Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4416 del 23/02/2011

Cassazione civile sez. VI, 23/02/2011, (ud. 02/07/2010, dep. 23/02/2011), n.4416

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 21801/2009 proposto da:

B.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE

ZEBIO 30, presso lo studio dell’avvocato MARI Alessandra (RODL

&

PARTNER), che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ROMAGNA RUOTE SRL in Amministrazione Straordinaria;

– intimata –

avverso il decreto R.G. 20132/08 del TRIBUNALE di FERRARA del

18.6.09, depositato il 21/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/07/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. LIBERTINO

ALBERTO RUSSO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Tribunale di Ferrara, con decreto depositato il 21 luglio 2009 e notificato il 29 luglio 2009, ha respinto l’opposizione allo stato passivo della Romagna Ruote s.r.l. in A.S., proposta a mente della L. Fall., art. 98, dall’Avv. B.E. per l’ammissione del credito in Euro 4.790,21 asseritamente spettantegli a titolo di compenso per prestazione professionale resa a favore della società anzidetta nell’anno 2007.

Ha ritenuto indimostrato sia il conferimento dell’incarico che il suo espletamento in quanto:

1.- la lettera 13.7.2007 redatta su carta intestata della 4, società non era sottoscritta;

2.- la documentazione allegata dall’istante sub doc. 1, 3, 4, 5 e 6 redatta in lingua inglese era priva di traduzione.

In ragione della verosimile sussistenza del rapporto ha disposto la compensazione integrale delle spese processuali.

Avverso questa statuizione l’Avv. B. ha proposto il presente ricorso per cassazione con tre motivi non resistiti dalla procedura regolarmente intimata.

Il Consigliere est. ha depositato proposta di definizione osservando che:

“Il ricorrente col primo motivo denuncia violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., e correlato vizio di motivazione insufficiente e contraddittoria per aver il giudice dell’opposizione ritenuto non provato il rapporto professionale ai fini della definizione delle questioni di merito, valorizzandone; invece la verosimiglianza per giustificare la compensazione delle spese, ma non illustra quale interesse abbia al suo accoglimento che determinerebbe piena applicazione del principio della soccombenza, con conseguente condanna suo carico del rimborso delle spese.

Col secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. e art. 2697 c.c. e degli artt. 2702, 2705 e 2712 c.c., e, riprodotto il contenuto della lettera 13.7.2007 con cui la società Romagna Ruote contestò l’ammontare della sua parcella professionale emessa per la consulenza espletata a suo favore, assume che tale missiva, trasmessa a mezzo fax, consentiva d’identificarne il mittente, che ne era l’autore, con valore di piena prova documentale atteso il suo mancato disconoscimento da parte; del curatore fallimentare.

La censura sollecita fondatamente lo scrutinio sul vizio denunciato atteso che, come si è da ultimo ribadito con sentenza n. 6911/2009, “la riproduzione di un atto mediante telefax rientra fra le riproduzioni meccaniche indicate, con elencazione non tassativa, dall’art. 2712 cod. civ., e forma piena prova dei fatti o delle cose rappresentate se colui contro il quale è prodotta non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime, costituendo detta modalità di trasmissione un sistema di posta elettronica volto ad accelerare il trasferimento della corrispondenza mediante la riproduzione a distanza – con l’utilizzazione di reti telefoniche e terminali facsimile – del contenuto di documenti”.

Dell’avvenuto disconoscimento la decisione non da atto. Col terzo motivo il ricorrente ascrive al Tribunale violazione degli artt. 116 e 122 c.p.c., per non aver preso in considerazione la documentazione attestante l’espletamento dell’incarico in quanto redatta in lingua inglese e non tradotta, e, richiamato a conforto l’enunciato di questa Corre n. 27593/2006, sostiene l’obbligatorietà della lingua italiana per i soli atti processuali prospettando tesi smentita dallo stesso precedente citato secondo cui, quando i documenti prodotti risultino redatti in lingua straniera, il giudice ai sensi dell’art. 123 cod. proc. civ., ha la facoltà, e non l’obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore, della quale, può farsi a meno allorchè le medesime parti siano concordi sul significato delle espressioni contenute nel documento prodotto ovvero tale documento sia accompagnato da una traduzione che, allegata dalla parte e ritenuta idonea dal giudice, non sia stata oggetto di specifiche contestazioni della parte avversa.

Nel resto il motivo richiama genericamente ulteriore produzione documentale di cui lamenta omesso esame”.

Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.

Il Collegio ritiene di non condividere la riferita proposta.

Il secondo motivo è inammissibile dal momento che la decisione impugnata si fonda sull’assorbente rilievo che la lettera del 13.7.2007, da cui emergerebbe l’esecuzione dell’incarico, seppur redatta su carta intestata alla Romagna Ruote non è sottoscritta.

Contro tale passaggio logico decisivo, il motivo non indirizza critica pertinente.

Il terzo motivo è fondato.

Premesso che l’uso della lingua ufficiale è prescritta dall’art. 122 c.p.c., in relazione ai soli atti processuali in senso proprio, occorre rilevare che il disposto dell’art. 123 c.p.c., implicitamente ammette l’ingresso nel processo di produzione documentale redatta in lingua non italiana non accompagnata da traduzione scritta. Orbene, la facoltà ivi prevista, di nominare un traduttore, che in quanto tale è espressione di un potere sicuramente discrezionale del giudice istruttore, va intesa nel senso che “può” ritenere di farne a meno perchè conosce la lingua dell’atto, ovvero perchè la parte avversa a quella che lo ha prodotto concorda con questa sulla traduzione del contenuto dell’atto per non aver conoscenza della lingua in cui esso è redatto. Al di fuori di questo caso, per attuare la regolare acquisizione di quel documento al bagaglio istruttorie rendendone comprensibile il senso a se stesso nonchè alla parte avversa che assuma di non averne contezza, il giudice “deve” disporne la traduzione se la parte interessata ne fa regolare istanza, non potendo fondare eventuale diniego sulla mera omessa allegazione della traduzione giurata. Il primo motivo resta assorbito.

Tutto ciò premesso il ricorso deve essere accolto nei sensi di cui in motivazione; ed il provvedimento impugnato deve essere cassato con rinvio al Tribunale di Ferrara in diversa composizione; quanto alle spese del presente giudizio dovrà tener conto dell’assenza d’attività difensiva dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione; cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Ferrara in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, riconvocata il 17 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2011

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