Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4415 del 23/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4415 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: FALASCHI MILENA

ORDINANZA
sul ricorso 11835-2015 proposto da:
SEL SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore,
elettivamente domiciliata in RONL1, VIA DELLE QUATTRO
FONTANE 10, presso lo studio dell’avvocato LUCIO GHIA, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato) ENRICA MARIA
GI-11,1;

– ricorrente contro
GABETTI PROPERTY SOLUTIONS ,\GENCY SPA, (già
GABE TTI SPA, in persona dell’Amministratore Delegato,
elettivamente domiciliata in ROI\LA, VIA L. ANDRONICO 24,
presso lo studio dell’avvocato MARIA ROMAGNOLI, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO SERTORIO;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 23/02/2018

avverso la sentenza n. 3892/2014 della CORTE D’APPELLO di
MILANO, depositata il 03/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 09/06/2017 dal Consigliere Dott. MILENA

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
La Klmi s.r.l. (poi divenuta Sei s.r.l. ed ora Sel s.r.l. in liquidazione) chiedeva,
con atto di citazione notificato il l° luglio 2005, al Tribunale di Milano, di
dichiarare che nessuna somma era dovuta alla Gabetti s.p.a. (ora Gabetti
Property Solutions Agency s.p.a.) in relazione ad una compravendita
immobiliare intervenuta con la Orsi s.p.a., oltre alla condanna della stessa per
il risarcimento dei danni subiti.
Instaurato il contraddittorio, nella resistenza della società convenuta, che
chiedeva in via riconvenzionale la condanna dell’attrice a corrispondere una
provvigione di f, 30.000,00, oltre Iva ed interessi, il giudice adito, con sentenza
n. 2252/2010, accoglieva la sola domanda attrice.
In virtù di rituale impugnazione interposta dalla Gabetti, con citazione
notificata il 9 giugno 2010, la Corte di Appello di Milano, con sentenza n.
3892/2014, accoglieva il gravame e per l’effetto, in riforma della decisione di
primo grado, condannava la Sei s.r.l. a pagare la provvigione richiesta
dall’appellante.
La Sel s.r.l. in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre
motivi.
La società intimata ha resistito con controricorso.
Ritenuto che il ricorso potesse essere respinto, con la conseguente definibilità
nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma 1, n. 5),
c.p.c., su proposta del relatore, regolarmente comunicata ai difensori delle
parti, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
Ric. 2015 n. 11835 sez. M2 – ud. 09-06-2017
-2-

FALASCHI.

In prossimità dell’adunanza • camerale entrambe le parti hanno hanno
depositato le memorie illustrative.

Atteso che:

t

il primo motivo di ricorso (con il quale sono dedotti la violazione degli

motivazione apparente, illogica e contraddittoria della sentenza) è
inammissibile.
d avviso della società ricorrente la motivazione della decisione impugnata
sarebbe meramente apparente, oltre che contraddittoria ed illogica, in quanto
si riferirebbe a elementi non pertinenti, né rilevanti rispetto all’oggetto della
causa, specificamente quanto alla non ritenuta responsabilità del mediatore.
Invero, la corte territoriale ha affermato di dovere escludere l’esistenza di una
responsabilità del mediatore in quanto la circostanza a lui addebitata come
non riferita, ossia del non ancora intervenuto frazionamento della concessione
edilizia, non era dallo stesso conosciuta, nè conoscibile con la normale
diligenza e che, comunque, alla società ricorrente era nota tale problematica;
neanche era stato dedotto il conferimento al mediatore di uno specifico
mandato per la verifica delle informazioni de quibus.
Con la conseguenza che non è prospettabile l’omesso esame di un fatto
decisivo ovvero l’esistenza di una motivazione mancante od apparente ai sensi
dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., come modificato dall’art. 54, coinma
1, lett. b), d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con Modificaz’ ioni dalla 1. 7
agosto 2012, n. 134, secondo il quale le sentenze pronunciate in grado
d’appello o in unico grado possono essere oggetto di ricorso per cassazione
solo “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio cl ,e è stato
oggetto di discussione tra le parti” e non più, come previsto dal testo
precedente, “per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un
fatto controverso e decisivo per il giudizio”. In particolare, dopo la
Ric. 2015 n. 11835 sez. M2 – ud. 09-06-2017
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artt. 111 Cost. e 132, n. 4, c.p.c., in relazione all’articolo 360, n. 5, c.p.c., quale

riformulazione dell’articolo 360, primo comma, n. • 5), c.p.c., il vizio
motivazionale previsto da tale ultima disposizione sussiste qualora la corte di
merito abbia esaminato la questione oggetto di doglianza, ma abbia totalmente
pretermesso uno specifico fatto storico, oppure ricorrano una “mancanza
assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, una “motivazione

“motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, a nulla rilevando
il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. 8 ottobre 2014 n.
21257);

il secondo motivo ed il terzo motivo (con i quali sono dedotte la
violazione degli artt. 111 Cost. e 132, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 5,
c.p.c., per l’omesso esame di fatti decisivi del giudizio, nonché la violazione
dell’art. 1759 c.c.), che possono essere trattati congiuntamente stante la stretta
connessione, sono inammissibili prima che infondati.
La societtii ricorrente, infatti, nel formulare le censure non coglie la ratio della
decisione, la quale è fondata oltre che sull’insussistenza di un obbligo di
informazione sulla società resistente e sul riconoscimento di un obbligo per il
solo venditore di risarcire i danni causati, sull a statuizione della conoscenza
dell’impedimento al trasferimento in capo alla medesima società ricorrente,
argomentazione che non ha formato oggetto. di con t estazione alcuna nel
ricorso in esame.
Infine va rilevato — per completezza argomentativa – clic non risulta, né dalla
lettura della sentenza nè del ricorso, che sia statQ oggetto di discussione fra le
parti nei precedenti gradi del presente giudizio la questione dell’avvenuta
conclusione del definitivo per effetto della mediazione &parte resistente.

In conclusione il ricorso deve pertanto essere.rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ric. 2015 n. 11835 sez. M2 – ud. 09-06-2017
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apparente”, un ” contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e una

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è
rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha
aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30

della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali del giudizio di
legittimità che liquida in complessivi C. 2.700,00, di cui C. 200 00 per esborsi,
,

oltre alle spese forfettarie e agli accessori come per legge.
\i sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito
dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del
comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2^ Sezione Civile, il 9
giugno 2017.

Il Presidente
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maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte

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