rifiuti, non erano affatto destinati all’abbandono, avendo
anzi una provenienza e una destinazione certe e prestabilite,
attestate dalla citata delibera n. 5470 del 2002, del tutto ignorata dal Tribunale. Erronea sarebbe poi l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata per quanto concerne la rilevata
mancanza di approvazione da parte del Comune di Firenzuola, atteso che la legge regionale n. 78 del 1998 riconosce la competenza autorizzatoria della Regione e non prevede invece competenze dei Comuni.
Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione e
falsa applicazione dell’art. 2, coma l, d.lgs. 13 gennaio 2003,
n. 36 in relazione all’art. 360, n. 3 cod. proc. civ.; violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.;
insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza in
relazione all’art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. Il Tribunale,
sostengono i ricorrenti, avrebbe errato nel qualificare i fanghi
come rifiuti e quindì,a ritenere integrata la fattispecie contestata della realizzazione di una discarica abusiva di rifiuti
non pericolosi; al contrario, la non riconducibilità dei fanghi

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nei tempi e nei modi prescritti.

in questione alla categoria dei rifiuti pericolosi, per esserne
prevista la utilizzazione sulla base dell’autorizzazione regionale, avrebbe dovuto indurre il Tribunale ad accogliere
l’opposizione. Lo stoccaggio provvisorio era invero stato autorizzato dalla Regione, unico soggetto competente in materia.

giuntamente, è infondato.
Le considerazioni svolte nel ricorso, pur se condivisibili
quanto a ricostruzione del quadro normativo, non appaiono idonee
ad inficiare la ratio decidendi della sentenza impugnata.
Tutto il ricorso, invero, muove dalla premessa che
l’utilizzo della area in località Fonte alla Sella per lo stoccaggio provvisorio dei fanghi provenienti dalle estrazioni di
inerti effettuate nella Cava di Sasso di Castro aveva formato
oggetto di autorizzazione da parte della Giunta regionale della
Toscana con la delibera n. 5470 del 2002, sicché il riutilizzo
di quei fanghi sarebbe stato certo e se ne sarebbe conseguentemente dovuta escludere la natura di rifiuti. Nella specie, quindi, secondo l’assunto dei ricorrenti e sulla base dei provvedimenti amministrativi menzionati nel ricorso, non era configurabile l’illecito contestato, di apertura di discarica non autorizzata di rifiuti non pericolosi.
Orbene, la sentenza impugnata contiene un diverso accertamento in fatto. Particolarmente rilevante è l’affermazione secondo cui il ricorrente «si è limitato a menzionare un progetto
di “ripristino ambientale”, per il quale sarebbe stata costruita

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Il ricorso, i cui tre motivi possono essere esaminati con-

una vasca di contenimento dei fanghi ed il successivo livellamento allo scopo di armonizzare il terreno della “Fonte alla
Sella”, che avrebbe presentato dei cedimenti dovuti alla costruzione della viabilità di cantiere, con la pendice della montagna. Ma tale progetto non è stato approvato dal Comune di Firen-

rilevante è l’affermazione conclusiva che «il sito viene, di
fatto, adibito a discarica, in quanto i rifiuti vengono lasciati, incustoditi, da oltre un anno: non si tratta di un impianto
di recupero, trattamento o smaltimento, stoccaggio di rifiuti in
attesa di recupero in quanto non vengono poste in essere attività preparatorie al successivo trasporto in un vero impianto di
recupero; inoltre “l’enorme massa di fanghi è anche la causa di
un vasto movimento franoso che interessa la pendice”».
In sostanza, il Tribunale ha ritenuto che lo stesso progetto
di risanamento ambientale fatto valere dagli opponenti prevedeva
la esecuzione di un’opera, la costruzione della vasca di contenimento dei fanghi, nella specie non realizzata, sicché i fanghi
erano risultati abbandonati, in tal modo integrandosi la fattispecie dell’illecito amministrativo contestato.
Per contrastare tali accertamenti in fatto non può quindi
ritenersi sufficiente il rilievo che la competente Giunta regionale aveva autorizzato il progetto di risanamento ambientale,
atteso che la questione non è quella di verificare se il deposito fosse o no autorizzato, ma se le prescrizioni relative al deposito fossero o meno state rispettate.

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E tra queste prescrizio-

zuola e i fanghi sono stati abbandonati a sé stessi». Così come

ni vi era, appunto, la costruzione di una vasca di contenimento
(opera in relazione alla quale non può certamente escludersi la
potestà autorizzatoria del Comune), che il Tribunale, sulla base
delle risultanze dei verbali di accertamento e con valutazione
non censurata dai ricorrenti, ha escluso che fosse stata realiz-

calità “Fonte alla Sella!’ ai fini della ricezione dei fanghi secondo il progetto di sistemazione e risanamento ambientale, la
mera approvazione del progetto da parte della Giunte regionale
non vale ad escludere la sussistenza del contestato illecito.
Il ricorso va quindi rigettato.
Non avendo l’amministrazione comunale svolto attività difensiva in questa sede, non vi é luogo a provvedere sulle spese del
presente giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 6 giugno 2012
Il Consigliere estensore

Il Presidente

zata, sicché, in mancanza della predisposizione dell’area in lo-

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