Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4417 del 18/02/2021

Cassazione civile sez. lav., 18/02/2021, (ud. 03/11/2020, dep. 18/02/2021), n.4417

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6428-2015 proposto da:

GREEN LINE DI A. F. E C. S.A.S., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

L. RIZZO 72, presso lo studio dell’avvocato PAOLO CELLI,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI REHO;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI,

ESTER ADA SCIPLINO, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO;

– controricorrenti –

contro

EQUITALIA NORD S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 64/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 29/08/2014 R.G.N. 632/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/11/2020 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 2.9.2014, la Corte d’appello di Milano ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato l’opposizione proposta da Green Line s.a.s di A. F. & C. avverso la cartella esattoriale con cui le era stato ingiunto il pagamento di contributi dovuti per aver indebitamente usufruito di sgravi L. n. 223 del 1991, ex art. 8, nel periodo dicembre 2007-marzo 2008, avuto riguardo alla sostanziale coincidenza di assetti proprietari tra essa e MPC s.r.l. Industria Plastica, che aveva posto in mobilità i lavoratori successivamente riassunti e per i quali gli sgravi erano stati fruiti;

che avverso tale pronuncia Green Line s.a.s di A. F. & C. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura, successivamente illustrati con memoria;

che l’INPS ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con i tre motivi di censura, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 8, comma 4-bis, dell’art. 116 c.p.c. e art. 2697 c.c. e omesso esame circa fatti decisivi, per avere la Corte di merito escluso il diritto agli sgravi sul presupposto che tra di essa ed MPC s.r.l. fosse intercorso “non solo e non tanto un trasferimento di azienda che implica un passaggio automatico, ai sensi dell’art. 2112 c.c. dei dipendenti di MCP (recte, MPC) a Green Line, ma anche una reale coincidenza di assetti proprietari, così da escludersi quell’ampliamento dell’organico già esistente di Green Line, che è il presupposto per il riconoscimento del beneficio” (così la sentenza impugnata, pag. 3), diversamente da quanto affermato dalla medesima Corte d’appello in altra pronuncia resa inter partes (n. 1510/13), la quale, sia pure in riferimento al periodo 2006-2007, aveva affermato il suo diritto agli sgravi in questione;

che, con la memoria dep. ex art. 378 c.p.c., parte ricorrente ha eccepito il passaggio in giudicato dell’accertamento contenuto in tale ultima sentenza, a seguito della reiezione dell’impugnazione per cassazione proposta dall’INPS, e la consequenziale sopravvenuta intangibilità del suo diritto agli sgravi anche nel periodo oggetto del presente giudizio;

che, al riguardo, non può invero dubitarsi che, avendo questa Corte rigettato, con ordinanza n. 21469 del 2019, il ricorso per cassazione dell’INPS avverso la sentenza n. 1510/13, con la quale la Corte d’appello di Milano aveva dichiarato il diritto dell’odierna ricorrente a fruire degli sgravi di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 8, per il periodo 2006-2007, l’accertamento in essa contenuto abbia acquisito autorità di giudicato;

che, in materia di contributi previdenziali, è consolidato il principio di diritto secondo cui l’accertamento sulla qualità soggettiva della parte obbligata contenuto in una sentenza passata in giudicato estende i propri effetti ai periodi contributivi cronologicamente successivi, in riferimento ai quali può ritenersi, salva prova contraria, la persistenza della medesima condizione (così da ult. Cass. n. 27009 del 2018);

che l’efficacia di quel giudicato nel presente giudizio non può essere revocata in dubbio nemmeno considerando che la precedente sentenza della Corte d’appello di Milano aveva affermato il diritto dell’odierna ricorrente agli sgravi per non essere configurabile alcun trasferimento d’azienda rispetto all’attività già svolta da MPC s.r.l., mentre quella qui impugnata l’ha escluso per aver ritenuto (anche) una coincidenza di assetti proprietari, L. n. 223 del 1991, ex art. 8, comma 4-bis;

che, al riguardo, vale ricordare che il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e cioè non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili sia in via di azione, sia in via di eccezione, le quali, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia (cfr., fra le più recenti, Cass. nn. 14535 del 2012, 3488 del 2016, 25745 del 2017);

che la questione della coincidenza o meno degli assetti proprietari di due imprese (nell’accezione consolidata da Cass. n. 16288 del 2011) costituisce un antecedente logicamente necessario rispetto alla configurabilità, tra le medesime imprese, di un trasferimento d’azienda, nessun trasferimento genuino potendo ipotizzarsi in quelle situazioni che facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario in grado di ideare e fare attuare un’operazione coordinata di ristrutturazione che comporti il licenziamento di taluni dipendenti da un’azienda e la loro assunzione da parte dell’altra;

che, dunque, una volta accertato che i lavoratori in mobilità provenienti da MPC s.r.l. erano stati assunti in un contesto aziendale nuovo, essendosi dimostrate tanto la cessazione effettiva dell’attività dell’azienda di provenienza quanto l’assunzione dei lavoratori presso diversa e nuova azienda (così Cass. n. 21469 del 2019, cit., riepiloga la valutazione compiuta dalla Corte d’appello di Milano nella sentenza passata in giudicato), deve ritenersi precluso ogni accertamento volto a dimostrare che tra MPC s.r.l. Industria Plastica e l’odierna ricorrente vi fosse “sostanziale coincidenza di assetti proprietari”, nel senso fatto proprio dalla L. n. 223 del 1991, art. 8, comma 4-bis;

che, pertanto, in relazione alY1us superveniens costituito dal giudicato, la sentenza impugnata va cassata e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito dichiarando non dovuti i contributi previdenziali pretesi dall’INPS L. n. 223 del 1991, ex art. 8, comma 4-bis;

che, avuto riguardo alla decisività in specie del ius superveniens, sussistono giusti motivi per compensare le spese dell’intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara non dovuti i contributi previdenziali oggetto del presente giudizio. Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 3 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2021

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