Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4416 del 23/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4416 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: FALASCHI MILENA

ORDINANZA
sul ricorso 11892-2015 proposto da:
SCALIQ BENEDETTO, in qualità di titolare della Ditta “Tecnoedil”,
elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la
CANCELLERIA della CORIV di CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato EMANUELE RANDAZZO;
– ricorrente –

CONDOMINIO di VIA GIOVANNI PASCOLI 6 – 8 – 10 CAPACI,
in persona dell’amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della
CORI’E di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
FILIPPO DI CARLO;
– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 273/2014 della CORI ‘ E D’APPELLO di
PALERMO, depositata il 25/02/2014;

Data pubblicazione: 23/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 09/06/2017 dal Consigliere Dott. MILENA
FALASCHI.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

titolare della Ditta edile Tecnoedil, chiedeva ed otteneva dal Tribunale di
Palermo, Sez. dist. di Carini, decreto ingiuntivo dell’importo di € 11.551,99 nei
confronti del Condominio di Capaci, via G. Pascoli 6-8-10, in ragione dei
lavori edili effettuati su incarico di quest’ultimo.
Il Condominio ingiunto, con citazione notificata il 24 novembre 2003,
proponeva opposizione che, con sentenza n. 253/2007, veniva in parte
accolta, venendo subordinato il pagamento della somma richiesta
all’esecuzione di alcuni lavori ponendoli a carico di Benedetto Scalici.

In virtù di rituale appello interposto dal Condominio di Capaci, con atto di
citazione notificato il 5 gennaio 2009, la Corte di Appello di Palermo, nella
resistenza dell’appellato, con sentenza n. 273/2014, accoglieva in parte
l’appello e condannava Benedetto Scalici a corrispondere la somma di €

5.977,41.
Per la cassazione della sentenza di appello ricorre Benedetto Scalici sulla base
di due motivi, cui resiste con controricorso il Condomino, contenente anche
ricorso incidentale affidato a tre motivi.

Ritenuto che entrambi i ricorsi, principale ed incidentale, potessero essere
respinti, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c.,
in relazione all’art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., su proposta del relatore,
regolarmente comunicata ai difensori delle parti, il presidente ha fissato
l’adunanza della camera di consiglio.

Ric. 2015 n. 11892 sez. M2 – ud. 09-06-2017
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Con ricorso depositato il 10 ottobre 2003 Benedetto Scalici, nella qualità di

Atteso che:
il primo motivo di ricorso principale (con il quale è dedotta la
violazione e la falsa applicazione dell’art. 1668 c.c., per avere autorizzato il
committente .a una inammissibile forma di autotutela privata per
. azione dei vizi e delle difformità riscontrate) è manifestamente
l’elimin

In tema di garanzia per vizi dell’opera nel contratto di appalto, il committente
non ha solo il diritto di ottenere dall’appaltatore l’esecuzione delle opere

necessarie per eliminare i vizi, ma, altresì, quello di domandare la sua
condanna a pagare la somma a ciò necessaria, ferma restando la possibilità per
l’appaltatore di procedere alla eliminazione di essi prima della sentenza di

condanna (Cass. n. 2974 del 1989).
Nella specie, dallo stesso ricorso emerge che la richiesta di provvedere a
rimuovere detti vizi era stata presentata dall’appaltatore quando ormai il

giudizio di appello era già stato instaurato e, quindi, anni dopo la condanna ad
eseguire le opere inflitta dal giudice di prime cure, con la conseguenza che
legittimamente il Condominio aveva esercitato entrambe le facoltà previste
dall’art. 1668, comma 1, c.c., riconosciuto in appello il diritto a vedersi
rifondere le spese sopportate per le opere fatte eseguire per la eliminazione dei
vizi;

il secondo motivo di ricorso principale (con cui è lamentata la
violazione dell’art. 189 c.p.c. con riferimento alle domande precisate dal

Condominio in sede di conclusioni) è anch’esso manifestamente infondato.
Invero non sussiste alcuna sostanziale differenza fra la richiesta di
eliminazione dei difetti “a spese in danno dell’opposta” proposta in primo
grado dal committente e quella di condanna “al pagamento delle somme
necessarie per l’eliminazione dei vizi” avanzata dallo stesso Condominio nella

comparsa conclusionale depositata presso il Tribunale di Palermo, Sez. dist. di
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infondato.

Carini. Infatti, in difetto di esecuzione dell’obbligo, imposto dalla sentenza di
primo grado all’appaltatore, di eliminare i vizi e le difformità dell’opera, il

committente può provvedervi direttamente a sue spese, e ottenerne il
rimborso con la sentenza di secondo grado, come misura del risarcimento del
danno derivato dall’inadempimento dell’appaltatore già chiesto in primo

domanda di esecuzione in forma specifica (Cass. n. 1836 del 2000);

venendo all’esame del ricorso incidentale, il primo motivo (con il quale

è dedotta la violazione e la falsa applicazione di legge per omessa e/o errata
valutazione di un punto decisivo della controversia, avendo la corte territoriale
errato nel calcolo della somma dovuta al Condominio) è inammissibile,
trattandosi di censura relativa a correzione di un errore materiale imputato alla
corte territoriale.
Come questa Corte ha più volte affermato, l’errore di calcolo del giudice del
merito può essere denunciato solo con ricorso per cassazione quando sia
riconducibile all’impostazione dell’ordine delle operazioni matematiche
necessarie per ottenere un certo risultato, perché in tali ipotesi si lamenta un
vero e proprio error in iudicando nella in’dividuazione dei parametri e dei
criteri di conteggio sulla cui base sono stati effettuati i calcoli.
Qualora, invece, esso consista in un’erronea utilizzazione delle regole
matematiche sulla base di presupposti numerici, esattamente determinati, con
esatta individuazione ed ordine delle operazioni da compiere, è emendabile
con l’apposita procedura di correzione regolata dagli artt. 287 e seguenti del
codice di procedura civile (così la sentenza 5 agosto 2002, n. 11712, seguita e
sostanzialmente ribadita da molte altre pronunce, tra le quali le sentenze 10
marzo 2005 n. 5330 e 15 gennaio 2013 n. 793; di recente: Cass. 23 marzo 2015
n. 5727);

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grado, perché tale domanda può essere sia in aggiunta, sia in alternativa alla

il secondo motivo del ricorso incidentale (con il quale viene lamentata la
erronea convinzione del giudice di appello nel ritenere che il grave ritardo
nell’inadempimento sanzionato contrattualmente con una penale, non fosse
imputabile alla impresa appaltatrice) è parimenti inammissibile.
La corte territoriale ha accertato che la richiesta all’appellato di eseguire

nulla dedotto al riguardo, non avendo indicato nel suo ricorso incidentale in
quali momenti ed atti nel corso del giudizio avrebbe contestato tale
circostanza.
Parte ricorrente incidentale, inoltre, non ha negato che nuovi incarichi fossero
stati conferiti all’appaltatore nell’ottobre 2000 e nell’aprile 2001.

Peraltro, la valutazione di incidenza dei lavori aggiuntivi commissionati sui
tempi di consegna dell’opera non è sindacabile da parte del giudice di

legittimità, venendo in questione un giudizio di fatto riservato alla corte di
merito;

il terzo motivo (con il quale è contestata la parziale compensazione
delle spese di lite) è inammissibile.
Ai sensi dell’articolo 92, secondo comma, c.p.c., nel testo applicabile ratione
temporis (prima della modifica introdotta dall’articolo 2, comma 1, lettera a),
della legge 28 dicembre 2005, n. 263, venendo in questione un giudizio
instaurato nel 2003), la scelta di compensare totalmente o parzialmente le
spese processuali è riservata al prudente apprezzamento del giudice sulla base
di un adeguato supporto motivazionale, che può anche desumersi dal
complesso delle considerazioni giuridiche o di fatto enunciate a sostegno della
decisione di merito o di rito.
Nella specie, la corte territoriale ha accertato la ricorrenza di una soccombenza
prevalente, ma non totale dell’attuale ricorrente, argomentazione

specificamente criticata dal Condominio.
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non

ulteriori lavori era da considerare pacifica e il condominio resistente non ha

In conclusione devono essere rigettati entrambi i ricorsi, principale ed
incidentale.
Le spese di lite vengono interamente compensate fra le parti ricorrendo
ipotesi di soccombenza reciproca.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è

della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha
aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R 30
maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte sia
del ricorrente principale che del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta entrambi i ricorsi;
dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali del giudizio
di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R n. 115 del 2002, inserito
dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte sia del ricorrente principale sia del
ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.
13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2^ Sezione Civile, il 9
giugno 2017.

Il Presidente
,
Ric. 2015 n. 11892 sez. M2 – ud. 09-06-2017
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rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17,

Giudizi2rie
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DEPOStrATO ;N CANCaLLERiA
Roma,

FEB, 20IB

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